Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo IV                            /335.99.11

OGGETTO: P.O.P. Sicilia 94/99. XXXX. Completamento rete fognaria. L. r. 21/98, art.3. Progetto redatto da Ufficio tecnico del Comune ed approvato dal Capo Ufficio tecnico comunale. Quesito.

   
                                          Assessorato Regionale del
                                           Territorio e dell'Ambiente
                                           P A L E R M O

   
   1.            Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla "possibilità che i Capi Tecnici Comunali possano esprimere parere tecnico sui progetti redatti dagli Uffici di cui fanno parte" senza alcuna limitazione, come previsto dall'art.6 della L.r. 35/78, sostituito dall'art.3 della L.r. 21/98.
                 Codesta Amministrazione rappresenta in proposito che il Comune di XXXX ha allegato all'istanza di finanziamento a valere sulle risorse disponibili della Misura 4.1 del P.O.P. Sicilia 1994/99 - Misura 4.1 il relativo progetto redatto dai tecnici comunali Ing. S.U. e Geom. G.C. e approvato in linea tecnica dagli stessi e manifesta altresì le proprie perplessità atteso che "nel caso specifico... si tratterebbe di un procedimento di valutazione e controllo su atti prodotti dallo stesso soggetto".
                 Codesto Assessorato evidenzia inoltre che l'art.6 della L.r. 35/78, come sostituito dall'art.28 della L.r. 10/93, escludeva espressamente che i Capi degli Uffici Tecnici Comunali potessero "esprimere parere tecnico sui progetti redatti dagli Uffici tecnici di cui fanno parte"; mentre la successiva modifica di cui alla L.r. 25/93 limitava tale possibilità "ai progetti i cui lavori comportavano una previsione di spesa non superiore a 300 mila ECU".
   
   2.            In ordine al quesito suesposto occorre considerare preliminarmente che la competenza ad esprimere pareri tecnici in materia di opere pubbliche - ripartita a norma del combinato disposto dell'art.6 della L.r. 10 agosto 1978, n.35 e dell'art.12 dello L.r. 29 aprile 1985, n.21 - è stata più volte modificata dal legislatore.
                 In particolare, per ciò che concerne la competenza dei capi degli Uffici Tecnici del Comune, l'art. 28 della L.r. 10/93 - sostitutivo dall'art.6 della L.r. 35/78 - aveva previsto che questi potessero esprimersi sui progetti di opere del proprio comune di importo sino a 750 milioni o sino a 3.000 milioni a seconda che avessero qualifica di geometra oppure di ingegnere o architetto.
                 La medesima norma al comma 3 vietava espressamente ai capi degli uffici tecnici comunali la competenza ad esprimere parere sui progetti redatti dagli stessi Uffici cui fossero preposti.
                 In proposito la circolare 9/3/93, n.581 dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici aveva chiarito che il parere dei capi degli uffici tecnici era richiesto sui "progetti redatti da professionisti esterni o da un settore diverso da quello cui sovrintendono, ove gli uffici tecnici siano organizzati in ripartizioni o settore". Su tutti gli altri progetti la competenza de qua era attribuita agli ingegneri Capo del genio Civile o, in alternativa, agli assistenti tecnici e dirigenti tecnici del ruolo tecnico regionale dei lavori pubblici o dell'urbanistica.
                 Con l'art.148 della L.r.25/1993, il legislatore aveva modificato il citato comma 3 dell'art.6 della L.r. 35/78 introducendo una deroga al divieto precedentemente previsto consentendo ai Capi degli Uffici Tecnici  degli enti di cui all'art.1 della L.r. 21/85 di potersi "esprimere sui progetti redatti dagli stessi uffici di cui fanno parte, solo con riguardo ai progetti di lavori comportanti una previsione di spesa non superiore a 300 mila ECU, I.V.A. esclusa, nonchè per i progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria e per i progetti relativi agli interventi di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 25 maggio 1895, n.350".
                 Tale deroga era stata ribadita dall'art.7 della L.r. 8/1/96, n.4 e dall'art.7 della L.r. 6/4/96, n.22 che avevano nuovamente modificato l'art.6 in questione.
                 In ultimo l'art.3 della L.r. 2/9/98, n.21 ha ulteriormente sostituito l'art.6 della L.r. 35/78 innovando le procedure relative all'espressione dei pareri tecnici sui progetti di opere pubbliche.
                 Il testo vigente dell'art.6 attribuisce al Capo dell'Ufficio tecnico comunale la competenza ad esprimere parere tecnico sui progetti di opere ricadenti nel proprio comune, entro il limite di importo di 750 mila ECU se geometra, di 2,5 milioni di ECU se ingegnere o architetto.
                 La formulazione attuale della norma non reintroduce la possibilità per i capi degli Uffici tecnici di esprimere il parere tecnico nell'ipotesi in cui i progetti sono redatti dagli Uffici di appartenenza. Sicchè non può che trovare applicazione il principio generale di diritto amministrativo - pacificamente accolto da dottrina e giurisprudenza - secondo cui il parere è una valutazione necessariamente affidata ad un soggetto diverso da quello competente a provvedere, al fine di evitare commistioni e interferenze tra due funzioni (di amministrazione attiva e consultiva) tra loro logicamente incompatibili.
                 In particolare, il parere tecnico sui progetti di opere pubbliche consiste in una manifestazione di giudizio che attiene prevalentemente all'aspetto tecnico dei progetti stessi - riguarda la loro regolarità, compiutezza e conformità alle norme di settore prescritte per la compilazione - la cui funzione risulterebbe snaturata ove fosse dato da persona che ne risultasse al tempo stesso destinataria.
                 Ne consegue che la ratio della mancata riproduzione, nell'art.3 della L.r. 21/98, della deroga al divieto di approvazione del progetto redatto dall'Ufficio tecnico comunale da parte del capo del medesimo Ufficio - introdotta dall'art.148 della L.r. 25/93 e ribadita dalle Leggi regionali 4/96 e 22/96 - non può che essere quella di far rivivere il divieto data la necessaria separazione tra organi competenti alla redazione e organi competenti all'approvazione dello stesso progetto. Una diversa interpretazione della norma in esame si tradurrebbe in interpretatio abrogans del parere tecnico sui progetti redatti dagli uffici tecnici ove vi fosse una coincidenza soggettiva tra soggetti preposti alla redazione e soggetti preposti alla approvazione.
                 Pertanto l'organo consultivo, in simile ipotesi, dovrà essere individuato tra quello di cui alle lettere d), e), f), g) dell'art.3, L.r. 21/98 a seconda dell'importo dell'opera da realizzare.
                 In base alle considerazioni esposte lo scrivente ritiene che nella fattispecie in esame il geometra G.C. e l'Ingegnere S.U., redattori del progetto di completamento della rete fognaria del comune di XXXX, non abbiano altresì la competenza per l'approvazione dello stesso progetto.
   * * *

             Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane