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OGGETTO: Obbligazioni e contratti.- Garanzia sussidiaria regionale.- L.r. 18.2.1986, n. 7, art. 20.- Determinazione misura.

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
(Rif. nota n. 28304/Gr. 12° del 15.9.99)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dello scrivente su di una problematica concernente l'attuazione delle disposizioni recate dall'art. 20 della l.r. 18.2.1986, n. 7.
In particolare si chiede un chiarimento in ordine alla portata normativa dell'ultimo comma dell'articolo citato, e specificatamente se, ed eventualmente sulla base di quali presupposti, la garanzia sussidiaria regionale prevista sino ad un massimo del 70% dell'ammontare del finanziamento concesso ai sensi della richiamata disposizione, sia graduabile.

2.- L'art. 20 della l.r. 18.2.1986, n. 7, al fine di agevolare la normalizzazione dell'equilibrio finanziario delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei, autorizza interventi creditizi, sotto forma di apertura di credito di durata non superiore a tre anni, demandando all'IRFIS la concessione dei finanziamenti ed a tale scopo incrementando il fondo di rotazione a gestione separata istituito presso lo stesso Istituto dall'art. 44 della l.r. 9 dicembre 1980, n. 127, per la concessione di credito agevolato in favore degli operatori del settore dei materiali lapidei di pregio.
L'ultimo comma del richiamato art. 20, l.r. 7/1986, statuisce inoltre, specificatamente, che "le operazioni di credito di cui ai precedenti commi sono assistite da garanzie reali, ivi compresi gli speciali privilegi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075, e/o da fidejussione bancaria e/o assicurativa nella misura del 30 per cento e da garanzia sussidiaria regionale sino al 70 per cento."
In ordine alla problematica proposta - senza entrare nel merito dell'anomala funzione ascritta alla prevista garanzia, concessa, in buona sostanza, dalla Regione, a tutela di somme proprie, con la conseguente assunzione da parte della stessa, ed in relazione all'identica fattispecie riguardata, della duplice veste di creditore finale e di obbligato di regresso, ma, considerato che la dotazione del fondo a gestione separata di che trattasi risulta integralmente a carico dell'erario regionale, mentre all'IRFIS ne è affidata soltanto la gestione, e posto che proprio su detto fondo di rotazione sarebbero destinate a gravare, in mancanza di detta disposizione, le eventuali perdite ipoteticamente determinatesi a causa di un mancato adempimento dell'obbligazione creditizia nascente dal finanziamento concesso, limitandosi a rilevare che detta garanzia sussidiaria appare destinata esclusivamente al mantenimento della dotazione finanziaria assegnata al suddetto fondo - si osserva che in forza della formulazione lessicale del comma in esame, nonché dei principi generali che sovrintendono la materia, è dato sostenere che la garanzia sussidiaria regionale in discorso ben possa essere concessa in misura inferiore al previsto limite massimo del 70 per cento dell'ammontare del finanziamento, e addirittura possa non darsi luogo alla stessa qualora l'intervento creditizio sia adeguatamente garantito dal debitore.
Ed invero, preliminarmente, nell'osservanza del fondamentale canone di ermeneutica sancito dall'art. 12 delle preleggi secondo cui la norma giuridica deve essere interpretata innanzitutto dal punto di vista letterale, si rileva che l'avere la disposizione in esame testualmente e puntualmente previsto che la garanzia sussidiaria regionale possa assistere l'operazione di credito sottostante "sino al 70 per cento" del relativo ammontare, comporta, con tutta evidenza, che la stessa non è determinata ex lege in misura fissa, ma che viceversa residua una discrezionalità, ovviamente correlata agli elementi caratterizzanti la singola operazione, nella fissazione in concreto della misura della garanzia.
