Repubblica Italiana
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Gruppo: XIV /340.99.11                             11.11.1999

OGGETTO:  Contabilità e finanza pubblica - Riscossioni e pagamenti - Richiesta interessi per ritardato incasso dei titoli di spesa.
   
   
   
   
                                                           PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                                           DIREZIONE DEL PERSONALE
                                                           E DEI SERVIZI GENERALI
                                                           GR. IV Demanio e Patrimonio
                                                           Immobiliare
                                                           PALERMO
   
   
1.            L'art.22 della legge regionale 5 gennaio 1999, n.4, dopo aver disposto al comma 1 che i beni immobili sede dell'EMS sono acquisiti al patrimonio regionale, al comma 3 prevede che "la Regione siciliana è autorizzata a subentrare all'Ente minerario siciliano nel mutuo ipotecario stipulato con l'Irfis...".
                 In relazione a tale disposizione codesta Direzione regionale con la lettera in riferimento rappresenta che in data antecedente a quella fissata per la scadenza (30 giugno 1999) della prima rata del mutuo di cui al riportato comma 3, veniva adottato il relativo titolo di spesa con D.A. 17 giugno 1999, n.3109; espletati i necessari controlli, tale decreto veniva tuttavia trasmesso all'Istituto di credito tesoriere in data 13 luglio 1999 ed effettivamente riscosso dall'Irfis il successivo 2 settembre 1999.
                 Ciò premesso, considerato che l'Irfis ha imputato parte delle somme incassate al pagamento degli interessi di mora nonchè alle spese legali relative ad un pignoramento avviato dal medesimo istituto di credito a carico dell'EMS, viene sostanzialmente chiesto all'Ufficio se, oltre alla rata di mutuo, debba o meno procedersi anche al pagamento delle predette somme.
   
   2.            La questione prospettata, in particolare per ciò che concerne il pagamento degli interessi moratori, va risolta, ad avviso dello scrivente, alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di mora della Pubblica Amministrazione.
                 Al riguardo va anzitutto osservato che secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, poichè i pagamenti della P.A. devono essere sempre effettuati presso l'Amministrazione debitrice e costituiscono, come tali, obbligazioni da adempiersi al domicilio del debitore, trova applicazione, ai fini in questione, non il comma 2, n.3, dell'art.1219 c.e. (per cui non è necessaria la costituzione in mora quando è scaduto il termine e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore), bensì la regola generale posta dal comma 1 del medesimo art.1219 C.C. ai sensi del quale "il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto". (Cfr: Cass., sent. n.30/1963; n.1944/1984).
                 Tale orientamento è stato altresì ribadito in una recente sentenza laddove trovasi affermato che "con riguardo alle obbligazioni pecuniarie della P.A. esigibili attraverso mandato di tesoreria, l'Amministrazione è costituita in mora, ai sensi dell'art.1219, comma 1, dal momento dell'intimazione o richiesta fatta per iscritto dal creditore, come avviene in tutti i casi di obbligazione eseguibile al domicilio del debitore" (Cass. sent. n.6554/1997).              
                 Considerato dunque, in via generale, che la mora della Pubblica Amministrazione è disciplinata dalle regole di diritto comune deve conseguentemente concludersi che solo la rituale costituzione in mora ai sensi del comma 1 dell'art.1219 c.e., può determinare gli effetti del ritardo imputabile, e, tra questi, l'obbligo di corrispondere gli interessi moratori.
                 Ciò premesso, passando ora alla fattispecie in questione, poichè nè dalla richiesta di parere, nè dagli altri atti alla stessa allegati, si evince che l'Irfis abbia costituito in mora codesta Amministrazione con una specifica intimazione scritta, deve concludersi, alla luce di quanto sopra detto, che non sembrano sussistere i presupposti giuridici per imputare parte delle somme incassate dal predetto Istituto creditore al pagamento di interessi moratori.
                 Infine, per ciò che concerne il pagamento delle spese legali sostenute dall'Irfis per il pignoramento avviato nei confronti dell'EMS, si osserva brevemente che l'art.22 della l.r. n.4/1999 disciplina solo l'accollo da parte della Regione siciliana del mutuo ipotecario stipulato dal predetto Ente minerario con l'Irfis; ciò che sembra conseguentemente escludere nei confronti dell'Amministrazione regionale ogni altro onere non espressamente ivi indicato.
                 Pertanto anche in relazione al pagamento delle spese legali si è in sostanza dell'avviso che la richiesta avanzata dall'Irfis appare priva di titolo giuridico.
   
   3.            Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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