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Gruppo XV                                239.11.99

OGGETTO: Servitù di passaggio. Modalità di esercizio.



ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PALERMO


1. Con nota n. 3600 del 9 luglio 1999/Gr. VI BB.CC. codesto Assessorato ha girato allo Scrivente la nota della Soprintendenza di XXXX, n. 1080 del 16 aprile 1999, con la quale la predetta Soprintendenza chiedeva a codesto Assessorato disposizioni in ordine alla problematica in oggetto, per esprimere un parere sui quesiti posti dalla Soprintendenza medesima.

La Soprintendenza, con la predetta nota, premesso che con il rogito notarile di acquisto di parte del complesso denominato "YYYY" è stata contrattualmente costituita una servitù di passaggio a carico dell'immobile acquistato, ha comunicato che l'ente proprietario -beneficiario della servitù- ha richiesto copia delle chiavi dell'ingresso su cui ha la servitù, a seguito di cambio della serratura operato dalla Soprintendenza medesima, ed ha chiesto di chiarire se la servitù comporti il diritto di ottenere e detenere le chiavi di ingresso.

La Soprintendenza chiedeva, inoltre, a codesto Assessorato se l'ente in questione abbia il diritto di indicare nella sua carta intestata il suo recapito all'indirizzo cui corrisponde la zona assoggettata alla servitù di passaggio.

Codesto Assessorato non evidenzia alcuna problematica o perplessità di ordine giuridico né esprime alcuna opinione in merito alla questione prospettatagli dalla Soprintendenza.



2. In ordine a quanto richiesto, si osserva quanto segue.

Dalla copia di contratto allegata alla richiesta di parere, risulta che codesto Assessorato ha acquistato dall'I.P.A.B. proprietaria dell'intero immobile una porzione dello stesso, che con il medesimo atto è stata gravata da servitù di passaggio attraverso l'ingresso principale a favore dell'Istituto venditore "al fine di consentire l'accesso alla rimanente porzione del fabbricato che rimane di proprietà dell'Istituto venditore, sia ai fedeli per le funzioni di culto previste nella chiesa adiacente al complesso oggetto del presente atto".

Non c'è dubbio, pertanto, che nella fattispecie trattasi di una servitù convenzionale, la cui esistenza ed il cui esercizio prescindono dalla sussistenza attuale di situazioni di interclusione dell'immobile servito.

A termini dell'art. 1064 cod. civ. "Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne" (primo comma) e "Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso".

Di conseguenza, nella fattispecie, considerato che il titolo prevede l'esercizio della servitù di passaggio attraverso l'ingresso principale, tale zona dev'esserecomodamente transitabile per i fini di cui al titolo costitutivo.

Dal momento che è lecito supporre che codesto Assessorato non intenda assicurare la permanente apertura del passaggio in questione, al proprietario dell'immobile asservito dovrà esser data la possibilità di accedere liberamente e comodamente ai locali asserviti mediante la consegna di copia delle chiavi dell'ingresso medesimo.

In ordine al quesito postosi dalla Soprintendenza in ordine alla circostanza che l'ente in questione abbia indichi nella sua carta intestata il suo recapito all'indirizzo cui corrisponde la zona assoggettata alla servitù di passaggio, è autoevidente che l'ente medesimo, titolare della servitù in questione, possa utilizzare tale recapito.

Se, poi, in realtà il problema sotteso sia in realtà se l'ente possa render partecipi i terzi del passaggio in questione per accedere al proprio immobile, va ricordato che l'istituto della servitù, sin dalla sua accezione romanistica, è configurato come rapporto di utilità intercorrente tra fondi e non tra soggetti; e, quindi, l'utilità in cui si sostanzia la servitù di passaggio è quella di poter far accedere ad un immobile attraverso un altro immobile, ovviamente secondo le indicazioni e prescrizioni del titolo costitutivo. Per cui -tranne specifiche prescrizioni contrarie del titolo costitutivo- il diritto di servitù non è riservato esclusivamente al soggetto individuo a favore del quale risulta costituito, ma allo stesso in quanto proprietario dell'immobile servito e per il comodo accesso all'immobile stesso da parte di chi abbia aggio o titolo per accedervi.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.





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