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Gruppo    IV                          /263.99.11

OGGETTO: POP Sicilia 90/93. Comune di XXXX. Lavori costruzione collettori fognari. L.R. 27/98. Art. 1, co.21. Completamento intervento. Quesito.

   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           Territorio e Ambiente
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'applicabilità dell'art. 1, co. 21, della l.r. n. 27 del 1998 - che ha consentito il completamento degli interventi inseriti, come quello cui si ha riguardo nella fattispecie, nel POP Sicilia 1990/93, le cui obbligazioni giuridicamente vincolanti sono state assunte anteriormente al 31/12/95 e per i quali i lavori sono stati avviati entro il 31/12/97 ed ha stabilito che i lavori così finanziati devono essere completati e collaudati entro il 31/12/99 - in favore del completamento dei lavori in oggetto indicati per i quali il Comune di XXXX, con l'allegata nota n. 19453 del 18/5/1999, ha rappresentato che l'impresa realizzatrice dell'intervento si è rifiutata di sottoscrivere l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante da inviare all'Ufficio del genio civile competente per l'approvazione tecnica ed ha richiesto, inoltre, la rescissione del contratto.
                 Osserva in proposito il Comune, nella succitata nota, che "la condizione secondo la quale sono autorizzate le spese per le opere le cui obbligazioni giuridicamente vincolanti sono state assunte anteriormente al 31/12/1995, sebbene discriminante ai fini della scelta delle opere da rifinanziare, non può considerarsi un vincolo che condiziona il mantenimento del finanziamento a tutte le possibili vicende successive del contratto. L'unico vincolo che, invece, emerge in tal senso, riguarda la data ultima del 31/12/1999 per l'esecuzione dei lavori ed il relativo collaudo".
                 Ritiene codesto Assessorato che quanto rappresentato dal Comune di XXXX sembra avere fondamento in quanto "la succitata L.R. n. 27 del 1998, nel disporre l'autorizzazione di spesa per il completamento dei lavori, ha prescritto che le obbligazioni vincolanti siano state assunte anteriormente alla data del 31/12/95 e che i lavori siano stati avviati entro il 31/12/97 e pone come condizione che gli stessi siano completati e collaudati entro il 31/12/99, requisiti che nel caso specifico sono stati rispettati relativamente all'intero progetto, la cui esecuzione oggi è interrotta a seguito di richiesta di rescissione del contratto".
   
                 2. Anche lo scrivente condivide appieno l'assunto del comune di XXXX.
                 Invero la norma più volte citata consente il completamento degli interventi dalla stessa indicati che rispondono a due precisi requisiti, ancorati ad una data fissata dalla disposizione medesima:
   a) sussistenza di un'obbligazione giuridicamente vincolante alla data del 31 dicembre 1995;
   b) avviamento dei lavori entro il 31 dicembre 1997.
                 Poichè entrambi i requisiti sono presenti alla data suindicata, nella fattispecie, non vi è dubbio che l'intervento in oggetto indicato debba essere ricompreso nella previsione di legge, qualunque sia allo stato la sorte dell'obbligazione giuridicamente vincolante presa in considerazione alla data surriferita, a condizione - l'unica peraltro posta dalla norma per usufruire dell'autorizzazione di spesa necessaria al completamento dell'intervento - che i lavori de quibus siano completati e collaudati entro il 31 dicembre 1999.
   

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