Repubblica Italiana
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Gruppo II                            /275.99.11

OGGETTO: Richiesta d'accesso ad atti relativi a gara per affidamento attività formazione personale.

   
   
   
                                  Assessorato regionale
                                         del lavoro, della previdenza sociale,
                                         della formazione professionale
                                         e dell'emigrazione
                                         Gr. I - Direzione e programmazione
                                         P A L E R M O

   
   
   1.            Con la nota suindicata, codesto Assessorato - premesso che l'ente classificato al terzo posto della graduatoria dei progetti di formazione professionale del personale regionale approvata con D.A. n.158/99 ha presentato richiesta per il rilascio di copie dei progetti presentati dai concorrenti che lo precedono in graduatoria, chiede l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine all'accoglibilità della detta istanza. Al riguardo codesto Assessorato ritiene che "l'Amministrazione possa disporre dell'elaborato progettuale dell'assegnatario del finanziamento, mentre questo non possa avvenire per il secondo classificato che potrebbe utilizzare diversamente il proprio elaborato".
   
   2.            Le offerte di imprese concorrenti, ancorchè possano contenere riferimenti a tecniche produttive e ad assetti organizzativi dell'azienda, una volta inserite in un procedimento di gara, partecipano dei caratteri di pubblicità e trasparenza di detta procedura (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 22 aprile 1997, n.753). Onde, se, come nel caso di specie, i progetti presentati contengano dati ed informazioni che possano entrare nella sfera del riserbo propria dei soggetti ai quali si riferiscono, l'esigenza di proteggere tale sfera di riserbo in linea di massima deve recedere di fronte alla legittima pretesa di un soggetto che abbia la necessità di prenderne conoscenza per curare o difendere i propri interessi giuridici.
                 Tuttavia è sul grado di tale conoscenza che può realizzarsi un equo contemperamento delle diverse e contrastanti esigenze. Così l'art.13, del D.P.Reg. 12/98, a garanzia, tra l'altro, della riservatezza degli interessi "di gruppi, imprese e associazioni", consente ai soggetti interessati all'accesso unicamente la "visione" degli atti relativi.
                 Tale termine va, infatti, inteso nel suo significato effettivo e testuale, come mera possibilità di leggere ed esaminare i documenti richiesti senza alcun diritto di riprodurre copia degli stessi (cfr. a questo proposito C.S., sez. V, 5 maggio 1999, n.518).
                 Del resto, tale limitazione è del tutto coerente con il principio, desumibile dal contesto normativo, che tende a realizzare una equa conciliazione degli opposti interessi in gioco e in base al quale la prevalenza accordata dalla legge alle esigenze connesse all'accesso è rigorosamente circoscritta a quelle forme di conoscenza necessarie e sufficienti per curare o difendere gli interessi giuridici dei richiedenti, minimizzando, per quanto possibile, il pregiudizio o i rischi che potrebbero derivare da una divulgazione o diffusione, sia pure incolpevole, al di fuori della ristretta cerchia degli interessati.
                 Le considerazioni soprasvolte valgono anche per la richiesta di accesso relativa al progetto vincitore. Infatti, l'eventuale indiscriminata diffusione, soprattutto in una fase antecedente alla sua concreta realizzazione, potrebbe recare un uguale pregiudizio all'autore del progetto, il cui diritto esclusivo sui dati ed informazioni contenuti nello stesso non sembra venir meno per il solo fatto di essere assegnatario del finanziamento ed incaricato della relativa realizzazione.
   
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                 Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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