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Gruppo II                            /304.99.11

OGGETTO: Elezioni amministrative. Incompatibilità.

   
   
   
                                Assessorato regionale
                                 enti locali
                                 P A L E R M O

         e, p.c.         Direzione regionale del
                                 personale e dei SS.GG.
                                 S E D E

   
   1.            Con la suindicata nota codesto Assessorato sottopone allo Scrivente un quesito del comune di XXXX relativo alla causa di incompatibilità di cui all'art.10, co. 1, n.4, della l.r. 31/86, nei riguardi di un ex amministratore neo eletto consigliere, chiedendo in particolare se ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma del predetto art.10.
                 Nel richiamare in proposito la sentenza della Corte di Cassazione del 24 marzo 1993, n.3503, codesto Assessorato esprime l'avviso che le liti pendenti, oggetto di attenzione relative, rispettivamente, a conferimenti di incarichi professionali e stipula di contratti di assicurazione e ad utilizzazione di discarica per smaltimento di rifiuti solidi urbani siano riconducibili a fatti connessi con l'esercizio del mandato, al di là del merito della questione medesima.
   
   2.            L'art.10 della legge regionale 24 giugno 1986, n.31, prevede una serie di ipotesi di incompatibilità per chi ricopre la carica di consigliere provinciale, comunale e di quartiere.
                 In particolare, per la parte che qui interessa, non può ricoprire la carica di consigliere comunale colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile ed amministrativo con il comune (comma 1, n.4).
                 Lo stesso art.10 in esame all'ultimo comma dispone che le ipotesi di cui ai numeri 4 e 7 del primo comma "non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato".
                 Occorre, quindi, indagare se il consigliere comunale neo eletto sia parte nelle liti di cui trattasi uti civis a tutela di interessi privati o come ex amministratore dell'ente locale con cui pende la lite per una attività svolta nell'esercizio della sua funzione istituzionale, finalizzata, non a perseguire interessi personali o privati, ma al perseguimento di interessi pubblici.
                 Dalla lettura della documentazione allegata alla richiesta di parere sembra potersi evincere che la posizione del consigliere neo eletto nelle liti di cui trattasi sia riconducibile alla ipotesi contemplata dal citato art.10, u.c., l.r. 31/1986, che riproduce l'art.3, u.c., L. 23 aprile 1981, n.154, la quale, per costante giurisprudenza, ricorre sia per le liti correlate ai compiti istituzionali sia per quelle con cui si fa valere un interesse della collettività (Cass., Sez. I civ. 22 giugno 1985, n.3756; 24 marzo 1993, n.3503; Corte Cost. 4 giugno 1997, n.160).
                 Quest'Ufficio ritiene che nel caso di specie ricorra la prima ipotesi, in quanto in tutte le liti di cui trattasi il consigliere neo eletto è stato chiamato in causa per fatti compiuti nella sue pregressa qualità di Sindaco del comune stesso.
                 Nè sembra ostare all'applicabilità della norma discriminatrice la circostanza che siano stati contratti debiti fuori bilancio.
                 L'irregolarità contabile, infatti, pur dando luogo alla responsabilità personale dell'amministratore poco oculato, non può trasformare in attività privata l'azione intrapresa per fini pubblici, che resta quindi amministrativa.
   
   * * *


                 Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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