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Gruppo     VI                      /255.99.11

OGGETTO: Nomina rappresentanti della Regione nei Consigli di amministrazione delle Opere universitarie - Art. 9 D.L. 580/1973.

   
   
   
                                              ASSESSORATO REGIONALE DEI
                                              BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
                                              E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                                              - Ufficio di Gabinetto
                                                            P A L E R M O
   
   
   
                 1. Con la nota suindicata vien chiesto il parere dello scrivente in ordine alle modalità di attuazione del 7°comma dell'art. 9 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ove si prevede, tra l'altro, che del consiglio di amministrazione per le opere universitarie, fanno parte in qualità di componenti anche "tre rappresentanti della Regione in cui ha sede l'Università, di cui uno in rappresentanza della minoranza, che non abbiano con essa rapporti di lavoro nè contratti in corso nè liti pendenti".
                 Si chiede in particolare di conoscere, in relazione alla generica formulazione della norma, quale organo regionale sia competente ad effettuare la nomina in questione.
                 Codesta Amministrazione manifesta l'orientamento che si possano effettuare le nomine di due componenti ("della maggioranza") con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente e previo parere della Commissione affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, demandando successivamente alla competenza dell'A.R.S. la scelta del terzo rappresentante "della minoranza".
   
                 2. Sul quesito proposto si osserva che la soluzione prospettata dall'Assessorato suscita qualche perplessità.
                 Infatti, da un lato, non si comprende come la nomina non contestuale dei tre rappresentanti della Regione possa garantire il rispetto della disposizione contenuta nell'art. 9 sopra richiamato, la quale impone che uno dei tre componenti sia nominato in rappresentanza della minoranza.
                 Provvedere, preliminarmente, alla nomina dei due rappresentanti della Regione con deliberazione della Giunta, demandando alla competenza dell'ARS la scelta del terzo rappresentante della minoranza non garantisce infatti, che l'Assemblea voti il rappresentante della minoranza.
                 Sembra, invero, più aderente al dettato normativo che tutti e tre i rappresentanti della Regione siano chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione delle opere universitarie direttamente dall'Assemblea regionale siciliana, unico organo nell'ambito del quale può trovare applicazione quel rispetto della minoranza imposto dalla norma in oggetto.
                 Si potrebbe in concreto procedere alla votazione con limitazione massima di due preferenze e ciò farebbe salva la elezione del rappresentante della minoranza.
                 L'Assessore competente nella materia andrebbe a proporre le candidature della maggioranza che insieme a quelle della minoranza potrebbero essere preventivamente esaminate dalla Commissione affari istituzionali dell'A.R.S. con riferimento ai requisiti richiesti.
                 Trattandosi di interpretazione di una norma statale del 1973, che deve trovare uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, si suggerisce, comunque, di acquisire utili elementi di informazione al riguardo presso gli organi centrali.
                 Nei termini il parere dello scrivente.
   
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                 Si rammenta infine che, conformemente a quanto disposto con la circolare presidenziale n. 16586/66.98.12 dell'8.9.98, ove non pervenga una comunicazione in ordine alla riservatezza della questione in oggetto, il presente parere entro 90 giorni dal ricevimento sarà inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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