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Gruppo    III                        /211.99.11

OGGETTO: L.r. 26 aprile 1999 n. 10, art. 20. Problematiche relative all'ammontare delle aliquote royalties.

   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           dell'Industria
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente Ufficio taluni quesiti concernenti l'art. 20 della L.r. 10/99, che, nelle more del riordino della materia relativa alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi, in attuazione delle direttive C.E. ha, per la parte che qui interessa, disciplinato l'ammontare dei canoni superficiari e delle aliquote royalties, disponendo altresì, l'adeguamento degli stessi alla variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo elaborato dall'ISTAT.
                 Null'altro dispone la norma in relazione agli ulteriori istituti (esenzioni, riduzioni ecc.) previsti dall'art. 19 D. Leg.vo 625/1996.
                 Ad avviso di codesto Assessorato, nel silenzio del legislatore regionale, debbono ritenersi applicabili le disposizioni statali contenute nel D. Leg.vo citato al fine di non ledere i principi di accesso non discriminatorio all'attività in argomento, statuiti dalla Direttiva C.E.; così come dovrebbe trovare applicazione "il criterio di valorizzazione dell'aliquota", mentre il Corpo regionale delle miniere dovrebbe limitarsi al controllo dell'applicazione dell'indice annuale di svalutazione ISTAT.
                 Altra problematica posta da codesto Assessorato concerne proprio l'applicazione dell'indice annuale di svalutazione ISTAT ed in particolare se lo stesso va capitalizzato (e quindi sommato all'indice di svalutazione dell'anno e degli anni precedenti) oppure se "l'aliquota royalty base pari al 7 per cento debba rimanere costante con la conseguente applicazione del solo indice ISTAT riferito all'anno di conseguimento della produzione".
                 Infine, chiede codesto Assessorato se, nell'esercizio della competenza esclusiva in materia, possano legittimamente, essere emanate norme regionali che discostandosi dai dettami dell'art. 19 D. Leg.vo 625/96 non prevedano o quanto meno riducano le esenzioni e le riduzioni ivi previsti.
   
