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Gruppo    IV                          /233.99.11

OGGETTO: Ordinanza n.2983 del 31 maggio 1999 del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile. Problematiche applicative.

   
   
   
   
                                                           Ufficio di Gabinetto
                                                           dell'On.le Presidente
                                                           PALERMO
   

   1.            Con la nota che si riscontra viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'intendimento presidenziale di "delegare al vice-commissario tutte le competenze previste dalla ordinanza in oggetto indicata, ivi comprese quelle di ordine contabile, con esclusione di quelle riservate al sub-commissario".
   
   2.            L'art.1 dell'ordinanza dispone che:
                 1. Il Presidente della Regione siciliana è nominato commissario delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza.
                 2. Il commissario delegato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e sentite le province regionali, predispone, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente ordinanza, il piano degli interventi di emergenza e  riferisce ogni due mesi sull'attuazione della presente ordinanza al Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e al Ministro dell'ambiente.
                 3. Il commissario delegato - Presidente della regione siciliana può avvalersi di vice commissari. Per l'attuazione degli interventi previsti nel successivo comma 1, articolo 3, si avvale di un sub commissario nominato d'intesa con il Ministro dell'ambiente".
                 L'ordinanza medesima attribuisce al Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana - vari poteri quali la stipula di contratti per il conferimento di rifiuti urbani (art.4), la messa in sicurezza e la bonifica a carico dei soggetti titolari delle discariche autorizzate e non più attive (art.6), l'approvazione di progetti e l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero, stoccaggio, trattamento, smaltimento e riutilizzo del materiale raccolto in modo differenziato (art.9), il rendiconto delle spese sostenute per le attività previste dalla ordinanza (art.12), la deroga a varie norme di legge (art.15).
                 L'art.10 dell'ordinanza prevede altresì che:
                 1. Il Commissario delegato si avvale delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle province e dei comuni, delle aziende municipalizzate, dei consorzi, delle università, delle aziende sanitarie locali, dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale.
                 2. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana - si avvale di proprie strutture, appositamente costituite, composte complessivamente da non più di 30 unità di personale della pubblica amministrazione e dei soggetti di cui    
   al precedente comma, nonchè di 30 unità presso le prefetture a disposizione dei prefetti".
                 L'art.14 dispone che le risorse previste dall'ordinanza sono trasferite "su apposita contabilità speciale di tesoreria intestate al Commissario delegato per gli interventi di emergenza nel settore dei rifiuti della Regione siciliana".
                 Come si evince dalle superiori disposizioni il provvedimento di delega ministeriale in favore del Presidente della Regione indica, così come prescritto tassativamente dall'art.5, co.4, della legge 24 febbraio 1992, n.225, il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio e non potrebbe essere altrimenti atteso che al Commissario delegato vengono attribuiti poteri dispositivi, in deroga alle norme vigenti, in grado di produrre modificazioni nella sfera riservata alla normazione primaria delimitati solamente dal rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
                 Come afferma la Corte Costituzionale nella sua giurisprudenza la nomina di commissari delegati è una "misura eccezionale" (sent. 418/1992) e pertanto la norma "si preoccupa di fissare precisi limiti di tempo e di contenuto, all'attività dei commissari delegati" (sent. 127/1995).
                 Ora, in base ai principi della delega amministrativa, il delegato agisce in nome proprio anche se per conto del delegante che ha il potere di controllo, di sostituzione per inerzia, di revoca della delega.
                 Tanto l'imputazione formale dell'atto che quella sostanziale è in capo al delegato e pertanto quest'ultimo è responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esercizio dei poteri delegati. Soprattutto va soggiunto, per quel che qui maggiormente rileva, che il delegato, mentre può esercitare tutti gli atti che sono estrinsecazione della funzione delegata, non ha potere di sub-delega.
                 Ed invero in nessuna parte dell'ordinanza ministeriale di nomina del commissario delegato è prevista la possibilità per quest'ultimo di delegare a sua volta, in tutto o in parte, i poteri ricevuti con il provvedimento de quo.
                 Giova in proposito ricordare che il potere di delega deve necessariamente avere il suo fondamento in una norma giuridica espressa, non essendo consentito all'autorità amministrativa apportare deroghe alla propria sfera di competenza.
                 L'ordinanza ministeriale invece autorizza il Commissario delegato ad utilizzare per l'espletamento dei compiti e delle funzioni delegate un istituto diverso dalla delega e cioè "l'avvalimento" che, com'è noto, costituisce una figura organizzatoria che non incide sulla titolarità della competenza (che perciò rimane in capo al soggetto che si avvale) e che comporta un rapporto di codipendenza in cui un ufficio dipende strutturalmente dall'ente di appartenenza e funzionalmente dall'ente per cui il servizio viene espletato, al quale spetta il potere di direzione, controllo e vigilanza.
                 Come già affermato nella nota 5 luglio 1999, n.13422, cui la presente fa seguito, il Presidente - Commissario delegato - "può" avvalersi di uno o più vice commissari per interventi determinati che richiedano particolari competenze tecniche che il vice-commissario con la sua struttura può meglio garantire.
                 Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art.3, co.1, dell'ordinanza, il Presidente "deve" avvalersi di un sub commissario il cui procedimento di nomina è aggravato rispetto a quello dei vice-commissari, in quanto deve essere operato "d'intesa con il Ministro dell'Ambiente".
                 Il che lascia facilmente arguire che la nomina dei vice commissari - demandata alla competenza esclusiva del Commissario delegato  non può qualificarsi che per interventi di minore rilevanza di quelli individuati dal succitato art.3.
   
   

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