Repubblica Italiana
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Gruppo    II                          /279.11.99

OGGETTO: Riconoscimento servizio prestato anteriormente alla riammissione in servizio di dipendente dimissionario.

   
   
   
   
                                                           Presidenza della Regione
                                                           Direzione Regionale del
                                                           Personale e dei SS. GG.
                                                           S E D E
   
   
                 1. Con la suindicata nota codesta Direzione regionale chiede il parere dello Scrivente sulla domanda di una dipendente, riammessa in servizio con decorrenza 16 gennaio 1997, con la quale la stessa chiede, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 11/88, il riconoscimento del servizio prestato anteriormente alle dimissioni volontarie.
                 In particolare codesta Direzione "chiede di conoscere se il disposto di cui al 3° comma dell'art. 132 del D.P.R. 3/57 possa considerarsi ostativo all'applicazione dell'art. 11 della l.r. 11/88".
   
                 2. L'istituto della riammissione in servizio a seguito di dimissioni volontarie del dipendente, com'è noto, ha carattere eccezionale in quanto comporta una deroga alla normale disciplina concorsuale prevista per l'accesso al pubblico impiego alla quale dovrebbero assoggettarsi anche gli ex dipendenti.
                 E' indubbio che il provvedimento di riassunzione in servizio non abbia carattere vincolato, ma, piuttosto, oltre ad essere subordinato all'attuale vacanza del posto nell'organico, sia espressione di un'ampia potestà discrezionale dell'Amministrazione; ciò ovviamente sulla base della specificità dell'istituto in discorso che può consentire il ripristino di un rapporto cessato, non a causa di un atto autoritativo dell'Amministrazione, ma per volontà del dipendente sulla base di valutazioni e calcoli strettamente personali.
   
                 3. Ciò premesso, il comma 3, dell'art. 132 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, prescrive che "l'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza dell'anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione".
                 Al riguardo la preponderante giurisprudenza, lungi dall'ammettere l'avvenuta ricostruzione dell'originario rapporto di lavoro, ha invece ritenuto che la riammissione in servizio di un pubblico dipendente già dimissionario, presupponendo l'avvenuta estinzione del rapporto originario per una causa di cessazione sua propria, comporti nella sua eccezionalità la costituzione di un nuovo e diverso rapporto, totalmente svincolato dal precedente nella sua fonte genetica e nel suo ulteriore sviluppo (cfr. fra le tante: Cons. Stato sez.I 31 gennaio 1975 n. 541/74; sez. VI, 5 luglio 1985, n. 398; T.A.R. Campania - Napoli, sez. I, 6 aprile 1995, n. 85; T.A.R. Lombardia - Brescia, 3 febbraio 1997, n. 81; T.A.R. Lazio Sez. I, 17 giugno 1993, n. 907; idem Sez. III 22 luglio 1994, n. 1417; T.A.R. Puglia - Bari 5 giugno 1993, n. 214). Un nuovo rapporto, dunque, in cui la legge per ragioni di equità concede, eccezionalmente, di attribuire al dipendente la qualifica posseduta al momento della cessazione del servizio, ma non l'anzianità acquisita, decorrendo questa "dalla data di riammissione" e dunque ex nunc.
                 La giurisprudenza amministrativa, inoltre, ha ritenuto in modo pressochè uniforme che al collocamento ex novo nella qualifica o nel grado deve necessariamente corrispondere il trattamento economico iniziale della qualifica o grado, con perdita, oltre che dell'anzianità di qualifica già posseduta, anche degli eventuali aumenti periodici già maturati, risultando ininfluente il divieto di reformatio in pejus sancito dalla normativa vigente (cfr. Cons. Stato, Ag. 22 dicembre 1962, n. 1118; idem 22 dicembre 1966 n. 612; T.A.R. Toscana, Sez. I 2 luglio 1996, n. 599; T.A.R. Friuli Venezia Giulia 9 dicembre 1996, n. 1240; T.A.R. Lazio, Sez. III 22 luglio 1994, n. 1416; T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II 5 giugno 1993, n. 214).
                 I superiori principi, ad avviso dello Scrivente, precludono l'applicazione al caso di specie dell'art. 11 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, pur nella dovuta considerazione della prima parte del predetto articolo 11, sulla valutabilità di "servizi comunque resi dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, .... alla stessa Amministrazione". Ed invero l'avverbio "comunque", relativo ai servizi "resi", nell'intenzione del legislatore regionale, desumibile dai lavori preparatori, riguardava in primo luogo quelli prestati dal personale di cui alla legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39; (v. relazione al disegno di legge n. 415/A divenuta in seguito la l.r. 11/88).
                 In secundo luogo la norma sembra riferirsi alle ipotesi di cessazione dal servizio a seguito di dimissioni per passaggio ad altra Amministrazione, nelle quali si verifica l'interruzione dello specifico rapporto preesistente, ma con contemporanea istituzione di un nuovo rapporto di impiego (quindi senza soluzione di continuità) come è avvenuto per il personale che è transitato dall'Amministrazione statale a quella regionale.
                 Ed infine a tutte le ipotesi, come è noto, in cui un dipendente transiti, ai sensi della normativa vigente, senza soluzione di continuità nello stesso ruolo come nei casi di passaggio di qualifica o da un ruolo ad altro della stessa Amministrazione regionale o nell'ambito dello stesso ente (Regione) da una Amministrazione ad un'altra o che provenga da un ente pubblico diverso dallo Stato e comunque in generale a tutte quelle ipotesi nelle quali il dipendente avesse dei servizi pregressi pre-ruolo.
                 Il più volte citato art. 11 l.r. 11/88 non sembra invece applicabile al servizio già prestato dal dipendente dimissionario, la cui riconoscibilità, rendendo del tutto indolore per l'interessato la riammissione in servizio - istituto non autonomamente disciplinato dal legislatore regionale - avrebbe richiesto una espressa disposizione derogatoria della norma dettata dall'art. 132, co. 3, T.U. n. 3/1957 cit.
                 Quanto ora sostenuto trova conferma dalla presenza nel nostro ordinamento di talune norme speciali che prevedono eccezioni in favore di altre categorie di dipendenti, come ad esempio il comma 3 dell'art. 115 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, sullo stato giuridico del personale insegnante dello Stato, il quale dispone che "Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal rapporto di servizio".
                 Di contro, però, il servizio pregresso di cui si è discusso si ritiene che possa essere ricongiunto, soltanto, ai fini pensionistici (cfr. T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II, 5 giugno 1993, n. 214; T.A.R. Lombardia - Milano Sez. I, 28 gennaio 1988, n. 56).
                 Si ricorda peraltro il parere del Consiglio di giustizia amministrativa secondo cui, dopo "l'entrata in vigore del D. Pres. reg. Sicilia 20 gennaio 1995 n. 11, in virtù del principio tempus regit actum, all'Amministrazione regionale siciliana non è consentito provvedere nel senso dell'attribuzione del beneficio economico previsto dall'art. 11 L.r. n. 11/1988. Tale beneficio, infatti, non è più in vigore a decorrere dal 1° marzo 1995, in virtù dell'art. 2 del D.P. n. 11/1995". (S.C., 17 ottobre 1995, n. 492/95).
                 In ogni caso lo Scrivente rimane a disposizione per eventuali approfondimenti della problematica trattata.
   
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             A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

   

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