                 2. L'art. 20 della L.r. 10/99 si limita a disporre l'obbligo, per i titolari di ciascuna concessione di coltivazione di corrispondere "il valore di una aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7 per cento della quantità di idrocarburi...estratti".
                 Nulla dispone il legislatore regionale né sul metodo da seguire per giungere al valore unitario dell'aliquota né sulle esenzioni e le riduzioni previsti dalla normativa statale. Peraltro, l'assenza di qualsiasi riferimento al D. Leg.vo statale farebbe pensare che volutamente il legislatore regionale abbia inteso escludere esenzioni e riduzioni. Tuttavia, una tale interpretazione della norma comporterebbe una palese violazione dei principi di accesso non discriminatorio statuiti dalla direttiva C.E. e pertanto, concordemente a quanto sostenuto da codesto Assessorato, si ritiene che debbano essere applicati gli istituti previsti nella normativa statale.
                 Non sembra ininfluente, peraltro, rilevare che il Titolo I del D. Leg.vo 625/96 e, quindi, i principi e le disposizioni ivi contenuti sono definiti (dalla legge stessa) "principi fondamentali di riforma economico-sociale" a cui, pertanto, la Regione ha l'obbligo di uniformarsi.
                 Va subito sottolineato che l'applicazione della normativa statale per quel che concerne l'individuazione, il calcolo del valore unitario dell'aliquota, darà luogo a delle conseguenze alquanto rilevanti.
                 In base al comma 5° dell'art. 19 del D. Leg.vo più volte citato il valore unitario dell'aliquota va determinato "... come media ponderale dei prezzi di vendita...fatturati nell'anno di riferimento".
                 La norma non prevede, ovviamente, una indicizzazione del valore unitario dell'aliquota poichè il "prezzo" di vendita è costituito da una serie di fattori quale svalutazione monetaria, oscillazione dei costi nonchè qualsivoglia ulteriore fattore o elemento che contribuisce alla formazione del "prezzo" di vendita di un prodotto e pertanto l'adeguamento del valore unitario dell'aliquota è in re ipsa e costante.
                 Se al valore unitario dell'aliquota ottenuto secondo la formula statale si aggiunge ogni anno l'indice di svalutazione (sia pure limitato al solo indice dell'anno di riferimento), sembra allo scrivente che le imprese operanti in Sicilia saranno penalizzate poichè costrette ad una rivalutazione monetaria invero già facente parte del "prezzo" di vendita fatturato. Circostanza che potrebbe esporre codesto Assessorato ad un presumibile nutrito numero di ricorsi da parte degli interessati.
                 E' possibile una seconda chiave di lettura della norma regionale che, ad avviso dello scrivente, potrebbe, al contrario, essere fortemente penalizzante per l'erario regionale.
                 Invero, va premesso che l'indicizzazione o rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT ha lo scopo di contenere gli effetti negati della eventuale svalutazione monetaria e si applica (come nell'ipotesi dell'equo canone) ad una cifra che rimane fissa nel tempo (e considerata come "base") ma che, tuttavia, viene accresciuta per effetto degli aumenti praticati negli anni e che quindi si sommano (Cass. civ. 16/5/1987, n. 4522).
                 Per tale motivo l'indicizzazione dei canoni prevista al 2° comma lettera -a- dell'art. 20 L.r. 10/99 è perfettamente comprensibile poichè il "canone" (10.000 per Kmq; 20.000 per Kmq ecc.) rimane fisso nel tempo e onde evitare che nel corso degli anni diventi irrisorio lo si rivaluta ogni anno secondo l'indice ISTAT che, ovviamente si somma a quelli degli anni precedenti.
                 Nell'ipotesi delle royalties se si dovesse accedere alla ventilata seconda chiave di lettura la conseguenza sarebbe che una volta calcolato (secondo la formula statale) il valore unitario dell'aliquota e ottenuta così l'aliquota (o meglio il valore) base per il 1997 (a tale anno fa riferimento la lettera C, comma 2° della norma in esame), tale valore base dovrebbe restare fisso e ad esso aggiungere ogni anno la rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT (si sottolinea che la capitalizzazione non concerne il 7% che è solo un'aliquota, ma il valore monetario di base risultante dal calcolo effettuato secondo la formula statale). Questo sistema mantenuto negli anni ("nelle more dell'approvazione di una legge organica in materia...") potrebbe essere fortemente penalizzante per l'erario regionale se si considera che il "prezzo" del fatturato annuale (di contro) per effetto delle oscillazioni di mercato, di costo del prodotto o di qualsivoglia elemento che contribuisce a formare il prezzo e quindi il fatturato, potrebbe variare sensibilmente, ma non riguarderebbe la Regione Siciliana ancorata ad un valore monetario di base suscettibile solo di rivalutazione monetaria.
                 In definitiva, poichè né nella relazione al disegno di legge (D.D.L. 884) poi divenuto L.r. 10/99, né nei lavori delle Commissioni legislative, né nei resoconti parlamentari è dato riscontrare alcuna indicazione sull'esatto intendimento del legislatore regionale, e tenuto conto delle ripercussioni certamente rilevanti cui potrebbe dare adito la norma in questione sia che si voglia accedere all'una che all'altra interpretazione, lo scrivente non può che suggerire l'emanazione di una norma di modifica dell'art. 20 comma 2° lettere -c e d-, con conseguente adeguamento alla normativa statale la quale prevede l'indicizzazione (art. 19, comma 7°) non per le royalties bensi per le riduzioni (comma 6°) concesse sul valore unitario dell'aliquota, riduzioni indicizzate che saranno determinate con decreto ministeriale entro il 31 marzo di ogni anno.
                 Per quanto concerne, infine, il terzo dei quesiti posti, si ritiene che la risposta sia già contenuta nell'art. 39 del D. Leg.vo 625/96 in base al quale i "principi di cui agli articoli contenuti nel Titolo I... valgono come principi fondamentali di riforma economico-sociale". Codesto Assessorato pienamente a conoscenza del valore giuridico di tale definizione è in grado di trarne le dovute conseguenze.
   
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                 A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
                 Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.
   

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