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Gruppo IV                            /227.99.11

OGGETTO: Ordinanza n.2914/99 - Emergenza idrica isole minori.

   
   
                                        Ufficio di Gabinetto
                                         dell'On.le Presidente
                                         P A L E R M O

   
   1.            Con la nota cui si risponde si rappresenta che con D.P.C.M. dell'8 gennaio 1999 è stato dichiarato lo stato di emergenza idrica fino al 30 giugno 1999 (prorogato fino al 31 dicembre 1999 con successivo D.P.C.M. del 18 giugno 1999) nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa e Linosa, Lipari e successivamente anche nel comune di Ustica (cfr. D.P.C.M. del 31 marzo 1999) e che con ordinanza 12 gennaio 1999 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, è stato nominato fino al 30 giugno 1999 il Presidente della Regione siciliana commissario delegato per realizzare le azioni e gli interventi necessari al superamento dell'emergenza medesima.
                 In prossimità della scadenza di quest'ultima data il Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile con nota n.1312 del 21 giugno 1999 ha comunicato al Presidente della Regione che il Dipartimento della Protezione civile sta predisponendo l'ordinanza relativa all'emergenza idrica delle isole minori e nelle more dell'emanazione dell'ordinanza ha invitato la regione ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare interruzioni nell'erogazione del servizio.
               A seguito della citata nota il Presidente della Regione con lettera 30 giugno 1999 n.3020 ha invitato il Presidente dell'E.A.S., ente del quale il primo si avvale ai sensi dell'art.2, co. 2, dell'ordinanza ministeriale del 12 gennaio 1999, a dare disposizioni alla ditta aggiudicataria del servizio di trasporto e fornitura idrica alle isole minori affinchè il servizio venga assicurato per ulteriori 15 giorni.
                 Ciò premesso, viene chiesto allo scrivente di esprimere parere "relativamente alla legittimità e alla validità" della lettera da ultimo citata e se il Presidente della Regione "debba ritenersi legittimato a proseguire l'attività di commissario per i 15 giorni successivi in merito alla nota n.1312 del 21.6.99".
   
   2.            Tanto il D.P.C.M. dichiarativo dello stato di emergenza idrica che l'ordinanza ministeriale di nomina del Commissario delegato sono stati emanati in forza dell'art.5 della legge 24 febbraio 1992, n.225 che appunto prevede che "al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) (e cioè calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari), il Consiglio dei ministri ..... delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi" (comma 1).
                 Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione suddetta si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico (comma 2).
                 Il quarto comma del medesimo art.5 prevede altresì che il Ministero per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi de quibus "può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio".
                 Alla stregua delle superiori disposizioni non v'è dubbio che una volta scaduto il termine indicato nel provvedimento di delega i poteri delegati vengono meno e titolare degli stessi è il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile o il Sottosegretario di Stato prof. B. cui le funzioni previste dalla legge 24 febbraio 1992, n.225 sono state delegate con decreto del Ministro del 10 novembre 1998.
                 Applicando i suindicati principi alla fattispecie in parola non può che dedursi che i poteri del Presidente della Regione per l'emergenza idrica delle isole minori sono venuti meno a partire dal 1° luglio 1999.
                 La superiore deduzione se può dirsi corretta sotto il profilo giuridico-formale va tuttavia riconsiderata alla luce della citata nota del 21 giugno 1999, dalla quale si evince che la mancata proroga della delega non è frutto di una volontà del Ministro di riappropriarsi della titolarità delle funzioni delegate ma di un mero ritardo nell'emanazione della nuova ordinanza di proroga e che anzi la volontà è proprio quella di prorogare i poteri suddetti anche per il secondo semestre del '99. Tanto è vero che la Regione è invitata a proseguire nella propria azione al fine di evitare interruzioni dei servizi di rifornimento idrico delle isole minori.
                 La rilevanza del succitato contenuto della nota de qua è poi rafforzata dal fatto che essa promana dal Sottosegretario di Stato per il coordinamento della Protezione civile al quale, come detto, sono state delegate proprio le funzioni di cui alla legge 225/92.
                 Milita altresì a favore della continuità dei poteri presidenziali, anche nelle more della nuova ordinanza di proroga degli stessi, la considerazione che alla base dei poteri v'è una situazione di emergenza, dichiarata ai sensi dell'art.5 della legge 225/92, che, comunque non tollera che nelle azioni volte a fronteggiarle vi possano essere sospensioni o interruzioni per motivi legati alla competenza del delegante o  del delegato.
                 E' però auspicabile che nella nuova ordinanza non vi siano soluzioni di continuità temporali nella delega dei poteri di che trattasi o che vengano comunque fatti salvi i poteri esercitati dal Presidente nelle more dell'emanazione dell'ordinanza.
                 Per le suesposte considerazioni è infine di tutta evidenza che la nota presidenziale n.3020 del 30.6.99 si appalesa legittima tenuto anche conto della data della sua emanazione.
   
   

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