Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo    IV                          /250.99.11

OGGETTO: Alloggi popolari costruiti in XXXX dal YYYY. Cessione in proprietà in favore dell'originario assegnatario deceduto. Stipula del contratto con gli eredi.

   
   
                                          PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                           Direzione Regionale del
                                           Personale e dei SS.GG.
                                           Demanio e Patrimonio
                                           immobiliare
                                           PALERMO
   

   1.            Con la nota cui si risponde vien chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla possibilità di procedere alla stipula dell'atto di compravendita di un alloggio popolare costruito dal cessato YYYY in esclusivo favore di T. A., figlia convivente, al momento del decesso, di S. G. che aveva presentato la domanda di cessione e pagato l'intero prezzo.
                 Ritiene codesta Amministrazione che il trasferimento della proprietà dell'alloggio in questione sia già sostanzialmente intervenuto in favore dell'originaria assegnataria al momento del pagamento del prezzo e che pertanto il contratto di cessione debba essere stipulato in favore di tutti gli eredi e cioè di T. A. e del fratello T. V.
                 
   2.            Il procedimento per la cessione in proprietà degli alloggi popolari costruiti con il concorso o contributo pubblico che è, com'è noto,  disciplinato dalla l.r. n.26 del 1963 ed è identico a quello già vigente nello Stato (Cfr. D.P.R. 17.1.1959, n.2 e l.27.4.1962, n.231), ha inizio con la domanda di cessione in proprietà da parte dell'assegnatario dell'alloggio popolare all'ente interessato, prosegue con la comunicazione di quest'ultimo all'inquilino del prezzo di cessione, si conclude, infine con la "stipula del contratto" (art.6, penultimo comma, l.r. n.26/1963 e successive modifiche e integrazioni; art.10, penultimo comma, del D.P.R. n.2/1959, nel testo sostituito dall'art.7 della l. n.231/1962).
                 E' di tutta evidenza che il trasferimento della proprietà dell'alloggio avviene nel momento terminale della suindicata procedura e cioè con la stipula del "contratto di acquisto della proprietà dell'alloggio" (art.7, primo comma, l.r. n.26/1963) o, nel caso di pagamento rateale, nel momento successivo alla stipula del contratto di compravendita e cioè al momento del "pagamento integrale" (cfr. art.8, primo comma, l.r. n.26/1963).
                 Vero è che un indirizzo giurisprudenziale minoritario, fondato sul disposto dell'art.27, co.2 della legge statale 8 agosto 1977, n.513, nel testo modificato dall'art.52 della L. 5.8.78, n.457, si è espresso nel senso di ritenere già sostanzialmente intervenuto il trasferimento di proprietà nel caso di integrale pagamento del prezzo, pur in difetto dell'atto formale di trasferimento. (C.G.A. par.363/93 del 15.6.93; C.D.C. Sez. Contr.4.12.98 n.126), tuttavia la giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione è ferma nel ritenere che non può aversi trasferimento di proprietà dell'alloggio dall'Istituto competente all'istante senza (o prima della) stipula del relativo contratto di compravendita (Cass. I, 5 novembre 1992, n.11976; Cass. SS.VV. 9 nov. 1992, n.12072; Cass. II, 14 luglio 1994, n.6621; Cass. I, 30 marzo 1995 n.3776; Cass. I, 5 maggio 1995 n.4912; Cass. I, 14 marzo 1995, n.2915; negli stessi termini cfr. pure C.D.C., Sez. contr. Stato  17.1.96 n.8).
                 Invero nelle more della stipula di detto contratto l'istante ha soltanto un diritto soggettivo alla cessione in proprietà dell'alloggio (cfr. Cass. SS.UU. 13.10.1980, n.5460, in Giust. Civ. 1981, I, 64) non trasmissibile iure haereditatis "poichè si tratta di un diritto correlato alle condizioni personali del titolare che la legge attribuisce direttamente, in caso di morte dell'assegnatario, solo a determinati congiunti di costui ed a determinate condizioni" (Cass., I, 7.11.1983, n.6558, in Il Cons. Stato, 1984, II, 76).
                 Al riguardo è stato altresì affermato che "nella disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare, in caso di morte dell'istante, solo determinati congiunti del defunto, in proprio e non iure haereditatis, possono aspirare alla cessione dell'immobile" (Cass. SS.UU. 13.10.1980, n.5460, cit.).
                 Giova in proposito ricordare che sia la l.r. n.26/1963 (art.6, terzo comma) che il D.P.R. n.2/1959 (art.10, quarto comma), con parole identiche, dispongono che, in caso di decesso dell'aspirante, "il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante stesso possono confermare la domanda entro 30 giorni dall'evento".
                 Due sono le condizioni poste dalle citate identiche disposizioni di legge per il riconoscimento del diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio a favore dei familiari dell'assegnatario deceduto prima dell'atto di trasferimento della proprietà e precisamente la convivenza con quest'ultimo al momento del decesso (giova ricordare che la giurisprudenza ha sostenuto più volte che il requisito della convivenza deve essere posseduto da tutti i soggetti sopraindicati: da ultimo si veda Cass., I, 7.11.1983, n.6558, cit.; cfr. pure Cass. SS.UU. 13.10.1980, n.5460, cit., secondo cui "in tutta la legislazione italiana relativa agli alloggi  economici e popolari, nel caso di morte dell'assegnatario, sono motivi costanti affinchè gli stretti congiunti possano continuare a godere dell'immobile sia la convivenza, sia la richiesta dei congiunti"), nonchè la conferma della domanda entro il termine (dalla giurisprudenza ritenuto perentorio: Cass.,I, 8.2.1982, n.729 in Edilizia residenziale pubblica,1982,    pag.77, n.55) di 30 giorni dall'evento.
                 Per le suesposte osservazioni sembra pertanto allo scrivente che nella fattispecie l'istanza de qua possa trovare accoglimento ove codesta Amministrazione accerti l'effettiva sussistenza delle due superiori condizioni di legge (istanza nei termini e convivenza con la madre defunta).
   * * * * *

             Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane