OGGETTO: Camere di commercio - Dipendenti componenti di organi di amministrazione e di collegi sindacali - Riduzione dei compensi in applicazione della legge n. 662/1996.
ASSESSORATO REGIONALE DELLA
COOERAZIONE, DEL COMMERCIO,
DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
P A L E R M O
1. Con la nota in riferimento codesta Amministrazione chiede il parere dello scrivente Ufficio su un quesito posto dalla Camera del commercio di XXXX (con nota non allegata agli atti) e concernente l'applicabilità nell'ambito della Regione Siciliana dell'art. 1, comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che dispone la riduzione dei compensi spettanti ai pubblici dipendenti che siano componenti di organi di amministrazione.
Ad avviso del Consorzio interessato, secondo quanto riferisce codesto Assessorato, la normativa statale dovrebbe trovare applicazione per i dipendenti pubblici "non ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa regionale", mentre dovrebbe essere esclusa per i dipendenti regionali ed equiparati attesa la sussistenza di norme regionali (L.r. 15/93) che regolano compiutamente la materia.
2. Il comma 126 dell'art. 1 della L. 23 dicembre 1996 n. 662, statuisce che "i compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Il riportato comma appare finalizzato non ad una riduzione delle spese gravanti sugli enti obbligati alla corresponsione di detti compensi, bensì ad un aumento delle entrate erariali; considerazione che appare consentire la certa qualificazione della disposizione come norma finanziaria, ed in particolare tributaria, destinata, pertanto, come tale, anche ai sensi del disposto dell'art. 6 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, a trovare applicazione nel territorio della Regione.
Tra i destinatari della disposizione in questione appaiono da ricomprendersi anche gli enti ed aziende sottoposti a tutela e vigilanza da parte della Regione, poichè il rinvio operato all'art. 1, comma 2 del D. Leg.vo 3 febbraio 1993, n. 29 ed ancor più il disposto di cui all'art. 1 comma 2 del D.P.C.M. n. 486 del 16 ottobre 1998 individuano chiaramente quali soggetti debbano qualificarsi, ai fini che qui rilevano, come "amministrazioni pubbliche".
Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".