Si osserva, peraltro, che tale interpretazione risulta confermata anche in forza di un criterio logico-sistematico, che tenga in debito conto lo scopo cui mira la norma in esame, e garantisca la coerenza del sistema normativo. Ed invero va rilevato che l'interesse pubblico sotteso all'intervento in garanzia previsto - pur, come notato, dal carattere anomalo - non può che essere quello di agevolare l'accesso al credito, consentendo a soggetti non in grado di offrire idonee e soddisfacenti garanzie per l'intero ammontare del finanziamento previsto, di usufruire ugualmente dell'intervento creditizio principale; non si ritiene però che l'intervento regionale, disposto al fine di incentivare l'attività economica dei soggetti riguardati, possa estendere la sua funzione oltre la finalità prevista, che appare essere appunto quella di incentivare, per i fini descritti, l'accesso al credito, limitando al contempo, per gli operatori del settore, l'onerosità del ricorso al libero mercato dei capitali. In questa ottica invero, è da riguardare anche la previsione del limite del 30 per cento fissato, quale tetto massimo, alle richieste fidejussioni bancarie o assicurative, in quanto tali forme di garanzia risultano indubbiamente onerose e pertanto, qualora non delimitate percentualmente nell'ammontare massimo, potrebbero annullare il beneficio finanziario conseguente al tasso agevolato fissato per le operazioni creditizie di che trattasi.
Ma se, invece, il beneficiario dell'intervento è in grado di fornire autonomamente garanzie sufficienti a tutelare il proprio creditore, non solo attraverso la soggezione dell'intero patrimonio proprio agli altrui diritti e ragioni ma anche, per ciò che concerne l'ipotesi che ci occupa, attraverso la costituzione di diritti reali di garanzia, viene meno l'esigenza, e l'interesse pubblico, di concedere, oltre ché il beneficio principale, anche quello accessorio in astratto previsto.
Va ancora considerato che il decreto assessoriale 26 marzo 1986, recante "Direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 20 della l.r. 18 febbraio 1986, n. 7" - costituente l'atto di portata generale, posto in essere nell'ambito del potere discrezionale proprio della funzione amministrativa, ai quali i singoli atti concessivi del beneficio, principale e/o accessorio, dovranno conformarsi, pena lesione dei principi di imparzialità - testualmente prescrive che le garanzie fornite dal beneficiario dell'intervento creditizio dovranno essere prestate "a copertura almeno del 30% dell'ammontare del finanziamento richiesto e relativi interessi". Pertanto - fermo restando che, ad avviso dello scrivente e per i motivi dianzi succintamente delineati, la prevista fidejussione bancaria e/o assicurativa, non solo non può superare il limite del 30 per cento dell'ammontare del finanziamento, ma deve essere prestata per un ammontare percentualmente ridotto, ovvero addirittura non venire neppure in considerazione, qualora le altre garanzie reali, ivi compresi gli speciali privilegi cui la norma ha riguardo, offerti e resi disponibili dal beneficiario, rispettivamente abbiano una qualche consistenza ovvero garantiscano un ammontare almeno pari al suddetto 30 % - si ritiene che nulla osti a che dette garanzie reali coprano un importo superiore a detto limite.
Peraltro si osserva che il puntuale riferimento operato dalla norma in esame agli speciali privilegi di cui al D. Lgs. C.P.S. 1 ottobre 1947, n. 1075, comporta che l'intero credito derivante dal finanziamento "ha privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni, comprese quelle minerarie (salvo i diritti spettanti allo Stato a norma delle leggi speciali) e su ogni loro pertinenza, sui brevetti di invenzione industriale, sui macchinari ed utensili dell'azienda finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio". E considerato che detto privilegio, esercitabile anche nei confronti di terzi che acquistino diritti sui beni in questione dopo la data della formalità di annotazione, è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia, e dei diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni o ipoteche preesistenti alla citata annotazione, ne consegue che risulta necessario ed indispensabile un esame in concreto della situazione in cui ogni beneficiario si trova al fine di determinare la quota del finanziamento che risulta in ogni caso direttamente garantita; quota in relazione alla quale, ovviamente, non può richiedersi una ulteriore garanzia regionale, che duplicherebbe la tutela prescritta.
Pertanto, in concreto, dovrà essere cura dell'IRFIS, in forza di un compiuto esame e di una materiale quantificazione del valore dei beni offerti in garanzia dal beneficiario dell'intervento creditizio agevolato, giustificare e comprovare l'ammontare della garanzia sussidiaria richiesta alla Regione, che troverà dunque nel predetto valore cauzionale una limitazione alla sua estensione.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.




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