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Gruppo    III                        /300.99.11

OGGETTO: Violazione di norme del C.N. - Fermo temporaneo, pagamento alla Società armatrice estranea ai fatti.

   
                                              Assessorato Regionale
                                              della Cooperazione, del Commercio,
                                              dell'Artigianato e della Pesca
                                              Direzione Pesca
                                              P A L E R M O
   
                 1. Con la nota in riferimento, codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio sulla ammissibilità ai contributi previsti dall'art. 14 L.r. 26/1987 (fermo temporaneo del naviglio) della società cooperativa "M." armatrice del M/P "L." nei confronti del cui capobarca (A. G.) è stato redatto rapporto giudiziario per violazione dell'art. 1180 (imbarco irregolare di straniero) e dell'art. 1193 (tenuta irregolare dei documenti di bordo) del Codice della navigazione.
                 A seguito di ciò, codesto Assessorato ha invitato la Camera di commercio interessata a sospendere e/o recuperare il pagamento dei premi di cui all'art. 14 L.r. 26/87 nei confronti degli "interessati".
                 Ma la cooperativa "M.", armatrice del M/P "L." nell'evidenziare l'assoluta estraneità della società ai fatti contestati al capobarca, comprovata anche dall'assenza di qualsivoglia contestazione alla società armatrice, ha diffidato codesto Assessorato dal sospendere, revocare o compensare il contributo di cui è questione.
   
   
                 2. Sulla problematica sottoposta all'attenzione dello scrivente Ufficio si osserva quanto segue. L'articolo 1180 del codice della navigazione (assunzione abusiva di stranieri) dispone: "L'armatore, l'esercente o il comandante che, fuori dei casi consentiti... ammette uno straniero a far parte dell'equipaggio della nave ... è punito...".
                 Dalla interpretazione letterale della norma emerge che la responsabilità per la violazione dell'articolo citato non è solidale bensì alternativa e come tale addebitabile a quella delle tre figure citate che, in concreto, ha violato la norma in questione.
                 Poichè, da quel che emerge dagli atti allegati, nessun addebito è stato elevato nei confronti della società armatrice né alla stessa, è mai stata contestata alcuna responsabilità, si ritiene che nessuna penalizzazione può essere inflitta alla società armatrice interessata.
                 Del tutto "personale" e come tale riferibile esclusivamente al capobarca, è poi la violazione dell'art. 1193 C.N. (inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo) poichè l'obbligo della tenuta regolare dei documenti di bordo e della esecuzione delle annotazioni prescritte è chiaramente riferibile al comandante, nella ipotesi de qua al capobarca.
                 Ciò premesso, va sottolineato che non appare ammissibile alcuna penalizzazione né nei confronti dell'armatore né nei confronti del capobarca, alla luce del disposto contenuto nella'art. 3 della L.r. 28/9/99 n. 24 che, nell'interpretare autenticamente la disposizione contenuta nell'art. 29 della L.r. 26/87 ha chiarito che la sanzione della decadenza dei premi e dalle indennità di cui all'art. 14 L.r. 26/87 e di cui all'art. 9 L.r. 25/90 è applicabile solo alle "violazioni attinenti all'obbligo di osservanza dei contratti collettivi di lavoro ed esclusivamente per il personale che dal ruolino di equipaggio risulti imbarcato sul natante, nonchè nella ipotesi di attività di pesca esercitati in periodi vietati...".
                 La fattispecie prospettata nella nota che si riscontra non rientra in nessuna delle due ipotesi citate dalla norma regionale di interpretazione autentica e, pertanto, l'indennità di fermo va corrisposta ad ambedue i soggetti interessati.
   
   * * * * *


             A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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