Repubblica Italiana
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Gruppo    XIV                          /311.99.11

OGGETTO: Beni pubblici. - Patrimonio ex G.I.L. Vincolo di destinazione. - Diverso utilizzo.

   
   
   
                                                             PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                                             Direzione del personale
                                                             e dei servizi generali
                                                             PALERMO
   

   1.            L'art.17 della legge regionale 16 maggio 1978, n.8 dispone che: "gli impianti sportivi appartenenti al patrimonio del disciolto ente Gioventù Italiana, trasferiti alla Regione siciliana, sono attribuiti al patrimonio indisponibile dei Comuni che ne facciano richiesta, vincolandoli all'uso pubblico a favore delle attività sportive".
                 Ai sensi poi dell'art.11, comma 1, del D.P.R. 14 maggio 1985, n.246 (Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di pubblica istruzione) i beni mobili e immobili e le strutture di proprietà del soppresso ente Gioventù Italiana sono trasferiti al patrimonio regionale "per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla Regione in forza del presente decreto in materia di assistenza universitaria".
                 In relazione a tali disposizioni codesta Direzione regionale, con la lettera in riferimento, premesso che il comune di A. -condannato al rilascio in favore della Regione siciliana di taluni locali già di proprietà del disciolto ente G.I. - ha presentato istanza ai sensi del riportato art.17 della l.r. n.8/1978, chiede l'avviso dello scrivente "in  ordine alla fondatezza della richiesta formulata" dal predetto comune.
                 Con riferimento ad analoghe istanze pervenute da altri comuni, ai fini dell'attribuzione al patrimonio degli stessi di impianti sportivi del disciolto ente Gioventù italiana, viene altresì chiesto se possa trovare applicazione il disposto del citato art.17 l.r. n.8/1978 "in deroga al vincolo di destinazione previsto dall'art.11 del D.P.R. n.246/85".
   
   2.            La questione dell'applicabilità del citato art.17 l.r. n.8/1978, affrontata dallo scrivente nel parere reso a codesta Direzione regionale con nota 24 giugno 1998, n.12365/52.98.11, è stata risolta negativamente in base ad un duplice ordine di considerazioni.
                 Ed invero, prima dell'emanazione delle norme di attuazione in materia di pubblica istruzione il presupposto applicativo della disposizione regionale in questione - e cioè il previo trasferimento alla Regione del patrimonio dell'ente Gioventù Italiana - non si era realizzato a causa dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt.2 e 3 della legge n.764/1965 ("Soppressione dell'ente Gioventù Italiana") nella parte in cui avevano disciplinato il trasferimento alla Regione siciliana dei compiti, del patrimonio e del personale del medesimo ente senza apposite norme di attuazione; con l'adozione del D.P.R. n.246/1985 l'inapplicabilità dell'art.17 l.r. n.8/1978 è stata invece ricollegata al carattere di fonte esclusiva, nelle materie in cui incidono, proprio delle norme di attuazione ed alla conseguente prevalenza del vincolo posto dall'art.11 del predetto D.P.R. n.246/1985 (esercizio delle attribuzioni spettanti alla Regione in materia di assistenza universitaria) su quello diverso (uso pubblico a favore delle attività sportive) previsto dal medesimo art.17.
                 Ciò premesso, passando ora alle fattispecie sottoposte all'attenzione dello scrivente, poichè al riguardo non si riscontrano motivi giuridici nuovi o diversi o comunque tali da determinare un riesame della questione sotto un diverso profilo, può soltanto ribadirsi l'orientamento già espresso nel citato parere n.12365/1998 circa la concreta impossibilità di attribuire gli impianti sportivi appartenenti al disciolto ente Gioventù Italiana ai comuni che ne abbiano fatto richiesta ai sensi del più volte citato art.17.
                 In tale situazione normativa deve pertanto concludersi che, nei confronti del comune di A. - esclusa per i motivi sopra ribaditi la fondatezza della richiesta dal medesimo avanzata - sussistono le condizioni per definire, nei tempi che codesta Amministrazione, valutati i diversi interessi pubblici coinvolti ed il necessario contemperamento degli stessi, riterrà opportuni, la già avviata procedura per il recupero coattivo dei locali di proprietà regionale.
   
   3.            Infine, si rappresenta che, qualora il richiedente Assessorato nella base delle considerazioni espresse circa la mancanza di interesse da parte delle Università all'utilizzo di talune delle strutture di che trattasi, che potrebbero viceversa essere funzionali al soddisfacimento di diverse esigenze della collettività, ritenga auspicabile una diversa regolamentazione della materia, ed in particolare una eliminazione del vincolo di destinazione posto dalle Norme di attuazione in materia di pubblica istruzione, la medesima Amministrazione potrebbe farsi carico di una iniziativa tesa ad una modifica della normativa vigente, avanzando allo scopo un'apposita proposta alla Commissione paritetica ex art.43 dello Statuto della Regione siciliana per le determinazioni di competenza.
   
       
   4.            Ai sensi dell'art.15, co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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