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Gruppo XIV              /216.99.11

OGGETTO: Programmazione.- P.O.P. Sicilia 1990/1993 (F.E.S.R.).- Termine per la contabilizzazione della spesa.

ASSESSORATO REGIONALE
LAVORI PUBBLICI
(Nota n. 1901/Gr. 18°/A del 14.6.99)

e, p.c. ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata, premesso che l'Unione Europea, con decisione della Commissione n. C(95)1788 del 28 luglio 1997, ha fissato al 31 dicembre 1997 la data limite per la definizione degli interventi inseriti nel Programma Operativo Plurifondo della Sicilia per gli anni 1990/1993, e la conseguente contabilizzazione delle spese, e che pertanto da tale data non si sarebbero dovuti autorizzare pagamenti a valere sugli impegni assunti sui capitoli di spesa relativi agli interventi comunitari, e che, contravvenendo tale disposto, taluni enti attuatori - pur debitamente informati - nel lasso di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 1998 e l'entrata in vigore della l.r. 9 ottobre 1998, n. 27 - con la quale, al fine di consentire il completamento di quegli interventi inseriti nel P.O.P. Sicilia 1990/1993 ed in relazione ai quali, anteriormente al 31 dicembre 1995, erano stati assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, ed i cui lavori erano stati avviati entro il 31 dicembre 1997, sono state stanziate le somme necessarie - hanno effettuato pagamenti afferenti la realizzazione degli interventi di che trattasi, si chiede di sapere se, in mancanza di "specifiche norme sanzionatorie, ......... è legittimo inoltrare agli enti in questione richiesta di interessi legali da corrispondersi sulle somme arbitrariamente prelevate nel 1998, dalla data di emissione del relativo titolo di spesa alla data di entrata in vigore della l.r. 27/1998, o invece ci si debba limitare a ricomunicare che in caso di eventuali richieste da parte della Comunità Europea l'Amministrazione si avvarrà (n.d.r., rectius: rivarrà) sugli enti attuatori di cui trattasi".

2.- L'Amministrazione richiedente, inviando la nota che si riscontra anche all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, ha chiesto al medesimo di fornire il proprio competente parere in materia direttamente allo scrivente.
Non essendo ad oggi pervenuto a questo Ufficio alcun avviso in argomento da parte del suddetto Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, si ritiene, considerato il lasso di tempo trascorso dalla richiesta di consulenza, di dover in ogni caso esprimere il richiesto parere.

3.- In ordine alla questione proposta appare opportuno premettere, in via generale, che la ipotizzata richiesta di interessi legali da avanzarsi agli enti attuatori che non hanno osservato le prescrizioni relative all'utilizzo delle somme inerenti il P.O.P. 1990/1993, non può - tenuto conto del principio di legalità che connota l'assoggettamento alle sanzioni di qualsiasi genere e specie, ed in particolare delle sanzioni amministrative - considerarsi avente natura e finalità sanzionatoria.
Detta finalità sanzionatoria risulta peraltro sostanzialmente estranea alla funzione assolta dall'obbligazione di corrispondere gli interessi, considerato che, secondo la tradizionale definizione (cfr.: F. Ferrara, Il fallimento, Milano, 1966), invero, gli interessi sono quelle prestazioni accessorie, omogenee rispetto alla prestazione principale, che si aggiungono ad essa per effetto del decorso del tempo e che sono commisurati ad una aliquota della stessa; nella nozione di interessi è peraltro dato distinguere quelli moratori, aventi una funzione di risarcimento del danno subito, e quelli corrispettivi o compensativi, dovuti in relazione all'uso ed al godimento del denaro ed alla riconosciuta fecondità dello stesso.

Nella ipotesi in esame, considerando che indebitamente taluni enti hanno attinto da risorse che pur mantenute nella loro disponibilità, non dovevano più essere utilizzate per le predeterminate finalità a causa di vincoli temporali fissati, peraltro in proroga a quanto determinato in via generale, dalla Commissione delle Comunità Europee, non si esclude la legittimità della richiesta di interessi legali per l'avvenuta irregolare fruizione delle somme di che trattasi.
Le determinazioni dell'Amministrazione devono però essere informate ad univocità ed uniformità, e pertanto il richiesto ristoro appare dover essere conseguente ad altri provvedimenti che, allo stato degli elementi e della documentazione fornita, lo scrivente sconosce, pur senza poterne escludere l'avvenuta emanazione.
Va, infatti, osservato che preliminare ad ogni iniziativa nel senso indicato dalla richiedente Amministrazione sembrerebbe un puntuale riscontro circa la regolarità, non soltanto sotto il profilo contabile ma anche da un punto di vista sostanziale, della corretta imputazione della spesa per quanto attiene agli importi per i quali, nell'anno 1998, dagli anzidetti enti, sono stati disposti i pagamenti a valere su capitoli di bilancio relativi agli interventi previsti nel P.O.P. Sicilia 1990/1993, e corrispondenti a sottostanti stanziamenti comunitari.
In altri termini, dal divieto di procedere ai pagamenti in data successiva al 31 dicembre 1997, deriva che le ulteriori spese a cui fare fronte successivamente a tale termine - e per cui con l'art. 21 della l.r. 9 ottobre 1998, n. 27, si è provveduto alla necessaria autorizzazione di spesa - non potevano incidere sugli originari stanziamenti, bensì sulle somme successivamente stanziate ad esclusivo carico della Regione siciliana.

Alla luce di quanto evidenziato, ed osservando che già la previsione di riservarsi l'emissione degli ulteriori atti che si dovessero rendere necessari a causa dell'inosservanza del termine ultimo di contabilizzazione - inserita nei decreti di finanziamento emanati in favore degli enti in questione in forza della previsione di legge regionale - appare sufficiente a tutelare codesta Amministrazione, nel senso che consentirebbe di rivalersi sui predetti enti qualora l'Unione Europea dovesse contestare le riscontrate irregolarità, valuterà codesta Amministrazione, acquisendo, qualora lo riterrà indispensabile, il competente previo avviso dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, l'opportunità di procedere nel senso indicato.

4.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.









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