Repubblica Italiana
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Gruppo    II                            /259.99.11

OGGETTO: Richiesta parere concorso pubblico per titoli a n. 53 posti di Dirigente Tecnico del ruolo tecnico del Bilancio.

   
   
   
                                                           Direzione regionale del
                                                           personale e ss.gg.
                                                           S E D E

   
                 1. Si fa riferimento alla lettera n. 21962/I del 4 agosto s., di pari oggetto, con cui codesta Direzione, premesso che "si è determinata nel soprassedere alla nomina e conseguente immissione in servizio" dei vincitori del concorso suindicato "le cui nomine potevano essere travolte" in caso di accoglimento "di tutta una serie di ricorsi" proposti avverso la graduatoria, chiede il parere dello scrivente su "tale linea di attività nonchè sul modo di ottemperare ad una sentenza del TAR Sicilia di parziale annullamento della graduatoria concorsuale in accoglimento del ricorso di un candidato -il quale ha sollecitato la propria nomina con atto di diffida- e ad una ordinanza dello stesso Tribunale di sospensione cautelare del "silenzio rifiuto formatosi sull'atto d'invito e di messa in mora in ordine alla nomina nella qualifica di cui trattasi" di altra candidata "con dichiarazione dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere all'assunzione della ... ricorrente".
                 Sul primo punto codesta Direzione ritiene che il proprio "consolidato" orientamento "di non procedere alla nomina di quei candidati la cui posizione può essere compromessa dall'accoglimento di ricorsi proposti da altri candidati" trovi supporto nel principio secondo cui "la nomina a seguito di pubblico concorso è sempre e comunque oggetto delle determinazioni discrezionali dell'Amministrazione anche in ordine alla decisione riguardante il momento più opportuno per l'inserimento degli aventi diritto tra il personale in attività di servizio".
                 Sugli altri due casi particolari codesto Ufficio, pur "nella consapevolezza dell'immediata esecutività della sentenza di I° grado e delle ordinanze che accolgono la richiesta di sospensiva", esprime "tuttavia l'incertezza sulla portata del significato da attribuire alle statuizioni degli organi giurisdizionali quando non dispongono, esplicitamente, l'obbligo per l'Amministrazione della nomina e conseguente immissione in servizio dei ricorrenti risultati vittoriosi nelle suddette fasi del giudizio".
                 Nell'ultima parte della lettera si chiede, infine, se "l'Amministrazione, pur non avendo l'obbligo ma soltanto la facoltà di estendere il giudicato ai soggetti rimasti estranei al giudizio, in ossequio al principio d'imparzialità che sottende all'azione amministrativa, dovrebbe comunque adottare, il medesimo beneficio dell'assunzione a favore di tutti coloro che, pur non essendo in possesso di una pronuncia giurisidizionale, di fatto (?), sono stati dichiarati anch'essi vincitori ma le cui posizioni potrebbero, parimenti nei casi sopra descritti, subire variazioni".
   
                 2. La linea seguita da codesta Amministrazione consistente nel soprassedere alla nomina dei vincitori di un concorso sino alla definizione dei ricorsi proposti avverso la loro posizione in graduatoria non sembra suffragata nè dai principi generali in tema di giustizia amministrativa nè    da quelli valevoli in materia di pubblici concorsi.
                 Sotto il primo profilo va tenuto presente che la presentazione di un ricorso giurisdizionale o straordinario non ha di per sè effetto sospensivo dell'esecuzione del provvedimento impugnato, la cui sospensione può essere ottenuta dal ricorrente solo mediante apposita ordinanza dell'autorità adita laddove sussistano gli estremi sia del periculum in mora sia del fumus boni juris.
                 Vero è che la sospensione d'ufficio può ritenersi compresa nel generale potere di autotutela della P.A., ma sempre che ricorra il presupposto del pubblico interesse. Tale requisito viene ravvisato da codesta Direzione nella necessità di evitare il "presumibile pregiudizio per l'Amministrazione che sarebbe impossibilitata a ripetere le retribuzioni già legittimamente corrisposte" ai candidati nominati con riserva in caso di esito (per loro) negativo del giudizio. Ma appunto perchè si tratterebbe di retribuzioni legittimamente corrisposte, per prestazioni lavorative effettivamente svolte mancherebbe il presupposto per la repetitio indebiti; nel mentre non sarebbe neppure ipotizzabile un danno erariale, in quanto il trattamento economico dei candidati nominati al posto dei vincitori estromessi, in base ai principi generali in materia, non potrebbe avere decorrenza retroattiva.
                 Sotto il secondo profilo, è pacifico che i vincitori di un pubblico concorso non sono titolari di un diritto soggettivo, ma solo di un interesse legittimo alla nomina in ruolo -in quanto il successivo provvedimento della P.A. deve essere adottato nel prevalente interesse pubblico- e che l'Amministrazione è legittimata a non procedere alla loro nomina quante volte sia venuta meno la necessità o la convenienza di coprire i posti messi a concorso (tra le tante C.S., Sez. V 9 marzo 1995, n. 315; 23 aprile 1998, n. 465). Ma, deve trattarsi di ragioni afferenti al compimento della procedura  concorsuale nel suo complesso, non alla nomina di alcuni soltanto dei vincitori.
                 Ciò che comunque non appare consentito all'Amministrazione, al termine della procedura concorsuale da essa indetta, è di rimanere inerte, dal momento che essa è tenuta ex lege ad adottare provvedimenti espliciti, siano essi di nomina ovvero di diniego di nomina, purchè in questo caso congruamente motivati con puntuale e documentato riferimento ai fatti sopravvenuti di cui sopra (in termini, C.S., Sez. V, 7 ottobre 1998, n. 1425).
                 Sui quesiti relativi ai provvedimenti da adottare per dare esecuzione alle predette pronunzie del TAR (la seconda delle quali, peraltro, stando alla parte del dispositivo riportata tra virgolette nella richiesta di parere, non dà adito a difficoltà interpretative) va consultata l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che ha assunto ex lege la difesa della Regione nei rispettivi giudizi.
                 Resta da esaminare il quesito finale, concernente la possibilità di "estendere il giudicato stesso ai soggetti rimasti estranei al giudizio".
                 Al riguardo si osserva che il concetto di estensione del giudicato presuppone che un provvedimento (divisibile) sia stato impugnato, con esito favorevole, solo da alcuni dei soggetti che abbiano subito una lesione della propria sfera giuridica a causa dell'atto annullato in parte qua e si traduce in un provvedimento della P.A. volto a superare, per ragioni di equità, i limiti soggettivi del giudicato per evitare un pregiudizio ai soggetti non ricorrenti.
                 Ma i candidati utilmente collocati nella graduatoria del concorso de quo non hanno subito alcuna lesione per effetto del decreto di approvazione della graduatoria e quindi non avevano alcun interesse ad impugnarlo. Pertanto la mancata impugnazione da parte loro del decreto stesso non osta alla loro nomina, che costituisce, al contrario, un provvedimento  consequenziale dell'approvazione della graduatoria, non adottabile, come sopra evidenziato, solo per sopravvenute, generali ragioni di pubblico interesse nella specie non esposte.
   
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                 A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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