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Gruppo V                            /339.99.11

OGGETTO: D.P.R. 9.11.1990, n.309 - Fondo di intervento per la lotta alla droga. Ammissibilità ai relativi contributi di un ente il cui legale rappresentante è imputato in procedimenti penali.

   
   
                                 ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
                          I Direzione
                                 P A L E R M O

                 1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta quanto segue.
                 A. Il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 21 gennaio 1998, n.24441 e la circolare dello stesso Assessore 16 aprile 1998, n.956 prevedono il finanziamento di progetti di enti, anche privati, nel quadro dell'utilizzazione della quota di competenza regionale per il 1996 del fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga (D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309).
                 B. A carico dei rappresentanti legali di due enti privati interessati sono emersi rispettivamente: tre richieste di rinvio a giudizio per abuso d'ufficio, una delle quali per abuso d'ufficio continuato (articoli 81 e 323 c.p.v.; 61, n.7 e 112, n.1 c.p.) e un procedimento penale pendente per pascolo abusivo.
                 Ciò premesso, viene in sostanza chiesto - non esprimendo l'Amministrazione alcun orientamento in merito - se le predette risultanze penali costituiscano causa ostativa alla concessione dei contributi in questione.
   
   
                     2. Al riguardo va richiamato l'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575 (Disposizioni contro la mafia) che - fra l'altro - esclude (comma 1, lett. f) dai "contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo" concessi od erogati "dallo Stato o dagli altri enti pubblici" i soggetti ai quali "sia stata applicata, con provvedimento definitivo una misura di prevenzione", nonchè i soggetti (comma 5 ter, in relazione con l'art.51, comma 3-bis, del codice di procedura penale) condannati con sentenza definitiva (o quantomeno confermata in grado d'appello) per delitti di associazione di stampo mafioso e di sequestro di persona a scopo di estorsione.
                 La disposizione testè riferita, secondo lo scrivente, non sembra applicabile ad alcuna delle fattispecie rappresentate nella richiesta di parere, riguardanti entrambe "richieste di rinvio a giudizio" per soggetti ritenuti autori di reati diversi da quelli sopra menzionati, e nei confronti dei quali - a quanto risulta - non sono intervenute misure di prevenzione.
                 In tale situazione si ritiene - pertanto - che le circostanze riferite da codesto Assessorato non siano - di per sè - tali da "costituire causa ostativa all'emanazione dei provvedimenti di approvazione e di finanziamento dei progetti" in considerazione.
   * * *

             Ai sensi dell'art.15, secondo comma del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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