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Gruppo    II                            /315.99.11

OGGETTO: Ordinanza del Sindaco di XXXX n.19 del 16.2.1999. Nota del Comune di XXXX n.11397 del 4.10.1999.

   
   
   
                                        Ufficio di Gabinetto
                                         dell'On.le Presidente
                                         S E D E

                p.c.             Assessorato regionale
                                         Territorio e Ambiente
                                         P A L E R M O
             
   
   1.            Si fa riferimento alla lettera presidenziale n.4624 del 13 ottobre s., di pari oggetto, con cui si chiede allo Scrivente di esprimere le proprie valutazioni sugli aspetti giuridici della fattispecie alla quale si riferisce l'ordinanza sindacale suindicata, "alla luce dei nuovi elementi forniti e delle considerazioni di cui alla nota in oggetto".
   
   2.            Al riguardo si osserva che "il problema della eventuale demolizione del manufatto" di che trattasi trae origine dalla predetta ordinanza sindacale, motivata, tra l'altro, dalla considerazione "che agli atti dell'ufficio non risulta rilasciata alcuna concessione e/o licenza edilizia alla ditta "YYYY".
                       Ora il Comune precisa che la costruzione sarebbe stata realizzata "anteriormente al 1° settembre 1967", data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha esteso all'attività edificatoria intrapresa in qualsiasi parte del territorio comunale l'obbligo della preventiva licenza (ora concessione) di costruzione, che, secondo il testo originario dell'art.31, co. 1, l.17 agosto 1942, n.1150, sussisteva solo per l'esecuzione di nuove costruzioni o di ampliamenti o modifiche a quelle esistenti "nei centri abitati" o nelle zone di espansione del P.R.G..
                 Le precisazioni fornite dal Comune si basano sulla nota dell'Ufficio circondariale marittimo di XXXX 20 febbraio 1999, n.1318, secondo cui "il manufatto oggetto dell'ordinanza sindacale n.19/99 è stato realizzato ....... giusta concessione demaniale scaduta nel 1968".
                 Tale circostanza non sembra tuttavia decisiva agli effetti di specie, non potendosi escludere che la costruzione sia stata eseguita dopo il 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge "ponte", dal momento che la concessione demaniale è scaduta un anno dopo, tempo più che sufficiente per realizzare una piccola costruzione ad un solo piano.
                 In ogni modo, il nuovo accertamento dei fatti compiuto dal Comune sotto la propria responsabilità dovrebbe indurre l'autorità emanante o a rimuovere in toto l'ordinanza in discorso, una volta che l'Amministrazione comunale "ha provveduto con mezzi e personale propri alla bonifica del manufatto e delle aree ad esso adiacenti" offrendo alla Capitaneria di Porto di KKKK la propria "disponibilità .... a provvedere anche alla rimessa in pristino" o quanto meno a modificarla in parte qua (3° "considerato" della motivazione) ed a cambiare il destinatario della diffida.
                 Il contrarius actus infatti deve seguire le stesse forme del provvedimento originario.
                 Quanto agli aspetti connessi alla tutela del demanio marittimo, ogni valutazione è rimessa al competente Assessorato regionale del territorio ed ambiente, che legge per conoscenza.
   

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