Repubblica Italiana
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Gruppo     II                        /269.99.11

OGGETTO: Assenze dal servizio per espletamento di incarichi esterni.
   

                 
   
   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           TURISMO, COMUNICAZIONI
                                                           E TRASPORTI
                                                            P A L E R M O
   
                          e, p.c.            DIREZIONE REGIONALE DEL
                                                           PERSONALE E DEI SS.GG.
                                                            S E D E
   
                 1. Con la suindicata nota codesto Assessorato, premesso che alcuni dipendenti regionali sono stati nominati nei Consigli di amministrazione delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico in base all'art. 2, lettera e), della l.r. 27/96, si è posto il problema di stabilire se le assenze dal servizio di tali dipendenti in occasione dell'espletamento dell'incarico di componenti nei suddetti Consigli siano da considerare dovute a motivi di servizio, oppure a ragioni estranee al servizio e, pertanto, giustificabili con il ricorso al congedo ordinario o alla fruizione di permessi non retribuiti. Ciò, considerato che la l.r. n. 19/97, che detta criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale, nulla prevede circa la disciplina delle assenze e dei permessi relativa ai pubblici dipendenti nominati dagli Assessori competenti.
                 Nell'ultima parte della lettera si chiede se i benefici previsti dall'art. 4 della legge 816/86, concessi ai lavoratori dipendenti chiamati a cariche pubbliche elettive, possano essere estesi anche ai dipendenti regionali nominati componenti nei citati consigli di amministrazione.
   
                 2. L'art. 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, per la parte che qui interessa, prevede al comma 2 che"i lavoratori dipendenti eletti.... nei consigli delle aziende municipalizzate, provinciali o consortili etc." hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi degli enti di cui fanno parte.
                 L'art. 2, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, statuisce che "il Consiglio di amministrazione delle aziende autonome per l'incremento turistico è nominato dall'Assessore regionale per il turismo... ed è composto, fra l'altro, di tre esperti che per attività esercitata diano affidamento di capacità e competenze specifiche" (lettera e), senza nulla prevedere in materia di permessi o di assenze per la partecipazione all'organo di cui trattasi dei componenti che siano anche pubblici dipendenti.
                 E' evidente, dal confronto delle due disposizioni di legge sopra riportate, con riguardo ai dipendenti regionali che siano chiamati a far parte del suddetto Consiglio di amministrazione, che agli stessi, in quanto non eletti, ma nominati dall'Assessore regionale non possa estendersi, pur nel silenzio della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 al riguardo, la previsione di cui all'art. 4 della legge 816/85, di stretta interpretazione (cfr. C.g.a., S.G. 19 settembre 1994, n. 298). Nè a conclusione diversa si può giungere tenuto conto dello status dei predetti soggetti, dal momento che i dipendenti regionali componenti dei Consigli di amministrazione delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico non sono nominati nella loro qualità di impiegati dell'Amministrazione regionale -nel qual caso l'attività da essi svolta rientrerebbe nell'esercizio dei doveri d'ufficio- ma, secondo quanto prevede la citata lettera e) dell'art. 1 della l.r. 6 aprile 1996, n. 27 come, "esperti che per attività esercitata" non necessariamente nell'ambito dell'Amministrazione regionale, "diano affidamento di capacità e competenze specifiche".
                 La loro nomina, pertanto, viene fatta intuitu personae e conseguentemente potrebbe cadere anche su persone estranee all'Amministrazione.
                 Da ciò consegue che i dipendenti regionali di cui si discute, tutte le volte che debbano assentarsi dal servizio per partecipare alle sedute dei rispettivi Consigli di amministrazione delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, debbano ricorrere al congedo ordinario o alle fruizione di permessi non retribuiti.
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             Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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