Repubblica Italiana
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Gruppo VI                            /242.99.11

OGGETTO: Istituti statali di istruzione tecnica, professionale ed artistica. Nomina collegio dei revisori.

   
   
   
                        Assessorato regionale dei
                         beni culturali ed ambientali
                         e della pubblica istruzione
                         Direzione regionale della
                         pubblica istruzione
                         P A L E R M O

   
                 1. Con la nota suindicata vien chiesto il parere dello scrivente in ordine all'interpretazione dell'art. 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, recante "Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per la nomina di competenza regionale".
                 In particolare, premesso che i revisori dei conti nominati dall'Amministrazione regionale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 88, si chiede di conoscere se "l'indicazione delle condizioni di professionalità, competenza e moralità ed il possesso dei requisiti eventualmente richiesti .... necessari a ricoprire l'incarico", di cui all'art. 2 citato, da indicare nella comunicazione dell'adozione del relativo decreto alla Assemblea regionale per l'inoltro alla Commissione legislativa permanente, possa omettersi atteso che le predette condizioni sono già state oggetto di accertamento da  parte del Ministero di Grazia e Giustizia prima dell'iscrizione sul Registro dei revisori contabili istituito con il D.L.vo 27.1.1992, n. 88 citato.
                 In proposito codesta Amministrazione ritiene che le "dette condizioni sono insite nella iscrizione nel Registro dei revisori contabili anche in ordine ai requisiti di moralità, in quanto ai sensi dell'art. 8 del citato D.L.vo n. 88 del 1992 il Ministro di Grazia e Giustizia, prima dell'iscrizione, accerta i requisiti di moralità e, conseguentemente, il venir meno di tali requisiti".
                 Si chiede, infine, di chiarire "se per il requisito di moralità necessiti una ulteriore esplicita dichiarazione dell'interessato".
   
                 2. Sulla questione prospettata si osserva preliminarmente che l'art. 6 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, nello statuire in ordine ai criteri da seguire per la nomina e le designazioni di competenza della Regione, stabilisce espressamente che il presidente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali "sono scelti secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni".
                 Il comma 1 dell'art. 9 citato dispone testualmente che "Il presidente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti, dei collegi sindacali in enti o società la cui nomina sia competenza della Regione, degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione, degli enti locali, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il d.l.vo 27 gennaio 1992, n. 88 in attuazione della direttiva CEE n. 84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili".
                 La successiva l.r. n. 22/95, all'art. 2, al primo comma, nello stabilire che tali nomine o designazioni sono comunicate entro dieci giorni  dall'adozione del relativo decreto di nomina all'Assemblea regionale per l'inoltro alla Commissione legislativa permanente competente, specifica, al comma secondo, che tale comunicazione "contiene, per ciascuna nomina o designazione, l'indicazione delle condizioni di professionalità, competenza e moralità e del possesso dei requisiti eventualmente richiesti da leggi, regolamenti o convenzioni, necessari a ricoprire l'incarico".
                 Il legislatore regionale ha dunque posto un vincolo all'Amministrazione imponendole di indicare nella comunicazione delle nomine all'Assemblea regionale le specifiche condizioni di professionalità, competenza e moralità, nonchè il possesso degli altri requisiti eventualmente richiesti per ricoprire l'incarico.
                 Non si tratta dunque di una verifica della sussistenza attuale dei requisiti al momento della nomina a prescindere dalla circostanza che gli stessi dovevano essere ovviamente posseduti dagli interessati al tempo dell'iscrizione nel Registro dei revisori contabili, ma più semplicemente di una mera comunicazione all'Assemblea della nomina corredata di quelle indicazioni sopra precisate.
                 Nè il disposto della norma sembra lasciare all'interprete alcuna discrezionalità in ordine alla elencazione delle condizioni o requisiti posseduti, i quali devono essere indicati specificatamente nella comunicazione da effettuarsi all'Assemblea regionale.
                 L'indicazione delle condizioni di professionalità, competenza e moralità di cui al più volte citato art. 2 della L.R. 22/1995 non sembra dunque possa omettersi.
                 Tuttavia, poichè è vero che tali requisiti sono insiti nella iscrizione al più volte citato Registro dei revisori contabili, in quanto accertati dal Ministero di Grazia e Giustizia prima della iscrizione e verificati periodicamente, è ben possibile che la comunicazione indichi il possesso del requisito di "moralità" del componente nominato o designato a prescindere da un'ulteriore esplicita dichiarazione dell'interessato.
                 E' appena il caso di ricordare che la "moralità" di che trattasi è ciò che comunemente si definisce buona condotta morale e civile, riferibile all'art. 54 della Costituzione, che, sancendo il dovere di adempimento delle pubbliche funzioni "con disciplina e onore", effettua un imprescindibile richiamo all'osservanza di valori metagiuridici per un retto svolgimento delle funzioni pubbliche.
                 Analogo fondamento costituzionale hanno le norme che regolano l'iscrizione ad albi per l'esercizio di professioni, le quali esigono a tal fine l'essere di condotta specchiatissima ed illibata - o più semplicemente di buona condotta - e sanciscono la radiazione di chi abbia compromesso, tra l'altro, la propria reputazione.
                 In molti casi, come in quello sottoposto all'esame dello scrivente, la buona condotta morale è configurata dalla legge come uno specifico requisito soggettivo necessario a quelle persone chiamate a svolgere attività di interesse pubblico. Tale previsione è compatibile con i principi costituzionali, posto che l'art. 51 della Costituzione rinvia, per l'ammissione ai pubblici uffici, ai requisiti stabiliti dalla legge e questa li ha indicati nella fattispecie richiedendo, oltre a quegli elementi di capacità tecnica e professionale strettamente connessi all'attività che si dovrà svolgere, anche quelle speciali doti di idoneità morale, supposte dall'art. 54 della Costituzione e rimesse all'apprezzamento discrezionale della pubblica amministrazione.
                 Nei termini il parere dello scrivente.
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                 Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale dell'8.9.98, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne abbia comunicato la eventuale riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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