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Gruppo VI                            /291.11.99

OGGETTO: Commissioni regionali per l'emersione del lavoro irregolare ex art. 78, 4 comma, Legge 23 dicembre 1998, n. 448.- Organo competente alla nomina.

   
   
   
                        Assessorato regionale del lavoro
                                     della previdenza sociale,
                                     della formazione professionale
                                     e dell'emigrazione
                                     P A L E R M O

   
                 1. Con la nota suindicata vien chiesto il parere dello scrivente in ordine all'attuazione della disciplina inerente le "misure organizzative a favore dei processi di emersione" del lavoro non regolare, così come regolato dall'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
                 In particolare, il comma quarto del citato art. 78 della legge n. 448/98, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", nel prevedere l'istituzione a livello regionale e provinciale di commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese ed altro, dispone espressamente che le stesse siano "nominate dal competente organo regionale".
                 Con riferimento a tale disposizione si chiede di conoscere quale sia l'organo competente all'emanazione del provvedimento di nomina della suindicata Commissione regionale.
   
       
                 2. In assenza di specifica previsione normativa in ordine al conferimento della competenza alla nomina della Commissione in oggetto, la questione sottoposta all'attenzione dello scrivente potrebbe trovare soluzione in via generale con riferimento al disposto dell'art. 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, laddove, tra l'altro, è specificato che "Le attribuzioni comunque devolute da disposizioni normative all'Amministrazione regionale o a singoli rami della stessa, devono intendersi riferite alla Presidenza o all'Assessorato nella cui competenza rientra la materia per effetto della presente legge".
                 Ma, dal momento che tale articolo non può che riferirsi a "disposizioni normative" regionali, lo stesso non sembrerebbe direttamente applicabile al caso di specie, che ha riguardo ad attuazione di norme statali.
                 Deve farsi, dunque, ricorso ai criteri generali di interpretazione desumibili dal sistema in cui si inquadra la disposizione da applicare. In tal senso, ratione materiae poichè la materia del rapporto di lavoro è attribuita istituzionalmente all'Assessorato regionale del lavoro, sembrerebbe allo scrivente prima facie che la competenza in questione sia da attribuire a codesto Assessorato.
                 Ma un esame della composizione e nomina dell'analogo organo statale consentirebbe di individuare altri rami di amministrazione regionale corrispondenti a quelli statali quali, di volta in volta, la Presidenza (per la nomina e l'istituzione del Comitato), l'Assessorato cooperazione, commercio, artigianato e pesca (cui fanno capo le camere di commercio che dovranno ospitare i costituendi organismi) ed, ancora, per taluni altri aspetti, l'Assessorato bilancio e finanze, l'Assessorato Sanità e l'Assessorato Agricoltura.
                 Per cui sembrerebbe più opportuno nella fattispecie far ricorso ad un provvedimento di nomina previa intesa o di concerto per un più puntuale coinvolgimento dei rami di amministrazione regionali competenti ratione materiae.
                 In ogni caso, poichè la questione proposta riguarda l'interpretazione di norme emanate in ambito statale, si rappresenta l'opportunità di acquisire presso i competenti organi statali utili elementi di informazione al riguardo.
                 Nei termini il parere dello scrivente.
   
   * * * * *


                 Si ricorda infine che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8.9.98 n. 16586/66.98.12, trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne abbia comunicato l'eventuale riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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