Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo: II                                /273.11.99

OGGETTO: Campo di applicazione della l.r. 20 giugno 1997, n.19.

   
   
   
                                                           Segreteria generale
                                                           S E D E
   

   1.            Si fa riferimento alla lettera presidenziale n.1335/VII del 24 agosto c.a. di pari oggetto, con cui, in sede di rinnovo di taluni organi nonchè di predisposizione dell'albo delle nomine previsto dall'art.7 della legge suindicata, si manifestano "perplessità circa la portata del campo di applicazione" di tale legge il cui articolo 1 richiama, quanto all'individuazione degli organi destinatari della disciplina introdotta dalla legge stessa, il corrispondente articolo della l.r. 28 marzo 1995, n.22, che esclude l'applicabilità di quest'ultima legge, tra l'altro, "per gli organi per i quali la nomina di componenti è di competenza dell'Assemblea regionale".
                 In particolare la richiesta di parere si riferisce all'applicabilità o meno delle disposizioni contenute negli artt.3 (requisiti), 4 (documentazione degli stessi), 5 (incompatibilità e limite agli incarichi) e 7 (albo delle nomine) della l.r. n.19 del 1997 al comitato amministrativo istituito presso l'IRFIS per la gestione dei fondi per le piccole e medie imprese ed a quello per il credito alle cooperative, di cui fanno parte, rispettivamente, tre e quattro membri eletti dall'Assemblea regionale.
                 Al riguardo codesto generale Ufficio, nel rilevare l'illogicità della sottrazione di "siffatti organi .... ai nuovi criteri di trasparenza, pubblicità a garanzia di professionalità che il legislatore sembra abbia voluto inserire nei procedimenti per le nomine negli organi", affaccia l'ipotesi che l'anzidetta eccezione "vada interpretata come riferita unicamente alla non applicabilità, per tali organi, della disciplina della proroga degli organi amministrativi di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito in legge 15 luglio 1994, n.444".
   
   2.            La chiave di lettura delle disposizioni regionali dianzi citate proposta da codesta Segreteria non sembra condivisibile. Già il legislatore regionale del 1995 non si è limitato ad emanare disposizioni attuative del d.l. n.293 del 1994 convertito dalla l. n.444 del 1994, ma ha delineato il quadro normativo delle nomine e designazioni di competenza del Governo regionale in seno agli organi di cui al primo comma dell'art.1 l.r. 22/1995 (cfr. art.1, co.2, della stessa legge relativo all'elenco delle nomine e designazioni), successivamente perfezionato dalla l.r. n.19 del 1997.
                 Una volta poi che l'art.1 di quest'ultima legge definisce il campo di applicazione della medesima attraverso il rinvio al predetto art.1 l.r. 22/1995 cit., non è consentito all'interprete dilatare l'estensione di tale campo con argomentazioni logiche legate al tema della "prorogatio" compiutamente risolto dalla precedente legge n.22 del 1995, come modificata dalla l.r. n.57 del 1995.
                 Quindi, al avviso dello Scrivente, "gli organi per i quali la nomina di componenti è di competenza dell'Assemblea regionale" non sono da ritenersi ricompresi come tali nell'ambito di applicazione della l.r. 19/1997.
                 Da ciò tuttavia non sembra discendere la conseguenza obbligata, tratta nella richiesta di parere, che essi siano sottratti in toto alla disciplina dettata dalla legge in discorso. A tale conclusione potrebbe indurre prima facie la formulazione letterale dell'art.1, co.1, ultima parte, della l.r. 22/1995, che contempla "gli organi" alla cui costituzione concorre, anche in parte ("di componenti" e non "dei componenti", come recita l'art.1, u.c., del d.l. n.293/1994), l'Assemblea regionale, e non i membri di tali organi. Ma siffatta interpretazione meramente letterale della citata disposizione, richiamata dall'art.1 l.r. 19/1997, appare in contrasto con la ratio della norma, individuabile nel rispetto delle competenze in tema di costituzione di organi collegiali attribuito dalle varie leggi di settore all'organo legislativo la cui ingerenza in un'attività amministrativa come quella de qua non sembra esercitare un potere attrattivo tale da attirare nella sfera della deroga le nomine di tutti i componenti di ciascun organo collegiale nei cui riguardi essa si esplica.
                 Le considerazioni sopra svolte inducono l'Ufficio a ritenere che l'esclusione dalla disciplina sulle nomine degli organi di cui all'ultima parte del primo comma della l.r. n.22/1995 sia limitata ai soli componenti di investitura assembleare. Tale interpretazione sembra l'unica idonea a ricondurre l'applicazione della norma de qua - per la verità di non felice formulazione - nell'ambito della ragionevolezza, canone sul quale, com'è noto, si impernia per costante giurisprudenza della Consulta, la verifica del parametro di costituzionali del buon andamento della P.A.
   * * * *

             A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane