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Gruppo    II                          /337.99.11

OGGETTO: Rimborso oneri di iscrizione all'albo professionale dei dipendenti tecnici firmatari di progetti.

   
   
                                                           Segreteria Generale
                                                           S E D E
   
                          e, p.c.              Assessorato Regionale
                                                           dei Beni Culturali ed
                                                           Ambientali e della P.I.
                                                           (rif. nota n. 4519 del
                                                            5 luglio 1999)
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la suindicata nota codesta Segreteria generale ha chiesto allo scrivente di tornare sulla problematica in oggetto, sulla quale è già stato reso un precedente parere, alla luce dell'evoluzione normativa in ambito statale rilevata dall'Assessorato che legge per conoscenza.
                 Poichè da un lato ostacoli di ordine contabile impediscono di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 26 della l.r. 6 aprile 1996, n. 22 e dall'altro la disposizione statale costituente il termine del rinvio operato dalla citata nota è stata frattanto abrogata (dall'art. 6 n. 2 della l. 18 novembre 1998 n. 415) l'Amministrazione dei beni culturali ritiene necessaria un'iniziativa legislativa al fine di apprestare la copertura finanziaria dell'art. 26 cit. ovvero di procedere alla sua abrogazione.
                 L'avviso di codesta Segreteria generale è invece che potendosi considerare già caducato l'art. 26 della l.r. 22/96 l'intervento legislativo sarebbe superfluo.
   
                 2. L'art. 26 della l.r. 22/96 costituisce un tipico esempio di rinvio materiale. Infatti con l'indicare la specifica norma statale, nel testo risultante da una anch'essa espressamente individuata modifica, il legislatore regionale ha realizzato l'effetto identico a quello che avrebbe raggiunto riscrivendo nella sua legge le clausole cui rinvia. Pertanto la legislazione regionale include in atto le prescrizioni secondo cui i progetti redatti dagli uffici delle Amministrazioni e degli enti aggiudicatari sono firmati da dipendenti delle amministrazioni iscritti ai relativi albi professionali o abilitati, in base a specifiche previsioni di legge e l'onere dell'iscrizione all'albo compete all'Amministrazione.
                 Tali disposizioni non fanno ormai più parte dell'ordinamento statale a seguito dell'entrata in vigore della l. 18 novembre 1998, n. 415, il cui art. 6 ha nuovamente novellato l'art. 17 della l. 109/94.
                 Infatti ai sensi delle vigenti disposizioni statali l'attività di progettazione compete ai dipendenti sol che siano abilitati all'esercizio della professione ed in via transitoria anche in mancanza di tale titolo ove si tratti di tecnici diplomati muniti di particolari requisiti. Di conseguenza è stata soppressa la previsione relativa al rimborso dell'onere di iscrizione all'albo. Tuttavia la riferita modalità con cui è avvenuto il recepimento della norma statale nell'ordinamento regionale rendono quest'ultimo indifferente alle vicende che hanno interessato la norma in ambito statale.
                 Si condivide pertanto quanto evidenziato dall'Assessorato circa la necessità di una nuova norma al fine di espungere con sicurezza dall'ordinamento regionale la menzionata iscrizione all'albo professionale del dipendente e il correlativo obbligo di refusione della spesa a carico dell'Amministrazione.
                 E ciò anche ove, come lo scrivente, si dubiti che la disposizione recepita attenendo anzichè ai lavori pubblici alla disciplina delle professioni protette, non riguardi materia di competenza regionale.
                 Infatti anche a ritenere l'art. 26 cit sin dall'origine affetto da un vizio di costituzionalità perchè emanato in materia riservata alla fonte statale (confr per tutte C. Cost. sent. 133/1998) o anche sol perchè privo di copertura finanziaria fino a che l'illegittimità costituzionale non venga dichiarata dal giudice delle leggi è comunque parte dell'ordinamento regionale.
   
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                 A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

   
   
   

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