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Gruppo V                            /217.99.11

OGGETTO: Delibera commissariale del "XXXX" 30 ottobre 1997, n. 7 - Competenza del commissario straordinario.

   
   
   
                                         ASSESSORATO REGIONALE TURISMO
                                         COMUNICAZIONI E TRASPORTI
                                         P A L E R M O

   
                 1. Con lettera 5 maggio 1997, n. 759/11° codesto Assessorato ha chiesto il parere dell'Ufficio sui rapporti tra l'accordo integrativo aziendale 18 dicembre 1989 applicato ai dipendenti del "XXXX" ed il nuovo contratto collettivo nazionale degli Enti lirico-sinfonici del 2 luglio 1996 (recepito dall'Ente con deliberazione consiliare 12 agosto 1996 n. 382); in particolare se le indennità aggiuntive stabilmente previste dal predetto accordo aziendale fossero legittimamente erogate ai dipendenti dopo il recepimento del nuovo C.C.N.L., il cui art. 12 prescrive che eventuali erogazioni economiche derivanti dalla contrattazione aziendale siano esclusivamente connesse alla produttività.
                 Con lettera 8 luglio 1997, n. 13631 questo Ufficio ha negativamente risposto al quesito, nel senso che, essendo le indennità aggiuntive in questione travolte - come sistema retributivo generalizzato - dal nuovo contratto collettivo, le stesse, anche se irripetibili in quanto entrate a far parte della retribuzione, fossero eventualmente per il futuro trasformate in assegno ad personam riassorbibile.
                 Scaduto nel frattempo il consiglio di amministrazione del "XXXX", l'Assessore regionale per il turismo, con D.A. 30 ottobre 1997, n. 1801/XI TUR, ha nominato un commissario "ad acta"; il quale, con delibera 30 ottobre 1997, n. 7, accogliendo il suggerimento dello Scrivente, ha appunto dichiarato "assorbiti" gli aumenti, peraltro ancora non corrisposti, di cui al menzionato C.C.N.L. del 1996.
                 Dopo le descritte vicende codesto Assessorato, con la lettera in riferimento, pone all'Ufficio il quesito se la citata delibera del "XXXX" n. 7/1997 rientrava o meno nei poteri del Commissario straordinario; esprimendosi sostanzialmente al riguardo in senso affermativo.
   
                 2. E' generale principio del commissariamento degli enti pubblici che "l'ambito dei poteri attribuiti al commissario viene di norma stabilito nel provvedimento di nomina"; di tal che solo nel silenzio di quest'ultimo gli stessi poteri "devono ritenersi estesi al compimento di tutti gli atti, ordinari e straordinari, riservati agli organi di amministrazione attiva" (cfr. Falcone - Pozzi, "Il diritto amministrativo nella giurisprudenza", UTET 1998, vol. I, pag. 195).
                 Conforme a tale principio, il citato D.A. n. 1801/XI TUR/1997, contestualmente alla nomina del commissario "ad acta" del "XXXX" di cui si discute, elencò gli atti ad esso demandati, inserendo tra essi la voce "pagamento stipendi".
                 Esattamente perciò viene ora chiesto (da "XXXX", nella nota 17 maggio 1999, n. 1385/R.1 allegata alla richiesta di avviso) se l'espressione "pagamento stipendi" si attagli alla delibera de qua; con la quale, come si è detto, vennero trasfuse in assegno "ad personam" le indennità aggiuntive già percepite dai dipendenti dell'Ente, nonchè "assorbiti" gli aumenti ad essi spettanti in forza del nuovo C.C.N.L.
       
                 3. Ai fini della soluzione del quesito, va in primo luogo precisato che otto mesi prima dell'insediamento del commissario "ad acta", il consiglio di amministrazione di "XXXX" (a quel tempo regolarmente in carica), con delibera 20 febbraio 1997, n. 38, aveva, per i motivi ivi illustrati, "disdettato" l'accordo integrativo aziendale del 1989, sia pure autorizzando il pagamento "sub iudice" delle relative indennità; e in secondo luogo che, con la stessa delibera n. 38/1997, si era deciso di acquisire il parere dell'Avvocatura dello Stato (poi chiesto in effetti a quest'Ufficio) sulla legittimità dell'erogazione delle predette indennità nella vigenza del C.C.N.L. del 1996; parere che pervenne anch'esso a destinazione, con le conclusioni sopra ricordate, prima del commissariamento di "XXXX".
                 Si vuole in sostanza evidenziare che il commissario "ad acta" interessato, all'atto del suo insediamento, non solo trovò "aperto" il problema della protratta applicazione dell'accordo aziendale del 1989, ma non potè disconoscerne la soluzione tendenzialmente negativa, sia pure espressa in un parere non vincolante.
                 In tali condizioni, l'avere agito nel senso della delibera commissariale n. 7/1997 non sembra porre il problema di aver travalicato i limiti del D.A. n. 1801/XI TUR/1997; non potendo non riconoscersi all'organo straordinario, nel caso di specie, la discrezionalità necessaria a valutare ed anche ad evitare le conseguenze di una decisione in materia di personale probabilmente illegittima.
                 Se da un lato, infatti, il contenuto della citata delibera n. 7/1997 può apparire in astratto alquanto "innovativo" rispetto al mero "pagamento" delle retribuzioni, dall'altro sembra costituirne addirittura un presupposto, viste le singolari condizioni sopra descritte e nell'ottica come si è detto non trascurabile dell'organo decidente.
   
       
                 Per le quali ragioni può essere condiviso l'orientamento espresso nella richiesta di parere.
                 Del resto - può aggiungersi - nulla vieta al ricostituito consiglio di amministrazione di "XXXX", ove lo ritenga opportuno, di sottoporre comunque a riesame l'intera questione qui discussa.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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