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Gruppo III                          /280.99.11

OGGETTO: Consorzio A.S.I. di XXXX - Trattamento pensionistico dei dipendenti provenienti da gestioni acquedottistiche.

   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           Industria
                                                           P A L E R M O

   
                 1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente Ufficio un quesito formulato dal Consorzio A.S.I. di XXXX concernente il trattamento pensionistico da riconoscere a taluni dipendenti provenienti dalle ex gestioni acquedottistiche.
                 In particolare, considerato che a detti dipendenti è stata riconosciuta la deroga di cui all'art. 10 l.r. 21/86, si chiede di sapere se debba essere operato in favore dello stesso personale anche il riconoscimento dei servizi pregressi ai fini dei "relativi benefici economici e di quiescenza".
   
                 2. Si sottolinea, preliminarmente, che il parere dello scrivente sarà reso solo limitatamente al trattamento pensionistico da riconoscere ai dipendenti provenienti dalle ex gestioni acquedottistiche, ciò in quanto non è chiara la richiesta di parere estesa anche al "riconoscimento dei benefici economici". Invero, nella richiesta di parere trasmessa da codesto Assessorato con nota n. 16105/1397 del 28 luglio 1998 e riscontrata dalla scrivente  con parere n. 17190/209.98.11 del 17.9.98, era allegata la nota consortile n. 2484 del 16.6.98 in cui si asseriva l'esistenza di "atti amministrativi (approvati da codesto Assessorato succedutisi nel tempo e che hanno concretizzato il passaggio nei ruoli consortili del personale acquedottistico con il riconoscimento di tutti i servizi svolti per l'A. S. I. sin dalla data di assunzione con i conseguenti benefici economici".
                 Se, quindi, i benefici economici sono già stati riconosciuti non si comprende l'odierna richiesta di parere relativa agli stessi. Pertanto, lo scrivente non prenderà in esame questo particolare aspetto della presente richiesta di parere a meno che il Consorzio non specifichi, meglio precisandole, le ragioni e le motivazioni di tale ulteriore richiesta.
                 Ciò premesso, in riferimento alla problematica proposta si osserva che nella determinazione del servizio prestato ai fini di quiescenza, indubbiamente assumono particolare rilievo i servizi computabili a domanda e quelli ammessi a riscatto. In particolare con specifico riferimento ai servizi comunque resi in qualità di dipendente pubblico non di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione come di altri Enti ed Amministrazioni pubbliche, si evidenzia come siano sempre computabili a riscatto, e cioè previo accollo di un onere finanziario da parte dell'interessato, i servizi prestati in qualità di dipendente pubblico non di ruolo senza iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria; a semplice domanda senza riscatto e, dunque, alcun onere finanziario a carico del dipendente, allorchè le relative retribuzioni siano state regolarmente assoggettate ai contributi di quiescenza e previdenza.
                 Nella fattispecie che qui ci occupa l'Amministrazione regionale ha già operato il riconoscimento dei servizi pregressi resi dai dipendenti in argomento nella gestione acquedottistica, ai sensi della l.r. 11/88 ed a tali servizi, come peraltro evidenziato nel parere n. 209/98/11 reso dallo scrivente il 17/09/98, viene attribuita la natura di rapporto di pubblico    
   impiego non di ruolo equiparabile, ai fini pensionistici, al servizio di ruolo.
                 Pertanto, considerato quanto precede, allo scrivente non sembrano sussistere ostacoli a che in favore del personale proveniente dalle gestioni acquedottistiche "de quibus" venga operato il riconoscimento dei servizi pregressi sia ai fini dei relativi benefici economici e sia ai fini di quiescenza.
   
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                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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