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Gruppo XIV              302.99.11


OGGETTO: Pensioni e quiescenza.- Prepensionati ex art. 12 l.r. 36/1991.- Trattamenti economici accessori e relativi oneri contributivi.


SEGRETERIA GENERALE
(Rif. nota n. 7008 Agr 162/Gr. IV dell'1.10.99)

e, p.c. ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Direzione interventi strutturali

L O R O S E D I


1.- Con la nota emarginata codesta Segreteria Generale ha proposto all'attenzione dell'Ufficio una problematica connessa all'utilizzo del personale posto in prepensionamento ai sensi dell'art. 12 della l.r. 23 maggio 1991, n. 36, e che, in forza del disposto dell'art. 4 della l. r. 19 dicembre 1995, n. 84, svolge prestazioni lavorative presso enti sottoposti al controllo della Regione.
La problematica proposta, sorta in seguito ad un conforme quesito sollevato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 2548 del 15.6.99, verte, preliminarmente, sulla possibile attribuzione al personale in questione, da parte dell'ente utilizzatore, di incentivi economici a valere sul Fondo efficienza servizi (quale risulta istituito e disciplinato dall'art. 7 della l.r. 15 maggio 1991, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni) o di qualsiasi trattamento retributivo accessorio in genere.
Inoltre, tenuto conto che la corresponsione di tale retribuzione accessoria comporta il versamento di oneri contributivi, e considerata la previsione di cessazione dal beneficio della rendita in caso di assunzione con rapporto di lavoro subordinato o autonomo comunque soggetto al pagamento degli oneri contributivi, si chiede l'avviso dello scrivente in ordine alla "compatibilità con la vigente normativa, legislativa e regolamentare, di contribuzioni aggiuntive inerenti a forme di retribuzione accessoria, indennità e compensi di qualsiasi natura, corrisposti dallo stesso Ente utilizzatore (od eventualmente da altri) al medesimo personale, in base ad appositi incarichi".

2.- In ordine al primo quesito proposto si osserva, in via generale, che suscita perplessità la determinazione di corrispondere ai lavoratori in questione compensi o indennità qualificabili come retribuzione accessoria.
Va invero preliminarmente considerato che il diritto al trattamento economico di attività - scindibile in retribuzione, corrispettivo fondamentale della prestazione resa dal dipendente e connotato dai caratteri della continuità ed ordinarietà, ed indennità, corrisposte e giustificate a fronte di particolari prestazioni lavorative, rischi, disagi o responsabilità - costituisce un vero e proprio diritto riconosciuto al dipendente in ragione dell'istaurato rapporto di lavoro, sia esso di natura pubblicistica o privatistica, e del conseguente svolgimento dell'attività.
Lo stipendio accessorio - denominato salario accessorio nell'ipotesi di rapporto privatistico - ricomprende tutte le voci retributive, comunque denominate, corrisposte per attività aggiuntive o particolari o non strettamente inerenti alle mansioni d'ufficio. Esso comunque presuppone sia la sussistenza di un rapporto di lavoro sinallagmaticamente connesso, sia la corresponsione di un corrispettivo fondamentale (stipendio o salario) in relazione al quale appunto la definizione di accessorietà trova significato.
Nella fattispecie rappresentata manca in realtà sia il rapporto di lavoro, sia la corresponsione di un trattamento economico correlato alla prestazione lavorativa, poiché in realtà i soggetti in questione non beneficiano della rendita a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese, che costituiscono invero soltanto un requisito condizionante nel tempo la concessione della rendita stessa.
Inoltre, in via generale, si rileva che il Fondo finalizzato all'ammodernamento ed al miglioramento dei servizi (FES) a carico del quale è stato posto l'incentivo economico di che trattasi, appare destinato all'erogazione di compensi incentivanti esclusivamente in favore del personale dipendente dagli enti locali, e cioè ad essi legato da un preciso rapporto di lavoro, e non da un semplice rapporto di servizio o di utilizzazione.

3.- Per ciò che concerne la seconda questione si osserva, comunque e ad ogni buon fine, che la previsione di cessazione di operatività dei benefici disposta dall'art. 4, comma 5, della l.r. 19 dicembre 1995, n. 84 - previsione in precedenza, peraltro, già recata dall'art. 4, comma 1, del Decreto Presidenziale 19 gennaio 1993, recante "Modalità di gestione del fondo ex art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36" - non appare riguardare la fattispecie proposta.
Ed invero il richiamato art. 4, comma 5, della l.r. 84 del 1995, testualmente così dispone: "I benefici di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 cessano di operare in caso di rifiuto da parte dell'interessato a svolgere l'attività di lavoro prevista dai commi precedenti o in caso di assunzione con rapporto di lavoro subordinato o autonomo comunque soggetto al pagamento degli oneri contributivi".
La disposizione recata configura dunque un'ipotesi di decadenza, ricollegandola, da un lato, ad un inadempimento di obblighi o di oneri incombenti sui destinatari, e dall'altro - rilevante nel caso in esame - al venire meno di quei requisiti di idoneità presupposti per il godimento dei benefici, e la cui sussistenza viene richiesta non soltanto per la costituzione, ma anche per la prosecuzione del rapporto.
Ed invero, presupposto per l'ammissione al godimento dell'indennità di prepensionamento risulta essere la cessazione, a seguito di licenziamento, del rapporto di lavoro dipendente in essere, e la mancata assunzione di un nuovo, successivo, rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Lo stato di non occupato costituisce invero elemento essenziale per giustificare l'intervento pubblico, che, pur in via generale, ed almeno inizialmente, finalizzato a favorire processi di ristrutturazione produttiva comportanti l'esodo di personale, si sostanzia in concreto in un sostegno economico agli individuati soggetti (ex dipendenti di cooperative agricole, cantine sociali e loro consorzi, e consorzi agrari provinciali) sostitutivo della retribuzione, ed avente pertanto carattere sostanzialmente alimentare.
Conseguentemente la prevista decadenza è destinata ad operare nell'ipotesi in cui successivamente all'ammissione al beneficio della rendita si costituisca un rapporto di lavoro, sia esso subordinato che autonomo.
Il riferimento ad "oneri contributivi", operato dalla norma citata, è peraltro posto in essere in chiara, ed esclusiva correlazione ad un "rapporto di lavoro subordinato o autonomo", il cui costituirsi determina il venire meno di uno dei requisiti di idoneità individuati e presupposti quali indefettibili per l'erogazione del beneficio. In altre parole, la dizione "comunque soggetto al pagamento degli oneri contributivi" appare definire il rapporto di lavoro, ma non assumere connotazioni autonome, non potendo conseguentemente rappresentare una fattispecie autonoma non collegata all'ipotesi di un identificato rapporto di lavoro.
E nel caso in esame, invece, non appare sussistere rapporto di lavoro alcuno, bensì, in adempimento ad una puntuale prescrizione normativa, il semplice utilizzo di una prestazione lavorativa dovuta.
Nei termini l'avviso dello scrivente.

4.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.








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