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Gruppo    III                        /244/99/11

OGGETTO: Regolamento ottici -Trasferimento di esercizi già operanti- Deroga ai limiti posti dal regolamento.

   
   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           Cooperazione, Commercio,
                                                           Artigianato e Pesca
                                                           P A L E R M O
   
                 1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente una problematica inerente l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 12 del D.P.R.S. 64/95 il quale stabilisce talune modalità per ottenere il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di ottico. In particolare nella fattispecie si chiede di conoscere l'avviso dello scrivente sulla possibilità, o meno, di accoglimento di una richiesta di trasferimento di un punto vendita in deroga alle prescrizioni relative alla distanza di cui al punto 6 del citato art. 12, motivata da cause di forza maggiore consistenti nella sopravvenuta inutilizzabilità dei locali oggetto di infiltrazioni provenienti da falde acquifere.
   
                 2. In merito alla questione sopra esposta lo scrivente non può non rifarsi a quanto già sostenuto nel parere -peraltro richiamato nella nota cui si risponde- n. 202/11/96 reso in data 17 luglio 1996 in materia di applicabilità della disciplina di cui all'art. 12 D.P.R.S. 64/95 anche ai trasferimenti di esercizi ottici "già operanti". Quindi nel ribadire la necessità di adeguarsi, anche in siffatte circostanze, alle prescrizioni contenute nel citato articolo, si fa rilevare, con specifico riferimento alla fattispecie ora in esame e, dunque, riguardo la previsione normativa inerente la distanza minima tra esercizi, la tassatività del parametro fissato dal comma sesto del medesimo art. 12 (Mt. 350) quale si desume dalla totale assenza, nella formulazione di tale comma, di qualsiasi elemento che possa in qualche modo legittimare l'esercizio di una, pur minima, discrezionalità da parte della P.A. in sede di esame delle richieste degli esercenti o aspiranti tali; viceversa la circostanza che al comma quarto del medesimo art. 12 ove, in materia di rapporto tra abitanti e negozi di ottica, è contenuta la clausola "salvo comprovate motivate e obiettive esigenze territoriali", conferma che quando il legislatore ha ritenuto di lasciare maggiori margini alla discrezionalità dell'operato della P.A., l'ha fatto espressamente.
                 Pertanto pare allo scrivente che, indipendentemente dalla validità delle motivazioni poste a supporto dell'istanza di trasferimento "de qua", l'attuale formulazione delle disposizioni ora esaminate di cui all'art. 12 D.P.R.S. 64/95, impediscono l'accoglimento di siffatta istanza.
                 Piuttosto si pone l'attenzione sull'opportunità di ricorrere all'apposizione dei necessari correttivi alla disciplina in argomento qualora codesto Assessorato, sulla base di una valutazione complessiva di una, certamente, ampia casistica di fattispecie concrete, sottoposte al suo vaglio, avverta effettivamente la sussistenza di un'esigenza in tal senso.
                 Nei termini il suesposto parere.
   
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                 A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
                 Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.
   
   

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