Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo     XV                      /317.11.99

OGGETTO: Direttore Ente parco del XXXX. Inquadramento Giuridico.

   
   
   
   
                                 ASSESSORATO DEL TERRITORIO
                                 E DELL'AMBIENTE
                                 P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota suindicata codesto Assessorato ha chiesto l'avviso dello scrivente in ordine al trattamento giuridico ed economico da applicare al direttore dell'Ente parco del XXXX assunto in data 1.1.1999, nonchè in ordine al riconoscimento dei servizi resi dallo stesso presso l'amministrazione dello Stato, anteriormente alla data di assunzione.
                 Poichè il concorso per la copertura del posto di direttore venne bandito il 13 giugno 1992, con riapertura dei termini in data 28 febbraio 1998, codesto Assessorato, condividendo le considerazioni espresse dall'Ente parco in ordine all'unitarietà della procedura concorsuale, ritiene possa trovare applicazione nel caso di specie l'art. 6 della L.r. 18/5/1996, n. 34, ai sensi del quale al personale dipendente degli enti parco, assunto in data successiva al 28 febbraio 1995, a seguito di concorsi banditi anteriormente a tale data, è applicato lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale già in servizio effettivo presso gli enti alla data di entrata in vigore del D.P.Reg. 20/1/1995, n. 11.
   Quanto invece al riconoscimento giuridico ed economico dei servizi resi dal direttore dell'Ente parco presso l'amministrazione dello Stato anteriormente alla data di assunzione, codesto Assessorato non condivide la soluzione prospettata dall'ente parco che, come più chiaramente si evince nella nota allegata, sulla scorta dell'art. 4 del L.r. 9.5.86, n. 21, intenderebbe inquadrare il neo assunto prima nella qualifica di dirigente superiore della Regione -al fine di riconoscergli i servizi prestati tanto nella qualifica corrispondente (dall'1.1.86 al 31.12.93) quanto nella qualifica immediatamente inferiore (dall'1.9.68 al 31.12.85) ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L.r. 15/6/1988, n. 11- e, solo dopo avere effettuato il predetto riconoscimento, nella qualifica di direttore regionale, cui quella di direttore dell'Ente parco è equiparata.
                 Rileva, di contro, codesto Assessorato che il neo-assunto, in quanto vincitore del concorso per la copertura del posto di direttore, deve essere direttamente inquadrato in detta qualifica, sottolineando altresì che, comunque, in vigenza dell'art. 2 del D.P.Reg. n. 11/95 (e come la Direzione del personale e dei servizi generali di questa Presidenza ha sostenuto nella nota n. 50039 del 29/7/1996 allegata in copia) il riconoscimento dei servizi ex art. 11, L.r. 11/88 può effettuarsi ai soli fini giuridici.
   
                 2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
                 Ai sensi dell'art. 6 "Norma sul personale degli enti parco"), della L.r. 18/5/1996, n. 34, "al personale dipendente degli enti, assunto in data successiva al 28 febbraio 1995, a seguito di concorsi banditi precedentemente a tale data, è applicato lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale già in servizio effettivo presso gli stessi enti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11".
                 In breve, la norma ha inteso estendere il trattamento economico che l'art. 12, D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11 (con cui è stato recepito l'accordo sulla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'amministrazione regionale per il triennio 1994-96) aveva riconosciuto al personale ivi individuato e "in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo", e cioè al 28 febbraio 1995, anche al personale dipendente degli enti parco assunto in data successiva, purchè "a seguito di concorsi banditi precedentemente a tale data".
                 Ora, sembra allo scrivente che detta condizione possa senz'altro ritenersi soddisfatta nel caso di specie.
                 La riapertura dei termini di partecipazione ad un concorso, e quindi l'eventuale ampliamento dei soggetti istanti, è un provvedimento che l'amministrazione, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, può adottare in presenza di determinati presupposti legittimati, e cioè tutte le volte in cui si verifichino situazioni che la rendono opportuna o necessaria, sempre che tale riapertura non si scontri con altri inderogabili principi salvaguardati dall'ordinamento, che possono di contro giustificare, se del caso, l'annullamento o la revoca della procedura concorsuale o la sua rinnovazione.
                 Risulta già chiaro quindi che la riapertura dei termini non sottintende la revoca o l'annullamento del precedente bando nè integra la rinnovazione dello stesso, configurandosi invece come istituto di generale applicazione cui la pubblica amministrazione, nell'ottica del principio generale di conservazione e salvezza degli atti amministrativi, può fare ricorso, nell'esercizio del suo potere di autorganizzazione, al fine di adeguare la procedura concorsuale, avviata con la pubblicazione del bando, alla variabilità delle esigenze, ivi comprese quelle di porre eventualmente rimedio a precedenti errori o di recepire intervenute modifiche legislative o regolamentari.

                 3. Quanto al secondo dei quesiti posti allo scrivente, non può che condividersi l'orientamento di codesto Assessorato che ha evidenziato la non percorribilità della soluzione prospettata dall'Ente parco del XXXX.
                 Com'è noto, ai sensi dell'art. 11, L.r. 11/88, "i servizi comunque resi dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, sia alla stessa Amministrazione regionale che ad altri enti o amministrazioni pubbliche, sono valutati, a domanda degli interessati, ai fini della progressione giuridica ed economica nella misura del 100 per cento, se prestati in qualifiche o carriere corrispondenti o superiori alla qualifica posseduta alla data della domanda, e nella misura del 60 per cento, se prestati in qualifiche o carriere immediatamente inferiori".
                 E' altrettanto noto che, come chiarito dalla Direzione del personale e dei servizi generali di questa Presidenza, ai sensi dell'art. 2 del D.P.Reg. 20.1.1995, n. 11, il riconoscimento dei servizi ex art. 11, l.r. 11/88 può effettuarsi ai soli fini giuridici.
                 Ora, con riferimento al caso di specie, risulta evidente che il neo-assunto è stato reclutato a seguito di una procedura concorsuale finalizzata alla copertura del posto di direttore dell'Ente parco e che, come ben specificato nel relativo bando, conformemente alle tabelle di equiparazione tra le qualifiche dell'Ente e quelle del personale regionale, il vincitore del concorso deve essere nominato al posto di direttore, con il trattamento economico iniziale spettante al direttore regionale (cfr. bando).
                 Tutto ciò premesso, non può che concludersi che, in applicazione dell'art. 11, L.r. 11/88, ma ai soli fini della progressione giuridica, i servizi resi dall'interessato presso l'Amministrazione statale andranno valutate secondo le modalità indicate dalla citata norma, assumendo come parametro di riferimento la "qualifica posseduta alla data della domanda" dell'interessato che, come visto, nel caso in esame, è quella di direttore dell'Ente equiparata a quella di direttore regionale.
                 Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.
   
                 A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
                 Codesta Amministrazione vorrà comunque, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane