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Gruppo III                          /289.99.11

OGGETTO: Consorzi di Garanzia Fidi. Natura delle provvidenze ex art.33 c. 3 L.r. 22/74 e succ. modifiche e integrazioni.

   
                                                    Assessorato regionale
                                                     dell'Industria
                                                     P A L E R M O

   
   1.            Con la nota in riferimento codesto Assessorato ripropone una problematica posta all'attenzione dello scrivente nel 1989 e concernente l'esatta interpretazione del comma 3 dell'art.28 della L.r. n.34/88 (di sostituzione dell'art.13 L.r. n.96/81 che, a sua volta, aveva sostituito l'originario art.33 L.r. n.22/74) con cui si dispone l'integrazione, da parte della Regione, dei contributi versati ai Consorzi di garanzia fidi da enti sostenitori, istituti di credito, associazioni e aziende, per un importo analogo all'apporto degli stessi.
                 Le perplessità di codesto Assessorato derivano dalla circostanza che la norma appena citata è stata invocata da due consorzi per finalità diverse: infatti, mentre il "XXXX" di YYYY ha chiesto l'integrazione di pari importo di un contributo ottenuto dalla Provincia, sottolineando che il contributo assegnato sarebbe stato vincolato esclusivamente all'incremento del fondo rischi (con obbligo di restituzione in caso di scioglimento o cessazione del Consorzio), il "NNNN" di MMMM nel richiedere l'integrazione regionale di un contributo disposto dalla Camera di Commercio, ha precisato che l'integrazione regionale sarebbe stata destinata "alla gestione ordinaria (a fondo perduto) del Consorzio". L'imputazione a due diverse finalità del medesimo contributo, ma soprattutto l'attribuzione dello stesso a spese di gestione hanno suscitato le perplessità di codesto Assessorato il quale chiede un aggiornamento del pregresso parere dello scrivente onde verificare se l'integrazione regionale dei contributi versati ai Consorzi fidi debba configurarsi come integrazione al fondo rischi, come tale vincolata sempre all'incremento del relativo fondo e soggetta a recupero in caso di scioglimento o cessazione del Consorzio, ovvero contributo al funzionamento. In tale ultima ipotesi, chiede codesto Assessorato se tali contributi siano compatibili con la disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese e, in caso affermativo, come il relativo beneficio debba imputarsi alle singole ditte consorziate ai fini della verifica del rispetto del regime "de minimis".
   
   2.            In relazione alla problematica nuovamente sottoposta all'attenzione dello scrivente, si concorda sulla necessità di una revisione e di un ulteriore approfondimento del parere reso nel 1989.
                 La formulazione del terzo comma e del sesto comma dell'art.28 L.r. n.34/1988 (La regione integra "altresì" i contributi versati al consorzio da enti sostenitori, istituti di credito, associazioni e aziende ... che pur non fruendo dei servizi del Consorzio stesso, concorrono al conseguimento delle sue finalità) inducono a ritenere che i contributi di cui è questione siano diversi e distinti da quelli di cui al primo comma dell'articolo citato espressamente finalizzati (questi ultimi) all'ammontare dei fondi rischi dei Consorzi fidi di garanzia collettiva.
                 Ciò, peraltro, sembra essere confermato dalla disposizione contenuta nell'art.7, comma 3 della L.r. n.23/95 in cui si chiarisce che l'ammontare del contributo di cui al terzo comma (dell'art.13 L.r. 6.5.81 n.96, sostituito dall'art.28 L.r. 8.11.88 n.34) non va computato ai fini del tetto massimo di integrazione regionale al fondo rischi.    
                 In linea puramente teorica, quindi, i contributi di cui è questione potrebbero essere utilizzati per spese di gestione dal momento che nulla dispone il legislatore regionale in ordine allo utilizzo di tali somme. Ciò che vieta l'utilizzo di detti contributi per spese di gestione è la normativa C.E.E. che ha sempre contestato qualsiasi aiuto statale (e quindi regionale) destinato alle imprese, finalizzato a spese di gestione o al funzionamento, perchè ritenuto idoneo a falsare il principio di libera concorrenza.
                 Vero è che nell'ipotesi in specie i contributi regionali sarebbero destinati al consorzio e non alle singole imprese, ma è altrettanto vero che a beneficiarne direttamente o indirettamente sarebbero sempre le imprese associate, quanto meno sotto forma di servizi più efficienti.
                 Ritiene, quindi, lo scrivente Ufficio che, fatta salva la discrezionalità per il consorzio interessato di utilizzare a fini gestionali i contributi versati da privati (se non espressamente attribuiti al fondo rischi) per quel che concerne i contributi regionali di pari importo, questi, debbono essere addebitati al fondo rischi anche se, per espressa disposizione legislativa, non contribuiscono a formare l'ammontare del tetto massimo di integrazione regionale, o comunque a finalità diverse da quelle puramente gestionali.
                 Va, peraltro, sottolineato che anche se sulle due leggi regionali (n.34/88 e n.23/95), per la parte che qui interessa, non sono state sollevate obiezioni da parte della Commissione C.E.E., codesto Assessorato è - o potrebbe - essere chiamato in qualsiasi momento a relazionare sulla applicazione delle norme in questione e certamente l'utilizzo di contributi a fini gestionali porrebbero la Regione al rischio di una procedura di infrazione che la C.E.E. può iniziare in qualsiasi momento.
                 In definitiva, ritiene lo scrivente che codesto Assessorato possa concedere i contributi legislativamente previsti purchè il Consorzio si impegni a destinarli al fondo rischi o a finalità che non siano dirette al funzionamento dell'Ente.
   
   * * *


                 Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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