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Gruppo IV                            /249.11.99

OGGETTO: Consorzio A.S.I. di XXXX. Prestazioni Ing. Capo. Retribuibilità.

   
   
   
                                      Assessorato regionale
                                       dell'Industria
                                       P A L E R M O

   
   1.            Con la nota cui si risponde viene sottoposta all'esame dello Scrivente la problematica sollevata dal Consorzio A.S.I. di XXXX, con nota n.1277 del 4 giugno 1999, concernente la retribuibilità di competenze tecniche per ingegnere capo dei lavori a pubblici funzionari della stessa stazione appaltante.
                 In particolare, le osservazioni del Consorzio riguardano l'interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia de qua, già resa da quest'Ufficio con parere prot. n.24002/245.97.11 del 23.12.97.
   
   2.            Sulla questione si osserva preliminarmente che i rilievi formulati dal Consorzio de quo in ordine al succitato parere non sembrano condivisibili dallo Scrivente.
                 Innanzitutto non sembra possa ravvisarsi un fondamento nell'osservazione secondo la quale sorgono "dubbi di applicabilità" della sentenza del T.A.R. Lazio, III, 11.6.97, n.1291, in quanto tale citazione giurisprudenziale contenuta nel parere de quo "applica e tratta di normativa differente da quella della Regione Siciliana".
                 La sopracitata sentenza non è stata, infatti, richiamata dallo Scrivente al fine di sancirne l'applicabilità nella Regione Siciliana, bensì solo limitatamente ad un'enunciazione di principio relativa alla natura dell'attività dell'ingegnere capo, che in quanto tale prescinde dalla "specificità legislativa della Regione Siciliana".
                 Nè rileva, dunque, la precisazione secondo cui i compiti di "sorveglianza dei lavori sembrano appartenersi alla direzione dei lavori, e non ai compiti dell'ingegnere capo, che sono di vigilanza", poichè il principio di cui alla succitata sentenza secondo cui "l'attività dell'ingegnere capo dei lavori rientra nei compiti istituzionali della stazione appaltante" è affermato in un ambito contestuale più ampio che fa riferimento a tutti quei compiti istituzionali connessi all'esecuzione di opere pubbliche e in tal senso è detto che "lo svolgimento da parte dei dipendenti della stazione appaltante dei compiti di progettazione, direzione e sorveglianza dei lavori costituisce estrinsecazione del rapporto di pubblico impiego".
                 E' evidente, pertanto, come i suddetti compiti siano richiamati, insieme a quelli propri dell'inegnere capo, al fine di evidenziarne l'intima connessione all'esecuzione di opere pubbliche e, conseguentemente, la loro necessaria qualificazione come "compiti istituzionali" della stazione appaltante.
                 Non rileva altresì l'osservazione secondo la quale "dal quadro normativo di riferimento vigente nel territorio regionale emergono altre figure di personale dipendente, e cioè quella del progettista e del collaudatore, che vengono retribuite, in aggiunta alla retribuzione del rapporto di lavoro dipendente".
                 La retribuibilità dell'espletamento di tali compiti è espressamente prevista dalle disposizioni contenute rispettivamente, per il progettista e per il collaudatore, nel comma 12 dell'art.5 e nel comma 3 dell'art.9 della l.r. n.21/85 e successive modificazioni.
                 Tali previsioni esplicite evidenziano una inequivocabile volontà del legislatore di retribuire, secondo una precisa disciplina, lo svolgimento delle suddette funzioni, intendimento che, al contrario, non è ravvisabile neppure implicitamente, con riferimento alle funzioni di ingegnere capo.
                 In ultimo, sembra allo Scrivente che il Consorzio A.S.I. di XXXX abbia travisato il disposto di cui al comma 9 dell'art.7 della l.r. n.21/85, e successive modifiche ed integrazioni, laddove afferma che "proprio tale citato comma 8 (rectius 9) dell'art.7 della l.r. 21/85 specifica che per l'ingegnere capo, la parcella, se attività professionale svolta da pubblico funzionario, può essere soggetta al parere dell'Ispettorato regionale tecnico in sostituzione del visto dell'ordine professionale. Quindi è previsto che l'ingegnere capo pubblico funzionario sia retribuito con parcella ...".
                 Invero, la disposizione richiamata consta di due distinte parti: la prima fa riferimento alle "parcelle professionali" da assoggettare al visto del competente ordine professionale, e poichè non aggiunge alcuna specificazione deve intendersi che il legislatore abbia voluto riferirsi a quelle parcelle professionali da corrispondere a liberi professionisti, e tra questi ricomprende espressamente l'ingegnere capo.
                 Nella seconda parte della norma, invece, il riferimento è alle "attività professionali svolte da pubblici funzionari", ma trattandosi di attività professionali per le quali "il visto dell'ordine professionale può essere sostituito dal parere dello Ispettorato regionale tecnico" sembra che il riferimento non possa intendersi se non a quei compiti (es. progettazione, collaudo) per i quali espressamente il legislatore ha previsto la retribuibilità, secondo quanto detto in precedenza.
                 Una lettura in tal senso della disposizione citata impedisce pertanto che la seconda parte della norma possa intendersi, come sostiene il Consorzio, riferita anche all'attività svolta dall'ingegnere capo pubblico funzionario.
                 Alla luce delle suesposte considerazioni lo Scrivente non può che ribadire, pertanto, l'orientamento già espresso dallo stesso nei pareri prot. n.1752 del 22.7.97, n.23803 del 19.12.97, nn.24000, 24001 e 24002 del 23.12.97, in cui si condividono peraltro le considerazioni espresse in merito dall'Assessorato regionale dei Lavori pubblici, nonchè nel più recente parere prot. n.2307 del 5.2.99.
                 I principi enunciati - che in definitiva si sostanziano nel divieto di corrispondere compensi aggiuntivi allo stipendio per incombenze che rientrano nelle mansioni del dipendente e che sono concretamente ricollegabili alle attribuzioni dell'Ente cui lo stesso è addetto - oltre che trovare il conforto di un'ormai consolidata giurisprudenza, sono stati recentemente affermati anche dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nell'atto di regolazione sugli incarichi professionali a dipendenti pubblici dell'8 novembre scorso (G.U.R.I. n.268 del 15.11.99).
                 Nel provvedimento si affronta la materia degli incarichi professionali presi in considerazione dalla legge 11 febbraio 1994, n.109 (progettazione, direzione dei lavori, collaudo, assistenza tecnica, ecc.) chiarendo che l'affidamento degli stessi a dipendenti delle amministrazioni a tempo pieno comporta soltanto il premio incentivante dell'1,5% e non dà diritto a compensi aggiuntivi, trattandosi di "un'attività che ratione officii, rientra nella modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego e non può essere considerata in alcun modo di libera professione".
                 Con riferimento specifico all'attività di progettazione è detto che se essa è "svolta da funzionari pubblici è attività professionalmente qualificata, ma non di libera professione" con la conseguenza che "la relativa prestazione dei dipendenti, addetti ai competenti uffici, per essere riferita direttamente all'Amministrazione di appartenenza, è da considerare svolta ratione officii e non intuitu personae e si risolve in una modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego (Cass. civ. SS.UU., 2 aprile 1998, n.3386), nell'ambito della cui disciplina normativa e sulla base della contrattazione collettiva e individuale vanno pertanto individuati i termini della relativa retribuzione".
                 Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   
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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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