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Gruppo V                            /336.99.11

OGGETTO: D.leg.vo 19 giugno 1999, n.229 - Nomina dei direttori generali delle Aziende U.S.L. e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale siciliano.

   
   
   
                                       Assessorato regionale Sanità
                                       P A L E R M O

   
                 1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone sostanzialmente all'Ufficio - sia pure in relazione a singole concrete fattispecie - la questione dell'immediata applicabilità in Sicilia del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, recante "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1999, n.419".
                 In particolare vien chiesto:
   A) se per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie, nelle sedi in atto vacanti, debba farsi riferimento alla recente normativa dettata in materia dal citato D.Lgs. n. 229/1999, ovvero possa essere utilizzato l'elenco di cui al D.A. 9 giugno 1995, allegato "D", adottato a seguito dell'avviso pubblico di selezione bandito ai sensi dell'art. 1 del D.L. 27 agosto 1994, n. 512, convertito con legge 17 ottobre 1994, n.590;
   B) se nelle more di dette nomine, tanto più nel caso in cui debba essere all'uopo avviata una nuova procedura, per garantire la continuità gestionale delle sedi vacanti possa farsi ricorso all'istituto del commissario straordinario previsto dall'art. 11, comma 2 della l.r. 3 novembre 1993, n. 30;
   C) se sia opportuno, per la nomina del direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale siciliano, proseguire la procedura già avviata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 229/1999, ovvero annullarla atteso che al predetto organo si applica -ai sensi dell'art. 3, terzo e quinto comma, del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270- la medesima normativa dettata per i direttori generali delle aziende sanitarie.
                 Nel manifestare le proprie perplessità sulle questioni rappresentate, codesto Assessorato si esprime per l'immediata applicabilità in Sicilia della recente normativa statale, riconoscendo ad essa la natura di riforma economico sociale.
   
                 2. Circa quest'ultimo orientamento, va rilevato che la Corte Costituzionale ha costantemente affermato che le disposizioni dirette a porre principi concernenti l'organizzazione delle U.S.L. -nel cui solco si colloca anche la legislazione di riordino sanitario che il sopra menzionato provvedimento statale è volto a modificare ed integrare- vanno considerate come "norme fondamentali delle riforme economico sociali", ed in quanto tali si pongono come limite anche rispetto a competenze regionali di tipo esclusivo (cfr. sentenze numeri 274 e 107/1988 e n. 355/1993).
                 Appare pertanto da condividere quanto osservato da codesto Assessorato circa la diretta applicabilità in Sicilia di quelle norme del citato D.Lgs. n. 229/1999 che -come quelle che qui interessano- a ciò si prestino, non essendo espressamente previsto o necessario per la loro attuazione un intervento complementare o integrativo del legislatore regionale.
   
                 3. Alla stregua di tale considerazione, in relazione alle singole questioni sottoposte - rispettando la sequenza dell'esposizione fattane in premessa - può osservarsi quanto segue.
       
   A) L'art. 3 del D.Lgs. n. 229/1999 inserisce nel D.Lgs. n. 502/1992 l'art. 3 bis, nel quale viene dettata una nuova disciplina per il direttore generale delle aziende sanitarie; nell'intento fra l'altro di accentuare, in coerenza con il completamento del processo di aziendalizzazione perseguito, la specializzazione professionale di tale figura nonchè il carattere fiduciario del relativo incarico.
   Muovendosi in tale ottica, il citato art. 3 bis (che dà esecuzione all'art. 1, primo comma, lett.u della legge delega n. 419/1998) dispone al primo comma che i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti puntualmente individuati nel terzo comma del medesimo articolo.
             Risulta dall'attenta lettura di quest'ultima disposizione che i requisiti ivi elencati non coincidono con quelli previsti nell'art. 1, primo comma del D.L. n. 512/1994 che in precedenza disciplinava l'accesso alla carica de qua.
             Una volta accertato il carattere innovativo della più recente norma, non può dubitarsi, seguendo i comuni principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, che per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie nelle sedi in atto vacanti debbano trovare ingresso le modifiche apportate in materia dal recente D.Lgs. n. 229/1999; e ciò, per quanto sopra si è detto, con effetto immediato, il che di per sè esclude che per le dette nomine possa essere ancora utilizzato l'elenco (allegato D) al citato D.A. del 1995, nel quale sono inseriti soggetti la cui idoneità è stata valutata sulla base di una normativa che appare oggi superata.
             Sul punto va poi altresì rilevato che nel contesto del D.Lgs. n.229/1999 non si rinvengono elementi che possano avvalorare una soluzione diversa da quella sostenuta. Anzi, dal quindicesimo comma dell'art. 3 bis del sopra menzionato provvedimento statale, laddove viene data facoltà alle regioni di prorogare i contratti con i direttori generali in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto e per un periodo massimo di dodici mesi, può trarsi la ragionevole conclusione -argomentando a contrario- che solo avvalendosi di tale facoltà le regioni possano differire l'applicazione delle nuove regole.
             Appare infine utile segnalare che altre regioni hanno già provveduto, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 229/1999 ed in relazione alle modifiche dallo stesso apportate, alla pubblicazione di appositi avvisi per l'acquisizione di disponibilità alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie del loro territorio (cfr. ad esempio Friuli Venezia Giulia, G.U.R.I. Serie speciale n. 90 del 12.11.1999; Regione Liguria, G.U.R.I. n. 78 dell'1.10.1999; Regione Abruzzo, G.U.R.I. n. 79 del 5.10.1999).
   B) Quanto al secondo quesito, va ricordato che il secondo comma dell'art. 11 della l.r. n. 30/1993 prevede che nel caso di "mancanza del legale rappresentante dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nelle more della nomina da parte del Presidente della Regione del nuovo titolare, l'Assessore regionale per la sanità nomina un commissario straordinario con il compito di provvedere agli atti indifferibili ed urgenti per la continuità gestionale" delle predette aziende.
             Il secondo comma dell'art. 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 229/1999 così recita: "La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine si applica l'art. 2, comma 2-octies".
             Discende dal combinato disposto delle sopra citate norme che, a prescindere dalla genericità dell'espressione lessicale utilizzata dal legislatore ("nelle more della nomina"), la gestione commissariale di cui all'art. 11, secondo comma della l.r. n. 30/1993 -di per sè ictu oculi astrattamente ammissibile- non potrebbe in ogni caso protrarsi oltre il limite temporale fissato dalla norma statale per la ricostituzione dell'organo ordinario.
             Tuttavia, nell'ipotesi -prospettata, a quanto pare, nella richiesta di avviso- che l'Amministrazione regionale possa non essere in grado di rispettare detti termini, non sembra da escludere la possibilità di continuare a far fronte attraverso lo strumento commissariale alla situazione di transitoria vacatio gestionale, ciò atteso che la gestione commissariale degli enti è espressione di un principio generale che trova la sua ratio nell'esigenza di assicurare in ogni caso la continuità dell'azione amministrativa degli enti stessi. Fermo restando, ovviamente, l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere con la massima tempestività possibile alla nomina degli organi ordinari.
             In relazione ai tempi necessari per la predisposizione di un nuovo elenco di soggetti idonei alla carica di cui trattasi, va però ricordato che la vigente normativa statale si limita a prevedere che le regioni, previo specifico avviso da pubblicare nella G.U.R.I. almeno 30 giorni prima, nominino i direttori generali tra coloro che risultino in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento sanitario, "senza necessità di valutazioni comparative" degli aspiranti (cfr. art. 3 e 3 bis D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999, nonchè art. 1, primo comma, del D.Lgs. n. 512/1994).
   C) La fattispecie affrontata con il terzo quesito -nella quale trattasi come si legge nella richiesta d'avviso di due avvisi di selezioni in corso di definizione- sembra coinvolgere più che la questione dell'immediata applicabilità in Sicilia del D.Lgs. n. 229/1999, quella relativa alle ripercussioni sul procedimento amministrativo del sopravvenire, durante il suo corso, di una legge che lo disciplini in maniera diversa da quella vigente al momento del suo inizio.
             Ed invero, la dottrina occupandosi dell'ipotesi in cui la nuova legge intervenga durante la fase preparatoria dello stesso, incidendo su elementi attinenti a detta fase, ha sottolineato che, avendo gli atti preparatori la funzione di precostituire la situazione giuridica necessaria affinchè possano legittimamente venire ad esistenza gli atti che li presuppongono, il principio "tempus regit actum" deve in tal caso essere riferito al momento della produzione degli effetti finali. Traendone la conseguenza che se la fase preparatoria non è ancora conclusa, dovrà trovare applicazione la nuova legge (Sandulli "Il procedimento amministrativo" Giuffrè editore, 1959). Orbene poichè nell'iter procedimentale che qui interessa tutti gli adempimenti che precedono il provvedimento finale di nomina, possono considerarsi "preparatori" nel senso sotteso all'orientamento sopra riferito, le relative conclusioni possano, secondo lo scrivente, trovare applicazione anche nel caso che qui ricorre.
   * * * * *

             Ai sensi dell'art.15, secondo comma del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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