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Gruppo    II                            /260.99.11

OGGETTO: Richiesta parere concorso per titoli a n.4 posti di analista del ruolo dei servizi informatici - Ricorso straordinario Sig. G.G.

   
   
   
                                            Direzione regionale
                                             del personale e ss.gg.
                                             S E D E

   
   
   1.            Con lettera n.21961 del 4 agosto s., di pari oggetto, codesta Direzione chiede il parere di quest'Ufficio "in merito agli adempimenti amministrativi da porre in essere in esecuzione del D.P. (9 luglio 1998, n.390) di accoglimento del ricorso straordinario" avanzato da un candidato al concorso suindicato avverso l'art.2 del bando di concorso, che escludeva titoli equipollenti alle lauree espressamente previste per l'ammissione. Da un lato, infatti -si evidenzia nella richiesta di parere- "l'annullamento dell'art.2 del bando di concorso sembrerebbe avere efficacia erga omnes, in quanto elimina dal mondo giuridico una norma generale ed astratta che non può più trovare applicazione" e quindi "tutti gli atti della procedura concorsuale che ci occupa dovrebbero ritenersi caducati, per il venir meno di una parte della lex specialis presupposta che è il detto art.2 del bando medesimo"; dall'altro si sottolinea che non vi sono state altre impugnative oltre al ricorso straordinario de quo e che "nessun candidato -così come per il ricorrente- è stato escluso dalla partecipazione al concorso ..... perchè in possesso di titolo equipollente per legge a quello ammesso dal bando ....... tant'è che" il ricorrente stesso, "così come si rileva dalla scheda di autovalutazione e dalla graduatoria" (non allegate alla richiesta di parere) è stato ammesso a partecipare con la laurea equipollente (Economia Bancaria - Finanziaria ed Assicurativa) conseguita con il massimo dei voti e, perciò, non avrebbe avuto interesse a ricorrere".
                 Ciò premesso, codesto Ufficio, nel richiamare, "in relazione all'annullamento del bando di concorso per una illegittimità originaria del bando, la giurisprudenza ... concorde a richiedere da un lato la dimostrazione della prevalenza dell'interesse pubblico all'annullamento sugli interessi privati coinvolti e, dall'altro, la dimostrazione dell'attualità di tale interesse pubblico e della sua prevalenza nei confronti degli interessi privati coinvolti, ..... pur nella consapevolezza che i vincitori del concorso ..... non vantano alcun diritto soggettivo alla nomina", esprime perplessità "in ordine all'annullamento della graduatoria concorsuale".
   
   2.            Da quanto esposto da codesta Direzione (ma non comunicato a tempo debito in sede di istruttoria del ricorso suindicato) emerge che la decisione emessa col decreto presidenziale 9 luglio 1998, n.390, trasmesso in copia a codesto Ufficio con lettera n.14432/94-96.8 del 29 luglio 1998, non corrisponde alla reale situazione di fatto. Il Consiglio di giustizia amministrativa, invero, nel parere n.1079/96 del 24 febbraio 1998, ha "pregiudizialmente rilevato la sussistenza, nella specie, dell'interesse del dott. G. a ricorrere atteso che al ricorrente, pur essendo in possesso della laurea in Economia e Commercio, spetterebbe indubbiamente un punteggio maggiore nella graduatoria di merito ove fosse riconosciuta alla laurea in Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa natura di titolo di studio principale agli effetti del concorso in parola".
                   Nell'impossibilità di avanzare al predetto organo consultivo una richiesta di riesame del parere, a distanza di oltre un anno addirittura dalla emissione del decreto di decisione, questo Ufficio ritiene che quest'ultimo, se da un lato non reca alcun vantaggio al ricorrente, non possa d'altro lato avere conseguenze pregiudizievoli per gli altri candidati vincitori del concorso (i quali peraltro non rivestono la figura di controinteressati in base ai noti principi sull'impugnazione del bando di concorso). Ciò per due ordini di considerazioni:
   a) l'annullamento in sede giurisdizionale o giustiziale di un atto generale ha sì efficacia erga omnes, ma non travolge gli atti autoritativi di attuazione della norma annullata, che vanno pure impugnati (cfr. C.S., Sez. IV, 5 novembre 1991, n.903), tanto meno quindi sembra ipotizzabile una caducazione della graduatoria del concorso, formulata, secondo quanto riferito da codesta Direzione, senza tenere conto dell'art.2 del bando;
   b) Il citato art.2 del bando non contiene una clausola essenziale, ma secondaria, la cui eliminazione "dal mondo giuridico" non fa cadere "uno dei presupposti in diritto su cui si fondava la scelta dell'Amministrazione", tanto è vero che tale scelta è stata compiutamente operata disapplicando la predetta clausola prima ancora dell'esito del ricorso (anche se la P.A., a differenza dell'A.G.O. non ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi).
                 Le considerazioni sopra svolte inducono a ritenere che codesta Direzione non abbia alcun provvedimento da adottare per l'esecuzione del predetto D.P. n.390/98 -che, in sostanza è stata anticipata nel momento in cui codesto Ufficio, re melius perpensa, ha deciso di valutare i titoli equipollenti- e che possa procedere senza altre remore alla nomina dei vincitori, la quale -come precisato nel precedente parere dello Scrivente n. 259-11/99 del 23 settembre 1999- può essere negata dalla P.A. solo per sopravvenute ragioni di opportunità nella specie non evidenziate.
                   Resta pertanto assorbito il quesito finale sulla sussistenza degli estremi per l'annullamento (d'ufficio?) della graduatoria, che, per quanto sopra osservato, non sarebbe giustificabile nè sul piano della legittimità chè su quello del pubblico interesse.
   
   * * *


                 Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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