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Gruppo VI                            /262.99.11

OGGETTO: Supplenti annuali presso l'Istituto regionale d'arte di XXXX. Trattamento di fine rapporto.

   
   
                    Assessorato regionale dei
                                             beni culturali ed ambientali
                                             e della pubblica istruzione
                                             - Direzione regionale istruzione
                                             P A L E R M O

                 1. Con la nota suindicata vien chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla possibilità o meno di concedere l'indennità di fine rapporto in relazione a due istanze in tal senso presentate dalle insegnanti E. T. e M. P. B. per il servizio reso in qualità di supplenti annuali presso l'Istituto regionale d'arte di XXXX dal 24 ottobre 1997 al 30 giugno 1998, pari a mesi 8 e giorni 7.
                 In particolare, si chiede di conoscere se, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", sia stata abrogata a decorrere dall'1 gennaio 1997 "la norma preliminare che consentiva gli arrotondamenti ad anno intero del servizio prestato per più di 6 mesi".
                 A tal fine viene citata la circolare ministeriale 21 marzo 1989, n. 96, nella quale è tra l'altro espressamente statuita la spettanza del trattamento di fine rapporto al personale docente non di ruolo che abbia "il possesso di almeno un anno di servizio continuativo".
                 In relazione a quanto sopra codesto Assessorato ritiene che per la liquidazione dell'indennità di fine rapporto occorre che "l'insegnante abbia effettuato almeno un anno di servizio previsto in 365 giorni lavorativi".
   
                 2. Sulla questione prospettata, in ordine alla quale l'Ufficio ha già avuto occasione di pronunciarsi con parere espresso con nota n. 19151/212.98.11 del 14 ottobre 1998 diretto alla Direzione regionale dei servizi di quiescenza previdenza ed assistenza per il personale, si osserva preliminarmente che l'art. 59, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, nel disporre in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità, reca norme applicabili a tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative. In particolare alla lettera b) del citato primo comma espressamente si dispone che "per la determinazione dell'anzianità contributiva, ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le porzioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto".
                 Ora, se è questa, come pare, la norma richiamata dall'Amministrazione, intesa ad abrogare l'arrotondamento delle frazioni di anno ai fini del computo del servizio prestato per il trattamento di fine rapporto, non sembra condivisibile l'orientamento espresso da codesto Assessorato.
                 Infatti, la disposizione contenuta nell'art. 59, comma 1, lettera b), non sembra avere ad oggetto l'indennità di fine rapporto, ma solamente le varie forme pensionistiche espressamente contemplate.
                 Invero l'indennità di buonuscita rientra tra le indennità di fine servizio che, ed in quanto tale, non può essere inclusa tra le forme pensionistiche.
                 Sembra, invero, allo scrivente che nella fattispecie debba aversi riguardo a quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", che all'art. 2, comma 5, al fine di armonizzare i trattamenti di fine servizio tra lavoratori pubblici e privati, così testualmente prescrive: "Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto".
                 Ora, poichè l'art. 1 del D.Lgs. 29/1993 richiamato nel testo sopra riportato precisa espressamente che "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative...", sembrerebbe conseguentemente applicabile alla fattispecie de qua la disciplina del trattamento di fine rapporto così come regolata dall'art. 2120 del codice civile, dal momento che le assunzioni per le supplenze annuali in oggetto risultano effettuate successivamente alla data del 1° gennaio 1996 indicata nella suddetta normativa.
                 Al riguardo è appena il caso di ricordare che l'art. 2120 cit. prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, che è commisurato all'effettivo periodo di svolgimento del servizio prestato, in relazione alla natura retributiva riconosciuta all'indennità.
                 Tuttavia, poichè la questione proposta riguarda l'interpretazione di norme emanate in ambito statale, si rappresenta l'opportunità di acquisire presso i competenti organi statali utili elementi di informazione al riguardo.
   * * * * *

   
                 Si ricorda infine che, in conformità della circolare presidenziale dell'8.9.98 n. 16586/66.98.12, trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne abbia comunicato l'eventuale riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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