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Gruppo    II                            /243.99.11

OGGETTO: Equivalenza di mansioni ai fini dell'applicazione dell'art.29 del D.P. Reg. 11/95.

   
   
                                    Assessorato regionale beni culturali, ambientali,
                                     e della P.I.
                                     P A L E R M O

                              e, p.c.         Direzione regionale
                                     del personale e dei SS.GG.
                                       S E D E

   
   1.            Con la nota su citata, regolarizzata con il successivo foglio n.17020 del 30 luglio 1999, codesto Assessorato riferisce che una propria dipendente in servizio dal 2 marzo 1992 con la qualifica di agente tecnico centralinista, a seguito di inidoneità fisica all'espletamento delle mansioni proprie della qualifica rivestita, è stata adibita, con disposizione di servizio n.105 del 27 luglio 1995, a svolgere mansioni di operatore archivista.
                 Successivamente, con D.A. n.3752/I del 16 luglio 1996, ai sensi dell'art.29 del D.P.R.S. n.11/95, è stato disposto che la stessa fosse adibita a svolgere le mansioni della qualifica di agente tecnico. Con istanza datata 19 ottobre 1996, in considerazione delle mansioni di operatore archivista già svolte in esecuzione dell'ordine di servizio n. 105/95 ed alla  luce del parere n.345/88 reso dal C.G.A. in merito alla corretta collocazione di una fascia funzionale del personale avente la qualifica di agente tecnico centralinista, la dipendente di cui trattasi ha espresso formale opposizione avverso il suddetto D.A. n.3752/I del 16 luglio 1996, nella parte relativa all'attribuzione delle mansioni di agente tecnico anziché di quelle di operatore archivista. A seguito della predetta istanza, codesta Amministrazione, ritenendo valide le argomentazioni addotte dalla dipendente sopraindicata, con D.A. n.546/I del 4 febbraio 1997, ha provveduto a rettificare il precedente D.A. n.3752 del 1996, stabilendo che la dipendente in questione dovesse svolgere le mansioni relative alla qualifica di operatore archivista e non quelle di agente tecnico.
                 Con ulteriore istanza del 25 maggio 1999, la dipendente ha chiesto l'inquadramento nella qualifica di operatore archivista.
                 Codesto Assessorato, avendo delle perplessità in ordine al suddetto inquadramento, ha ritenuto opportuno acquisire il parere dello Scrivente.
   
   2.            L'art.16 della legge regionale 23 marzo 1971, n.7, nel testo modificato dall'art.14 della legge regionale 29 dicembre 1980, n.145, relativamente alle mansioni degli agenti tecnici così dispone: "Gli agenti tecnici sono addetti alla conduzione degli autoveicoli dell'Amministrazione regionale ed allo svolgimento delle mansioni di operatori telefonici, radiotelegrafisti, elettricisti, addetti agli impianti di condizionamento e ad altri compiti tecnici inerenti ai servizi dell'Amministrazione".
                 Dalla locuzione finale del predetto articolo... "e ad altri compiti tecnici" ... sembra evincersi che gli agenti tecnici, oltre che ai compiti propri di ciascuna specializzazione, possano essere adibiti allo svolgimento di tutti gli altri "compiti tecnici inerenti ai servizi dell'Amministrazione", che rientrano parimenti nelle mansioni proprie dell'unica qualifica di agente tecnico e sono quindi da ritenersi pienamente fungibili. Ciò in linea con il parere del Consiglio di giustizia amministrativa n.345/88 del 7 settembre 1988 secondo cui le categorie di dipendenti contemplati dall'art.14 l.r. 145/80, come modificato dall'art.5 l.r. 41/85 ... "fanno parte della generale categoria degli agenti tecnici"...
                 Posto ciò, passando al caso di specie, a norma dell'art.29 del D.P. Reg. 20 gennaio 1995, n.11, (che non si discosta dalla previsione di cui all'art.26 della legge regionale 29 ottobre 1985, n.41), l'Amministrazione, in virtù del potere organizzativo dei propri uffici e per le esigenze della stessa, per recuperare al servizio attivo il dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente al disimpegno delle mansioni attribuitegli deve cercare di adibirlo a mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti allo stesso livello retributivo o a livello inferiore.
                 E' appena il caso, però, di ricordare che la legge regionale 29 ottobre 1985, n.41, nel procedere alla riorganizzazione dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale ha disposto (art.5) l'articolazione delle qualifiche secondo il criterio delle fasce funzionali nelle quali collocare la generalità dei dipendenti con qualifica inferiore a dirigente superiore, inserendo i dipendenti con la qualifica di centralinista nella quarta fascia funzionale.
                 Conseguentemente, è in questa quarta fascia funzionale che l'Amministrazione avrebbe dovuto esperire innanzitutto ogni utile tentativo per recuperare al servizio attivo la predetta dipendente, utilizzandola in mansioni affini a quelle proprie del profilo rivestito nell'ambito, come osservato sopra, della generale categoria degli agenti tecnici.
                 Da ciò consegue che l'istanza della dipendente si ritiene non accoglibile non potendo l'utilizzo di un soggetto in altre mansioni per inabilità fisica tradursi in una promozione, quale sostanzialmente sarebbe l'inquadramento a tutti gli effetti della dipendente de qua in una qualifica (archivista) articolata nella IV e nella V fascia.
                 Sul punto comunque va sentita la Direzione regionale del personale e dei servizi generali attesa la sua specifica competenza in subjecta materia.
   
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                 Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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