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OGGETTO: Azienda autonoma Terme di XXXX. Applicabilità al relativo personale dell'art.31 della l.r. 7 marzo 1997, n.6.

   
   
                                              Assessorato regionale turismo,
                                              comunicazioni e trasporti
                                              P A L E R M O
   
             1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio il quesito se ai dipendenti dell'Azienda autonoma Terme di XXXX sia applicabile l'art.31 della l.r. 7 marzo 1997, n.6; il quale, al primo comma, dispone essenzialmente che: "il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale e le cui spese di funzionamento sono a carico del bilancio regionale non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali"; fornendo nei commi successivi ulteriori disposizioni di dettaglio.
   
                 2. La soluzione del quesito discende direttamente dalla lettera della disposizione interessata, la quale - come si è visto - individua i propri destinatari negli "enti aziende ed istituti" sottoposti alla vigilanza della Regione e le cui spese gravino sul bilancio regionale. Presupposti questi che, come del resto ammette codesto Assessorato nella richiesta di avviso, ricorrono entrambi nella fattispecie.
                 Ed infatti: la vigilanza della Regione sull'Azienda de qua può chiaramente desumersi dall'intero D.L.vo P. Reg. 20 dicembre 1954, n.12, istitutivo dell'Azienda stessa (cfr. in particolare artt.3, 9 e 20); mentre quanto all'onere sulla finanza regionale, basta evidenziare che l'art.17 lett. d) del citato D.L.vo n.12/1954 pone a carico del bilancio della Regione "i contributi a pareggio" dei disavanzi economici dell'Ente interessato (cfr. al riguardo il capitolo 47703 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso, che stanzia all'uopo la somma di lire dieci miliardi).
                 Per questi motivi non si ritiene possa dubitarsi dell'applicabilità alla fattispecie dell'art.31 della l.r. n.6/1997.
                 Va infine segnalato che non sembra scorgersi alcuno nesso tra il quesito sopra esaminato - nei relativi termini - e la delibera, allegata alla richiesta di parere, del Commissario straordinario dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale 24 maggio 1999, n.127, concernente l'inquadramento nel terzo livello del dipendente di ruolo N. O. Si resta comunque a disposizione ove codesta Amministrazione intenda porre specifici quesiti al riguardo.
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             Ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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