Repubblica Italiana
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Gruppo:  III                        /252.99.11

OGGETTO: Cooperativa "XXXX" di YYYY. Finanziamento di un progetto per la realizzazione di una casa di riposo. Richiesta di utilizzo della struttura anche come albergo.

   
   
   
                                              Presidenza della Regione
                                              Direzione della Programmazione
                                              Segreteria Tecnica
                                              S E D E
   
   
                 1. Con la nota in riferimento codesta Direzione chiede il parere dello scrivente Ufficio sulla richiesta di doppio utilizzo avanzata dalla cooperativa "XXXX" di YYYY cui è stato finanziato un progetto per la realizzazione di una casa di riposo per anziani, struttura che si intenderebbe utilizzare "anche" come albergo, al fine di non vanificare il finanziamento ottenuto.
   
                 2. Parecchi profili della richiesta di parere in oggetto lasciano alquanto perplessi: così è a dire, innanzitutto, per l'asserzione di codesta Segreteria Tecnica secondo cui "il raggiungimento dello scopo per cui la cooperativa è stata finanziata è stato pienamente soddisfatto".
                 Sembra, a tal proposito, necessario sottolineare che scopo essenziale - se non unico delle leggi sulla cooperazione giovanile - è quello di realizzare una impresa capace di assorbire unità lavorativa e di produrre reddito; in quest'ottica "il progetto" è soltanto la traduzione tecnica di un ragionamento microeconomico da esplicitare con la massima chiarezza e con il più grande dettaglio e che, in sede di valutazione finale, dovrebbe far premio su tutti gli altri aspetti progettuali.
                 In altri termini, la perfezione tecnica di un progetto, la sua completezza e rispondenza ai regolamenti ed alle leggi, non costituiscono di per sé garanzia alcuna che l'impresa che si intende realizzare sia in grado di prosperare sul mercato, nulla dicono sulle sue capacità di assicurare continuità di lavoro al personale impiegato.
                 Di contro, mentre errori ed omissioni di carattere tecnico possono essere sempre rilevati e corretti non solo in fase di realizzazione progettuale ma anche durante il corso dell'attività a regime, quando le premesse economiche sono errate, per superficialità, imprevidenza, incompetenza o eccessivo ottimismo, le conseguenze che si manifestano a progetto ormai realizzato, sono molto difficilmente rimediabili.
                 Nella fattispecie in esame, risulta che la cooperativa, finanziata per uno scopo ben determinato, non è in grado di operare e pertanto la pura e semplice realizzazione della struttura intesa come opere murarie non può condurre all'affermazione che "lo scopo è stato raggiunto".
                 Altro aspetto che lascia perplessi allo stato degli atti prodotti è la insussistenza di qualsiasi indagine di mercato, di dimensionamento dell'investimento e di ipotesi di gestione, al momento della presentazione del progetto da parte della cooperativa. Infine, non può non sottolinearsi che, originariamente, la cooperativa in questione aveva presentato un progetto per la realizzazione di un villaggio turistico, quindi ha richiesto la variazione del settore d'intervento dal turistico al socio-assistenziale per la realizzazione di una casa di riposo per anziani ed oggi chiede il doppio utilizzo della struttura "per non vanificare i finanziamenti" ottenuti. Tra gli atti allegati non vi è traccia di motivazione alcuna per cui la cooperativa interessata ha, originariamente, chiesto il cambio di settore di attività dal turistico al socio-assistenziale e se tale richiesta non risulta motivata da indagini di mercato, ci si chiede quali siano state le ragioni che hanno giustificato la modifica.
                 Passando al problema della richiesta di doppio utilizzo avanzata dalla cooperativa interessata premesso che ben diversi sono gli standards le professionalità, i requisiti minimi, previsti per le strutture e i servizi a favore degli anziani contenuti nella L.r. 6/5/1981, n. 87 e nei decreti Assessoriali emanati in applicazione della legge citata, nonchè quelli previsti per le strutture alberghiere e ricettive in genere, aggiornati con decreto dell'Assessore per il turismo dell'11 settembre 1997, per cui appare del tutto improbabile la possibilità di coesistenza nella medesima struttura di attività appartenenti a due diversissimi settori appare sufficiente sottolineare che l'art. 21, punto 5 del D.P.Reg. 8 marzo 1995, n. 50, applicabile per espressa disposizione dell'art. 25 anche alle cooperative finanziate ex L.r. 37/78, dispone che "... non potranno essere consentite variazioni del settore di attività originariamente previsto" (lett. b) e "variazioni tali da configurare un progetto di sviluppo produttivo sostanzialmente diverso da quello originariamente approvato" (lett. d): sembra allora, allo scrivente Ufficio, atteso il divieto appena citato, che non si possa consentire il doppio utilizzo della struttura per finalità che rientrano in settori di attività fondamentalmente diversi quali quello socio-assistenziale da un lato e il turistico-alberghiero dall'altro.
                 Lo scrivente, pur rendendosi ben conto che ciò potrebbe significare la vanificazione dei finanziamenti concessi, non può che ribadire il divieto, a meno che non si voglia procedere ad una modifica delle disposizioni contenute nel regolamento sull'imprenditoria giovanile.
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             Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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