Repubblica Italiana
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Ufficio legislativo e legale
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Gruppo    II                            /212.99.11

OGGETTO: D.l.vo 28.10.1998, n.387 - Ulteriori disposizioni integrative del d.l.vo 3.2.1993, n.29 e succ. modif. e integrazioni in tema di esercizio mansioni superiori.

   
   
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           Territorio ed Ambiente
                                                           PALERMO
   
                                 e, p.c.                  Direzione regionale del
                                                           Personale e dei Servizi
                                                           Generali
                                                           SEDE
   

   1.            Con la nota suindicata si chiede il parere di quest'Ufficio sull'istanza "di riconoscimento al fine del trattamento economico della qualifica superiore, rivestita nella qualità di Direttore f.f. della 2° Direzione Territorio e Ambiente" avanzata da un dirigente superiore in servizio presso codesto Assessorato e, previo richiamo del precedente parere dello Scrivente 19 gennaio 1998, n.997/400/97.11, reso all'Assessorato regionale dell'industria, si chiede un ulteriore parere "sulla problematica generale dell'espletamento di mansioni superiori.
   
   2.            Con parere n.116/96.11 del 22 giugno 1996, l'Ufficio, esaminando funditus la tematica della disciplina delle mansioni superiori applicabile  nel settore del pubblico impiego regionale, giungeva alla conclusione che, in mancanza di diversa normativa regionale, quanto alla durata dell'incarico implicante l'esercizio prevalente e continuativo, non in regime di supplenza, delle mansioni attinenti alla qualifica immediatamente superiore a quella rivestita dal dipendente regionale dovesse farsi riferimento all'art.57 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n.29, in quanto collegato all'art.2, lett. n), della legge di delega 23 ottobre 1992, n.421, costituente nei riguardi delle regioni a statuto speciale norma fondamentale delle riforme economico sociali della Repubblica, direttamente applicabile in ambito regionale non richiedendo alcun adattamento.
                 A non diverse conclusioni deve giungersi per quanto riguarda l'applicabilità al personale dell'Amministrazione regionale delle modifiche ed integrazioni al citato d.l.vo n.29/1993 apportate dai decreti legislativi emanati dal Governo nazionale in attuazione dell'art.11 l. 15 marzo 1997, n.59, che ha tenuto fermi i criteri direttivi ed i principi della legge 421/1992.
                 Di particolare importanza per l'assetto dell'istituto in discorso è la novella introdotta dall'art.25 del d.l.vo 31 marzo 1998, n.80, con l'integrale sostituzione dell'art.56 d.lgs. n.29/93 (art.25), che, rispetto alla stesura dell'art.57 - abrogato con l'art.43 - contiene alcune rilevanti innovazioni riguardanti:
   a) il raddoppio della durata dell'incarico di svolgimento di mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore nel caso di vacanza di posto in organico - con possibilità di proroga fino a dodici mesi subordinatamente all'attivazione delle procedure per la copertura del posto - controbilanciato però dalla mancata riproduzione della norma relativa alla rotazione degli incaricati;
   b) la previsione della nullità dell'assegnazione del lavoratore a mansioni    proprie di una qualifica superiore fuori dai casi di vacanza di posto in organico o di supplenza di un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, fermi restando, da un lato, l'obbligo della corresponsione al lavoratore della differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, dell'altro, la responsabilità personale del "maggior onere conseguente" a carico del dirigente che abbia agito con dolo o colpa grave (laddove nel previgente testo dell'art.57, co.3, d.lgs. n.29/1993 sub art.25 d.lgs. n.546/1993 si prevedeva una responsabilità disciplinare, oltre che patrimoniale, illimitata sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, del dirigente autore dell'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori).
                 Tali innovazioni hanno razionalizzato l'istituto, rendendolo più consono al principio del buon andamento della P.A. senza però rendere concreto il riconoscimento della differenza retributiva, la cui decorrenza differita in ultimo al 31 dicembre 1998 dall'art.39, co.17, L. 27 dicembre 1997, n.449 è stata ancorata al rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con la prescrizione che fino alla stipula di tali contratti "lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza" non poteva "comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore".
                 Il divieto temporaneo di corresponsione delle differenze di trattamento economico è stato abolito con l'art.13 del d.lgs. 29 ottobre 1998, n.387.
                 Tenuto conto di tale ultima modifica, volta ad evitare una pronunzia sulla costituzionalità del citato art.56, co.6, ultimo periodo del d.lgs. 29/1993 nel testo sostituito dall'art.25 d.lgs. 31 marzo 1998, n.80 (come si evince alla relazione allo schema del d.l.vo n.387/1998, che fa riferimento all'ordinanza di rimessione del TAR Lombardia-Brescia 15 maggio  1998, n.562), l'Ufficio, con il precedente parere n.151/99.11 del 28 maggio c.a., suffragato sul principio generale dell'interpretazione dottrinaria (v.Campanella in "Il lavoro nella P.A." anno 1999) si è espresso per l'applicabilità in ambito regionale della norma che riconosce il diritto del lavoratore adibito a mansioni superiori alla differenza retributiva (fattispecie relativa al disimpegno delle mansioni di direttore di Consorzio A.S.I.).
                 Da tale conclusione lo Scrivente non ritiene di potersi discostare, attesa l'inscindibilità dell'aspetto economico dagli altri profili dall'istituto del disimpegno di mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita, già largamente applicato dall'Amministrazione regionale, soprattutto per la reggenza delle Direzioni scoperte, secondo la disciplina statale sulla privatizzazione del rapporto di lavoro degli impiegati civili, benchè non ancora recepita dal legislatore regionale ed anche se sulla questione non si è ancora formato un orientamento giurisprudenziale (a titolo informativo si segnala solo la recentissima sentenza del T.A.R. Sicilia, Sez.I n.1347/99 del 1° luglio 1999, che si è espresso per la non spettanza ad un dipendente regionale con la qualifica di operaio delle differenze retributive con le mansioni della qualifica superiore di autista, peraltro disimpegnata prima dell'emanazione del d.l.vo n.387/1998 ed in mancanza, del presupposto della "vacanza del posto in organico").
                 Quanto alla decorrenza del beneficio, nel silenzio del C.C.N.L. Ministeri - (in G.U.R.I. S.O. al n.46 del 25 febbraio 1999) non resta che attenersi alla data (23 novembre 1998) di entrata in vigore del d.lgs. n.387/1998, che ha abolito con effetto immediato il blocco del diritto alla corresponsione del trattamento economico differenziale, con conseguente esclusione del pagamento delle differenze retributive per i periodi di svolgimento delle mansioni superiori da parte della dipendente di cui trattasi anteriori a tale data.
                 Lo Scrivente è disposto comunque a tornare sull'argomento qualora la Direzione regionale del personale e SS.GG., che legge per conoscenza, dovesse fornire ulteriori elementi di valutazione.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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