Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo    VIII                      /285.99.11

OGGETTO: Verbale di ispezione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro - Ricorso ex art. 21 L. 23/12/1978, n. 833. - Incompetenza. - Quesito.

   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           Sanità
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con nota 12 agosto 1999, n. 04684/Gr. 7/1Õ Direzione, codesto Assessorato ha chiesto l'avviso di questo Ufficio in ordine alla possibilità di adottare una decisione di incompetenza sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 21 della L. 23 dicembre 1978 n. 833 dal dott. L. A. avverso il verbale di ispezione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro redatto ai sensi del D. Lgs. 758/94 dall'Azienda U.S.L. Y di XXXX in data 19 ottobre 1998, n. 429/98.
                 Il ricorso di cui trattasi, infatti, pervenuto a questo Ufficio e rimesso per competenza a codesto Assessorato con nota 3 marzo 1999, n. 4517 in quanto qualificato quale ricorso gerarchico improprio, avrebbe dovuto essere inoltrato, secondo l'avviso dell'Assessorato, al P.M. competente trattandosi di atto emesso dagli organi di vigilanza nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ex art. 55 c.p.p. e, pertanto, non ricorribile in via amministrativa ai sensi dell'art. 21 della L. n. 833/78.
   
                 2. Ai fini della disamina della problematica prospettata a questo Ufficio occorre procedere, innanzitutto, alla individuazione della natura giuridica dell'atto oggetto del ricorso presentato dal dott. L. A. ai sensi dell'art. 21 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.
                 Ed invero dalla ispezione effettuata in data 19 ottobre 1998 dall'ispettore all'uopo incaricato facente parte del Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro della ASL n. Y di XXXX, a seguito dell'attività di vigilanza in materia di tutela dei lavoratori da esposizioni a radiazioni ionizzanti promossa, tra l'altro, nei confronti del dott. A., titolare di uno studio dentistico, sono emerse a carico dello stesso alcune inadempienze alle vigenti norme in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, che hanno dato luogo all'attivazione del procedimento di contestazione delle contravvenzioni prescritto dal D. lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 concernente "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro".
                 Ed, infatti, dalla lettura del verbale n. 429/98 si evince chiaramente che è stata accertata la violazione del disposto normativo dell'art. 4 comma 4 lett. a) del D. lgs. n. 626/94 - con cui si impone al datore di lavoro di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda - che comporta l'applicazione della sanzione penale dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da lire 3 milioni a otto milioni prescritta dall'art. 89, primo comma dello stesso D. lgs. n. 626/94 per le contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dei dirigenti nell'ambito della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
                 A fronte del reato contestato, pertanto, l'interessato, a cui il verbale è stato comunicato ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 758/94, avrebbe potuto procedere in detta fase alla tutela delle proprie posizioni giuridiche avvalendosi del disposto normativo dell'art. 374 c.p.p. che attribuisce, al soggetto che abbia notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, la facoltà di presentarsi spontaneamente al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni. Non avvalendosi di tale facoltà l'interessato viene assoggettato alle prescrizioni normative degli artt. 20 e segg. del D. lgs. n. 758/94 che prevedono, peraltro, anche l'estinzione del reato contestato in caso di adempimento da parte del contravventore alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza, rappresentato dal personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della L. n.833/78, nel termine ivi fissato e di pagamento in sede amministrativa della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 21 , 2° comma, del D. lgs. n. 758/1994 in misura pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Decorso il termine fissato nella prescrizione per la regolarizzazione, comprese le eventuali proroghe, l'organo di vigilanza infatti verifica se la prescrizione è stata adempiuta e quindi se la violazione è stata eliminata: in caso positivo ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa entro 30 giorni la sanzione pecunaria di cui al sopra citato art. 21, 2° comma, del D. lgs. n° 758/94. In tal caso, ad avvenuto adempimento e conseguente pagamento ne dà comunicazione al pubblico ministero che richiede l'archiviazione del procedimento penale per estinzione della contravvenzione ex art. 24, 1° comma, del D. lgs. n° 758/94. Al di fuori dell'adempimento (ovvero del ritardo dell'adempimento comunque avvenuto in un tempo ritenuto congruo o dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di sorveglianza, valutabili nell'ambito ed ai fini dell'applicazione dell'art. 162 bis del codice penale in tema di "oblazione nelle contravvenzioni punite con pure alternative") e, quindi, in caso di accertato inadempimento totale cessa la sospensione e riprende il procedimento penale ove l'interessato può procedere alla tutela delle proprie posizioni giuridiche secondo i dettami della tutela penale. Ed infatti non va sottaciuto che il procedimento penale attivato ai sensi dell'art. 347 c.p. dalla notizia di reato inerente la contravvenzione de qua rimane sospeso ai sensi dell'art. 23, 1 comma, del D. lgs. n. 758/94 dal momento della iscrizione della notizia stessa nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. fino al momento delle comunicazioni sopra richiamate di cui all'art. 21, commi 2 e 3 (rispettivamente adempimento o non adempimento alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza); sospensione che, peraltro, non preclude la richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 23, 3° comma del D. leg. n° 758/94.
                 Alla luce delle considerazioni sopra esposte rimane assorbita, pertanto, la questione in ordine all'applicabilità nella fattispecie de qua del ricorso al Presidente della Giunta regionale (qualificabile nell'ambito della Regione Siciliana quale ricorso gerarchico improprio) previsto dall'art. 21, 5° comma, della L. n. 833/1978 la cui vigenza, alla luce della attuale normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, non appare possa essere supportata da argomentazioni sostenibili atteso, peraltro, il tenore dell'art. 21, 2° comma, del D. lgs. n. 758/94 che non sembra lascare alcuna discrezionalità all'organo di vigilanza nella determinazione della sanzione amministrativa di tipo pecuniario al cui pagamento viene ammesso il contravventore in caso di adempimento alla prescrizione impartita. Né, infatti, la prescrizione impartita né le misure che possono essere imposte ai sensi dell'art. 20, terzo comma, del D. lgs. n° 758/94 per far cessare il pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'attesa che venga eliminata la contravvenzione risultano ricorribili in via amministrativa atteso che l'attività in tal senso svolta dagli organi di vigilanza è per espressa definizione legislativa ricompresa tra le funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 c.p.p. (v. art. 20, 1° comma, del D. lgs. n° 758/94). (cfr. in tal senso circolare assessoriale 20 settembre 1995, n. 832 in G.U.R.S. n° 60 del 18/11/1995).
                 Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane