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Gruppo    IV                          /277.99.11

OGGETTO: L.r. 68/83, artt. 4 e 10. Contributi di esercizio ad aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto.

   
   
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           del turismo, delle
                                                           comunicazioni e
                                                           dei trasporti
                                                           PALERMO
   

   1.            Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla possibilità di procedere al recupero dei contributi erogati - ai sensi dell'art.4 della legge regionale 14 giugno 1983, n.68 - a titolo di acconto per l'anno 1998, alle aziende pubbliche e private, esercenti servizi di trasporto pubblico di linea in regime di concessione, che non hanno ottemperato all'obbligo della trasmissione della relativa documentazione a codesto Assessorato, onde consentire allo stesso di "quantificare il contributo consuntivo relativo all'anno 1997, occorrente per la corresponsione dei contributi di esercizio 1998".
                 L'adempimento del suddetto obbligo, entro il termine perentorio di 60 giorni, è stato prescritto - a pena di decadenza dal beneficio medesimo - con D.A. n.238/3TR del 17 settembre 1998, emanato (come ogni anno) in approvazione delle procedure per la presentazione della documentazione di cui sopra.
                 Con successivo D.A. n.27/3 TR del 26 marzo 1999, "preso atto dell'impossibilità di produrre entro il termine perentorio la documentazione di che trattasi, determinata dalle note vicende connesse ai disagi attuali del settore ...", si è consentita una proroga alla data del 30 aprile 1999.
                 Ciò nonostante talune aziende non hanno ancora presentato (o hanno presentato oltre il suddetto termine di proroga) la relativa documentazione.
                 Poichè, nelle more dell'acquisizione della documentazione, codesto Assessorato ha già erogato acconti sul contributo 1998 riferentesi al periodo 1 gennaio - 31 agosto 1998 (sulla base del consuntivo determinato per l'anno 1996), e fermo restando che alle aziende inadempienti non verrà erogato per il 1998 alcun ulteriore contributo, viene prospettata l'ipotesi di un eventuale recupero di quanto già erogato in acconto, evidenziandosi tuttavia che "l'azienda inadempiente ha comunque effettuato il servizio".
   
