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Gruppo    III                        /298.11.99

OGGETTO: Indennità di fermo temporaneo-liquidazione in ritardo - Spettanza degli interessi legali.

   
   
   
                                        Assessorato regionale della
                                              cooperazione, del commercio,
                                            dell'artigianato e della pesca
                                            PALERMO
   

   1.            Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede l'avviso dello scrivente in merito alla liquidazione dell'indennità di fermo per l'anno 1992 ex art.14 l.r. 26/87 in favore della sig.na M. S. quale imbarcata sul M/P "N.". L'erogazione di tale indennità era stata sospesa, su disposizione di codesto Assessorato, e il nominativo dell'interessata segnalato all'A.G. in quanto si sospettava la realizzazione del reato di cui all'art.496 C.P. In seguito, per effetto della sentenza di assoluzione 221/97 emessa dal Tribunale per i minorenni di XXXX, si è provveduto all'erogazione dell'indennità "de qua". Tuttavia, successivamente, è pervenuta a codesta Amministrazione la nota del legale della sig.na M. con la quale si rivendica il diritto alla corresponsione degli interessi legali maturati sin dal 1992. Si chiede pertanto di sapere se l'Amministrazione è tenuta a liquidare gli interessi richiesti.

       2.            La problematica proposta investe un settore, quale il ritardato pagamento delle obbligazioni pecuniarie da parte della P.A., certamente complesso e che sovente si presta a diverse soluzioni a seconda della natura e dell'origine del credito.
                 In linea di massima deve evidenziarsi che pur essendo la P.A., per quanto concerne l'adempimento dei propri debiti, soggetta ai principi di diritto civile relativi alle obbligazioni aventi per oggetto somme di denaro, tuttavia tali principi, proprio per la natura di una delle parti coinvolte (ossia la P.A.), sono parzialmente derogati e sostituiti da altri, quali quelli della legge e del regolamento sulla contabilità dello Stato.
                 D'altra parte, la presenza della P.A. e la circostanza che in siffatte fattispecie si adoperi denaro pubblico, rendono inapplicabili le discipline degli interessi corrispettivi nonchè degli interessi moratori di qualsiasi risarcimento danni per il ritardo.
                 La stessa giurisprudenza non ha sempre manifestato, in materia, univocità di vedute, anche se, in via generale, pur partendo da un orientamento assolutamente garantista per la P.A., la quale si vedeva esonerata da qualsiasi responsabilità fino all'emissione del mandato di pagamento, ha successivamente e progressivamente superato tale indirizzo giurisprudenziale sino a riconoscere, negli ultimi anni, che la necessità di adottare le procedure della contabilità pubblica non può esonerare la P.A. dalle normali responsabilità previste dalla disciplina civilistica in ipotesi di mancato e/o ritardato adempimento delle obbligazioni pecuniarie, qualora l'amministrazione medesima abbia ingiustificatamente e, dunque, colpevolmente, protratto tali procedure oltre il tempo prescritto o, comunque, il tempo ragionevolmente necessario (tra le altre cfr. Cass. sez. un. 1446/95, 5342/89).
                 Premesso quanto procede, con specifica attenzione alla fattispecie in esame, si osserva come la stessa rientri nel peculiare campo dei contributi e sovvenzioni contraddistinto da un'attribuzione patrimoniale, consistente sempre in una somma di denaro - che non ha carattere di corrispettivo -, che viene erogata in quanto vi sia un interesse pubblico specifico da perseguire. Sulla natura di tale erogazione deve però evidenziarsi come sembri tuttora consolidato il principio in base al quale alle c.d. "obbligazioni pubbliche", nell'ambito delle quali appunto rientrano le pretese dei privati ad ottenere contributi o sovvenzioni dalla P.A., si nega il carattere di obbligazioni, "atteso che l'Amministrazione, fino a quando non emana il provvedimento che la costituisce debitrice, non è titolare di un debito correlativo a un credito azionabile in sede giudiziaria, ma è titolare di un potere, in quanto tale incidente su un interesse legittimo".
                 Ne consegue che il soggetto richiedente un contributo "giammai può essere considerato titolare di un diritto soggettivo, condizionato nella sua nascita dalla positiva determinazione dell'Amministrazione, ma è titolare di un interesse legittimo" (Cfr. Cons. Stato 504/93).
                 A ciò si aggiunga che in materia di erogazione di contributi e/o sovvenzioni la P.A., sino a dopo l'esaurimento della fase di ammissione al contributo, conserva un potere di autotutela volto a garantire il perseguimento dei pubblici interessi a cui era preordinato il beneficio, che può essere esercitato oltre he mediante revoca anche tramite sospensione del pagamento dello stesso (cfr. Cass. sez. un. 8056/97).
                 Nel caso in esame, l'Amministrazione regionale, pur fruendo in virtù della normativa che regola l'ammissione al beneficio "de quo", di una limitata discrezionalità nella determinazione del "quantum" del beneficio  medesimo, deve però procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione allo stesso: risulta, dunque, evidente che l'eventualità che possa essersi realizzato, da parte del richiedente, il reato di cui all'art.496 C.P., rappresenta un grave dubbio - peraltro suffragato dal rinvio a giudizio disposto del G.U.P. - sull'"an", ossia sulla legittimità della pretesa all'indennità. Pertanto, appare del tutto legittima la decisione assunta dall'Amministrazione la quale, nel dare prevalenza alla tutela dell'interesse pubblico al corretto uso di denaro pubblico piuttosto che dell'interesse privato, ha disposto la sospensione dell'erogazione del contributo in attesa della decisione dell'A.G., senza con ciò dare vita ad un ingiustificato o colpevole ritardo.
                 Dunque, alla luce delle suesposte considerazioni, pare allo scrivente Ufficio priva di fondamento giuridico la pretesa avanzata dalla M. alla corresponsione degli interessi legali maturati per il ritardato pagamento dell'indennità di fermo di cui all'art.14 l.r. 26/87 per l'anno 1992. Tuttavia, poichè la problematica in questione potrebbe dare adito ad un contenzioso, si suggerisce di acquisire sul punto l'orientamento dell'Avvocatura di Stato, organo abilitato alla difesa della Regione nelle competenti sedi.
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             In conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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