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Gruppo    IV                          /286.99.11

OGGETTO: Fondo di rotazione ex L.R. 78/76. Appalto di servizi. Trattativa privata. Gara informale. Offerta unica. Quesito.

   
                                                           Assessorato Regionale
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                                                           P A L E R M O
   
                 1. Con la nota che si riscontra vien chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla posizione assunta dalla Commissione nominata con D.A. n. 63/99 per l'esame delle offerte e l'aggiudicazione della gara a trattativa privata, ai sensi del comma 2, punto a, dell'art. 7 del D. L.vo 157/1995, per la stipula di una convenzione per la gestione del Fondo di rotazione istituito con l.r. n. 78 del 1976.
                 Premette al riguardo codesto Assessorato di avere esperito due bandi di gara internazionali a licitazione privata il 18/12/1997 ed il 26/10/1998, che non hanno avuto esito positivo, in quanto al primo hanno risposto un solo Istituto e al secondo quattro, senza raggiungere il numero minimo dei partecipanti previsto in numero di cinque dall'art. 22, co.2, del D. L.vo 157/95. Conseguentemente codesta Amministrazione ha esperito la trattativa privata suindicata secondo il criterio del prezzo più basso ed ha nominato la commissione de qua.
                 Si rappresenta, altresì, che, benchè alla predetta gara siano stati regolarmente invitati trenta Istituti di credito, una sola offerta è pervenuta all'amministrazione appaltante e che la Commissione ha ritenuto di non potere portare a termine il compito ad essa affidato per l'impossibilità di procedere ad una comparazione tra diverse offerte secondo il criterio del prezzo più basso, essendo, appunto, pervenuta una sola offerta.
                 Ciò premesso, vien chiesto allo scrivente se sia legittimo il suindicato comportamento della Commissione di gara ed in secondo luogo se sia possibile, qualora lo scrivente ritenesse lecito prendere in esame l'unica offerta pervenuta, una volta esaurito, anche se negativamente, il compito affidato alla commissione ad hoc costituita e autorizzare qualche altro soggetto dell'Amministrazione all'esame dell'offerta dell'unica ditta pervenuta al fine di valutarne l'economicità e la convenienza.
   
                 2. Né la direttiva 92/50/CEE, come modificata dalla direttiva 97/52/CEE, né il d. l.vo 157/95 di recepimento della prima direttiva suindicata disciplinano l'ipotesi che alla gara partecipi una sola ditta. Il Tribunale comunitario di primo grado (sentenza 17 settembre 1998, causa T - 203/96) ha affermato che non esiste un obbligo di concludere una procedura di aggiudicazione per un appalto pubblico di servizi in presenza di un solo offerente e pertanto l'amministrazione aggiudicatrice può rinunciare all'aggiudicazione all'unico offerente idoneo.
                 Con una sentenza recente (16 settembre 1999, causa C - 27/99) la Corte di Giustizia ha affermato gli stessi principi in relazione ad un appalto di lavori pubblici: non potendo l'amministrazione aggiudicare rispettando quanto previsto nelle norme del titolo IV della direttiva 93/37/CEE cioè operando un confronto fra le diverse caratteristiche costitutive di una pluralità di offerte, essa può legittimamente rinunciare all'aggiudicazione dell'appalto all'unico offerente idoneo a partecipare alla gara. E questa facoltà di rinuncia non è neanche condizionata alla presenza di motivi gravi o eccezionali.
                 Evidentemente tutto cambia se il bando di gara provveda espressamente in proposito, per esempio autovincolando l'amministrazione a procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In questo caso il bando di gara, che è lex specialis, opera a monte una scelta che vincola la stazione appaltante all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta e, quindi, accettando anche di non confrontare l'offerta in questione con altre offerte.
                 Nel nostro ordinamento l'unico riferimento al riguardo è contenuto nel regolamento di contabilità dello Stato (art. 69 R.D. 23 maggio 1924, n. 827) ove si prevede l'obbligo di dichiarare la gara deserta se non sono pervenute almeno due offerte valide.
                 Va tuttavia osservato che la suesposta regola è stata espressamente prevista nel caso di pubblico incanto (art. 69) e di licitazione privata (art. 89), sicchè essa non sembra estensibile anche ad altre ipotesi contrattuali, ad es. l'appalto concorso (cfr in termini T.A.R. Puglia, Ba, I, 16/1/1991, n. 15; T.A.R. Emilia, Bologna 22/10/1983, n. 458) e a maggior ragione la trattativa privata che non sempre implica una gara e che comunque è pur sempre di natura informale.
                 Invero il legislatore ha esplicitamente manifestato la volontà di non richiedere ai fini dell'aggiudicazione della gara per appalto concorso o di quella informale per trattativa privata una pluralità di offerte in sintonia peraltro con il principio della tutela dell'affidamento che le parti private hanno posto nella definizione della procedura concorsuale, nell'aggiudicazione e nella conclusione del contratto.
                 Conclusivamente, alla luce della giurisprudenza comunitaria succitata che ha riguardo a procedure ad evidenza pubblica e della normativa della contabilità di Stato anche essa riferibile esclusivamente alla asta pubblica e alla licitazione privata, sembra allo scrivente che, nella fattispecie (in cui si ha riguardo, come già detto, non ad una pubblica gara, ma ad una trattativa privata tra più ditte invitate dalla stazione appaltante, dopo l'espletamento di due gare pubbliche senza esito), la commissione nominata con D.A. 63/99, pur in presenza di un'unica offerta pervenuta a seguito di invito alla gara, aveva l'obbligo di espletare e portare a compimento e definire la procedura, concludendo, previa valutazione dell'offerta, con l'aggiudicazione o con la non aggiudicazione.
                 E' infine appena il caso di aggiungere che codesta Amministrazione potrà invitare la Commissione a riconsiderare l'originaria posizione anche alla luce delle superiori assunzioni dello scrivente.
   
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             Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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