Repubblica Italiana
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Gruppo    XIV                        /310/99/11

OGGETTO: Centro industriale di T. ex E 21 - Titolarità.

   
   
                                              Presidenza
                                              Direzione Personale e SS.GG.
                                              Gr. IV
                                              Demanio e Patrimonio Immobiliare
                                              P A L E R M O
   
                 1. Con la nota in riferimento codesta Direzione pone allo scrivente una problematica inerente la titolarità del centro industriale di T. ex E. Z.I. Tale centro doveva pervenire all'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 3 della l. 411 del 13/3/1968 mediante stipula di apposita convenzione.
                 Tuttavia, essendosi l'istruttoria prodomica alla stipula di predetta convenzione prolungata negli anni, il centro industriale è stato nelle more affidato all'E.M.S. ed utilizzato dalla società collegata XXXX fino al 15/11/94, data in cui l'Ente stesso ha reso noto di voler procedere alla riconsegna dell'immobile.
                 Ciò premesso, si pone ora il problema circa l'individuazione delle corrette procedure da adottare nella riconsegna del bene in argomento, nonchè l'ulteriore questione connessa all'andamento della rivendicazione della titolarità di detto centro industriale avanzata dall'I.A.C.P. di YYYY facendo leva sul disposto di cui all'art. 14 del D.P.Rep. n. 1036 del 30/12/72.
   
                 2. Essendo la richiesta di parere pervenuta priva della documentazione di riferimento, questo Ufficio ha provveduto a richiederne la trasmissione con nota 20101/310.99.11 del 21 ottobre 1999 (sollecitata con nota 2021/310.99.11 del 4 febbraio 2000) riscontrata seppur non in maniera esauriente, da codesta Direzione con nota n. 2029 del 29 marzo 2000.
   
                 3. In ordine alla prima problematica relativa alla corretta individuazione delle procedure per la riconsegna dell'immobile in argomento, ritiene lo scrivente, che non essendosi ancora provveduto alla stipula della convenzione di cui all'art. 3 l. 411/68, il centro industriale di T. debba tuttora considerarsi facente parte del patrimonio dell'Amministrazione statale; pertanto è al competente organo statale che dovrà essere riconsegnato il centro industriale, e sarà tale organo a dover successivamente valutare, a meno che nel frattempo non sia intervenuta la stipula della convenzione, quali adempimenti, finalizzati ad un ulteriore affidamento provvisorio dell'immobile in favore dell'Amministrazione regionale, debbano essere posti in essere.
                 Per quanto, invece, concerne il fondamento della pretesa avanzata dall'I.A.C.P. di YYYY, ritiene lo scrivente che la disposizione di cui all'art. 14 D.P.REP. 1036/72 origini, in relazione a quella contenuta nell'art. 3 l. 411/68, un rapporto che può senz'altro ricondursi al noto principio giuridico di "specialità" il quale presuppone che fra due norme esista una relazione di "genus ad speciem", ove la norma ""speciale"" ha la priorità sulla norma "generale", escludendone l'applicazione.
                 Nella fattispecie l'art. 14 D.P.REP. 1036/72 pone il principio generale in base al quale "i beni immobili di proprietà degli enti soppressi... sono devoluti alla data del 31 dicembre 1973, all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia nel cui territorio si trovano"; l'art. 3 l. 411/68 contiene invece una disposizione riguardante esclusivamente la cessione a titolo gratuito in favore della Regione siciliana del centro industriale di T., con ciò ponendo una previsione speciale e, dunque, derogatoria rispetto al richiamato art. 14, D.P.REP. 1036/72, proprio in virtù del principio sopracitato.
                 Peraltro, sebbene per impedimenti burocratici non noti allo scrivente, non si sia ancora giunti alla stipula della convenzione di cui all'art. 2 l. 411/68, sia l'Amministrazione statale che quella regionale hanno chiaramente manifestato l'intenzione di concretizzare il passaggio del centro industriale in argomento.
                 Pertanto, per i motivi suesposti, si ritiene che la pretesa avanzata dall'I.A.C.P. di YYYY non possa prevalere sul diritto dell'Amministrazione regionale all'acquisizione a titolo gratuito del più volte citato centro industriale di T., diritto che trova piena legittimazione nel disposto di cui all'art. 3 l. 411/68 al quale, tuttavia, si dovrà in tempi ragionevoli dare attuazione.
                 Nei termini il reso parere.

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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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