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Gruppo II                            /230.99.11

OGGETTO: Art.38, l.r. 6/97. Elevazione a sei mesi del congedo straordinario.

   
   
   
                                  Assessorato regionale
                                   bilancio e finanze
                                  Direzione bilancio e tesoro
                                   P A L E R M O

               p.c.           Direzione regionale del
                                   personale e dei servizi
                                 generali
                                   S E D E
                     
   
                 1.- Con la nota suindicata codesto Assessorato chiede come si atteggi l'istituto del congedo straordinario in relazione alle seguenti fattispecie:
   a) "un dipendente nel corso dell'anno ha usufruito di n. 10 giorni di congedo straordinario per vari motivi, successivamente a seguito di un intervento chirurgico, è rimasto assente dall'ufficio per malattia per altri 60 giorni";
   b) "un dipendente che, nel corso dell'anno 1998, ha usufruito di 7 giorni di congedo straordinario, nel mese di ottobre si è sottoposto ad intervento chirurgico per il quale è stato costretto ad assentarsi dall'ufficio per sei mesi";
   c) "una dipendente nubile, con una figlia di età inferiore a tre anni, che ha chiesto l'elevazione del congedo straordinario fino a sei mesi per astensione facoltativa ai sensi dell'art. 7 della legge 1204/71, ha usufruito di 45 giorni a tale titolo e, successivamente, si è assentata per malattia e/o per motivi di famiglia".
   E' altresì chiesto se il dipendente, dopo il rientro in servizio senza aver fruito interamente del periodo di sei mesi, ed avendo ancora necessità di assentarsi per postumi riconducibili alla patologia per la quale aveva beneficiato dell'elevazione, abbia ancora diritto ad ulteriori periodi di congedo straordinario, fino all'esaurimento dei sei mesi nell'anno, ed eventualmente se il beneficio possa essere nuovamente concesso nell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto che ha dato diritto all'elevazione stessa.
   
                 2.- L'ultimo comma dell'art. 38 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 dispone che nei casi legati ad infortunio, di degenza ospedaliera prolungata e in ogni caso a seguito di operazione e/o interventi che richiedano un periodo di convalescenza superiore a trenta giorni il periodo di congedo straordinario è elevato a mesi sei. E', altresì, esteso a sei mesi il congedo straordinario relativamente all'astensione di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nel caso di nuclei familiari composti da un solo genitore.
                 Tale disposizione è già stata oggetto di interpretazione da parte dello Scrivente in due precedente pareri (resi, rispettivamente, con note n. 10769/83.97.11 del 27 maggio 1997 e n. 12705/83.97.11 dell'1 luglio 1998) nel senso che, al ricorrere delle ipotesi tassativamente previste dalla norma, non vi è un'automatica elevazione a sei mesi del periodo di congedo straordinario, ma solo la concessione di un periodo ulteriore di tale congedo, necessario per i fini previsti dalla norma stessa, ferma restando  ovviamente la possibilità di concedere al dipendente ulteriori periodi di congedo straordinario (naturalmente non eccedenti i 45 giorni) per le ipotesi contemplate alle lettere a, b, e c del già citato art. 38, con l'unica condizione che la somma dei periodi concessi a qualunque titolo non superi i sei mesi.
                 Passando, quindi, all'esame dei casi concreti sopra elencati sulla base dei principi dianzi illustrati, relativamente all'ipotesi sub a), si ritiene che, poichè il dipendente ha utilizzato complessivamente 70 giorni di congedo straordinario (60 a seguito di intervento chirurgico, usufruendo dunque dell'elevazione e 10 ad altro titolo) allo stesso possono essere concessi ulteriori 35 giorni per altri motivi.
                 Per quanto riguarda la possibilità di fruire frazionatamente del congedo sino a sei mesi, la stessa non sembra preclusa specie ove si rifletta alla ratio dell'elevazione che è quella di permettere al dipendente di risolvere patologie ricollegate a determinate evenienze. Per ragioni di equità deve riconoscersi il diritto a fruire dell'elevazione nella misura necessaria e comunque sino al massimo dei sei mesi anche al dipendente, che nella situazione legittimante venga a trovarsi in un periodo dell'anno (ossia nel corso del secondo semestre) in cui il beneficio non può essere goduto per intero nello stesso anno solare. Diversamente l'elevazione de qua, nel silenzio della norma al riguardo, e attesa la computabilità ad anno del congedo ex art. 38 l.r. 6/97, non può essere reiterata negli anni successivi, se non per il verificarsi di nuovi eventi.
                 Per ciò che riguarda l'elevazione relativa all'astensione prevista dalla legge sulle lavoratrici madri, il periodo di sei mesi deve essere considerato omnicomprensivo, nel senso che le assenze verificatesi per motivi diversi dall'astensione facoltativa devono essere inglobate nel predetto periodo. In altri termini occorrerà procedere a due distinte imputazioni del congedo straordinario, considerando, da un lato, quello richiesto ai sensi dell'art. 7 della l. 1204/71 e, dall'altro, quello richiesto per motivi diversi che, naturalmente, non potrà superare i 45 giorni. In ogni caso la somma dei due periodi (ascrivibili al genus congedo straordinario) non potrà eccedere i 180 giorni.
                 Il presente parere viene esteso per conoscenza alla Direzione regionale del personale e dei ss.gg. attesa la sua competenza generale in materia.
   
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                 A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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