   2.            Ai fini della soluzione del quesito posto sembra opportuno innanzitutto richiamare il disposto di cui ai primi quattro commi dell'art.10 della legge regionale 14 giugno 1983, n.68 e successive modifiche, ai sensi del quale "la misura annua dei contributi di esercizio è determinata, sulla base del consuntivo dell'anno precedente, ...". Il contributo di esercizio, così determinato, "viene erogato ... a rate trimestrali anticipate. Il conguaglio sarà effettuato con riferimento ai valori standards del costo e del ricavo dell'anno cui il contributo si riferisce. L'eccedenza risultante tra il contributo corrisposto e quello determinato a consuntivo per lo stesso anno è considerata acconto per l'esercizio successivo".
                 Le summenzionate disposizioni consentono di ritenere che il legislatore abbia voluto prendere in considerazione la disciplina dei contributi di esercizio da corrispondere a quei soggetti (di cui all'art.4 della legge medesima) che esercitano il servizio di trasporto pubblico locale continuativamente in un arco di tempo che, normalmente, non si esaurisce in un solo esercizio finanziario.
                 Volendo, quindi, trasporre in via analogica le suddette argomentazioni al fine di disciplinare la fattispecie in esame, si potrebbero considerare gli acconti già corrisposti alle aziende inadempienti nella presentazione della documentazione di rito, quali acconti per l'esercizio successivo, al pari di quanto previsto dal quarto comma dell'art.10 per "l'eccedenza risultante tra il contributo corrisposto e quello determinato a consuntivo per lo stesso anno".
                 Tale soluzione - che presenta certamente il vantaggio di evitare lungaggini burocratiche, nonchè l'eventuale instaurazione di una procedura giudiziale volta al recupero delle somme anzidette - potrà trovare applicazione, ovviamente, soltanto con riferimento a quei soggetti che anche per l'anno 1999 abbiano continuato ad esercitare autoservizi pubblici di linea e che abbiano presentato la relativa istanza di contributo secondo la vigente normativa, cioè entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta di contributo (termine quest'ultimo, tuttavia, ordinatorio).
                 Con riguardo, invece, a quelle aziende che non risultino più concessionarie dei pubblici servizi di trasporto o che, pur essendo tali, non abbiano prodotto la domanda per ottenere la corresponsione dei contributi previsti dall'art.4 della l.r. n.68/83, non potrà che procedersi al recupero delle somme, da considerarsi come indebitamente corrisposte dalla Amministrazione.
                 Per giurisprudenza consolidata, infatti, il recupero di somme erroneamente corrisposte dalla Pubblica Amministrazione ha carattere di doverosità in relazione all'obbligo generale di correttezza e di legalità della spesa del denaro pubblico e al divieto di elargizione fuori dei casi espressamente previsti (C.d S., IV, 25.9.1990, n. 702), allo scopo di evitare, cioè, uscite finanziarie contrarie alla legge (T.A.R. F.V.G., 16.2.1994, n. 93).
                 L'erogazione di una prestazione pecuniaria da parte della P.A. in assenza di una causa giustificatrice, data la natura oggettiva dell'indebito, postula l'applicazione della disciplina civilistica contenuta nell'art. 2033 cod. civ., in base alla quale il pagamento di somme non dovute è fonte dell'obbligo di restituzione per l'accipiens e del diritto di ripetizione per il solvens (cfr. fra le altre: C.d S., V, 5.5.1993, n. 553; C.d S., IV, 27.4.1993 n. 484; C.d S., parere n. 707/92, del 13.1.1993; C.d S., IV, 26.4.91, n. 319; T.A.R.S. CT, III, 1.10.1993, n. 683, T.A.R. Lazio, III, 25.2.1992, n. 207; Corte dei conti, sez. contr. 3.2.84, n. 1416) atteso che l'ampia espressione usata dal legislatore del 1942 per definire l'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 cod. civ., trova applicazione anche al di fuori della sfera di diritto privato.
                 Invero, se per indebito deve ritenersi il pagamento effettuato sine causa solvendi, indebita può considerarsi qualsiasi prestazione pecuniaria, indipendentemente dalla natura privatistica del rapporto obbligatorio che il solvens intendeva estinguere, quando essa è effettuata senza titolo giuridico per mancanza iniziale o sopravvenuta del motivo giustificativo dell'attribuzione patrimoniale (cfr. C. d S., AP, 12.12.92, n. 20).
                 La fattispecie prospettata sembrerebbe riconducibile, pertanto, alla seconda delle summenzionate ipotesi poichè la corresponsione degli acconti può considerarsi indebita per sopravvenuta mancanza del motivo giustificativo dell'attribuzione patrimoniale, non essendo la stessa supportata dalla idonea documentazione, prescritta a pena di decadenza del beneficio stesso.
                 Tuttavia la P.A. esercita un potere discrezionale nell'an e nel quomodo del recupero che trova quali suoi referenti, da un lato l'interesse pubblico ad una corretta gestione delle risorse finanziarie e dall'altro l'onere di procedere alla repetitio nei modi e nei tempi che assicurino la restituzione, senza che il destinatario del provvedimento subisca pregiudizi sul piano economico-finanziario (C.d S., IV, 25.9.90, n. 702; T.A.R. F.V.G., 16.2.94 n. 93; T.A.R. Puglia, Lecce, II, 20.7.1993, n. 584; T.A.R. Lombardia, Milano, 24.3.93, n. 240; T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 17.3.93, n. 86).
                 Nell'ambito di tale potere discrezionale, rientra la facoltà dell'Amministrazione di consentire una gradualità del modo di attuazione del recupero stesso attraverso la rateizzazione del debito, allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile all'accipiens (C.d S., V, 20.12.93, n. 1324; C.d S., AP, 30.11.93, n. 11; C.d S., AP, 12.12.92, n. 20; C.d S., IV, 6.5.89, n. 286).
                 Qualora, inoltre, l'Amministrazione intenda ottenere anche il pagamento degli interessi legali sulle somme chieste in restituzione è appena il caso di rammentare che il riconoscimento di detti interessi presuppone la domanda giudiziale del medesimo e che l'attribuzione degli stessi non potrà che decorrere dalla data della domanda, anzichè da quella dell'indebito pagamento, stante la buona fede con cui sono stati percepiti i contributi medesimi. La buona fede, peraltro, con riguardo all'ipotesi di  indebito oggettivo, è presunta per principio generale e può essere esclusa soltanto dalla prova (il cui onere grava sul solvens) della consapevolezza, da parte dell'accipiens, dell'inesistenza di un suo diritto al pagamento ricevuto (Cfr. Cass. civile, sez. lav. n.428 del 18 gennaio 1991 e n.9689 del 17 settembre 1991; Cass. civile, sez.II, n.6702 del 13 giugno 1991); consapevolezza che, nella specie, non sembra possa ravvisarsi essendosi in presenza, infatti, di aziende che - come precisa codesto Assessorato - "hanno comunque effettuato il servizio".
   
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                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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