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Gruppo    III                        /210.99.11

OGGETTO: Accesso gratuito ai piani di coltivazione delle cave - Ammissibilità in deroga alle norme di polizia mineraria.

   
   
   
   
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           dell'Industria
                                                           PALERMO
   
   
   1.            Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente una problematica sorta a seguito dell'aggiudicazione, da parte dell'EMS, al R.T.I. "XXXX", della gara di appalto per la redazione dello schema del Piano Regionale dei materiali di cava e lapidei di pregio di cui agli artt. 4 e 10 della l.r. 127/80 e dell'art.1 della l.r. 24/91. In particolare la questione si collega alla richiesta con la quale il R.T.I. aggiudicatario evidenzia la necessità, al fine di un soddisfacente raggiungimento degli obiettivi del Piano -così come, peraltro, individuati nel relativo capitolato -, di acquisire gratuitamente delle informazioni dai piani di coltivazione delle cave, che "non possono essere limitate a quelle consentite dalla normativa". Tale acquisizione è stata negata dal CO.RE.MI. il quale ha rappresentato l'inderogabilità della norma del Regolamento di Polizia Mineraria, approvato con D.P.R.S. del 15.7.58 n.7, che all'art.15, prevede che la visione dei piani di coltivazione delle cave in esercizio è consentita soltanto agli "aventi titolo" od ai mandatari regolarmente autorizzati".
                     Pertanto si chiede di conoscere il parere dello scrivente in ordine alla possibilità di concedere l'accesso gratuito ai piani di coltivazione delle cave, in deroga alle norme di polizia mineraria.
   
   2.            In riferimento alla problematica posta e, più specificatamente in ordine all'effettiva efficacia rispetto al caso di specie del divieto contenuto al citato art.15 D.P.R.S. 7/58, pare allo scrivente che tale divieto possa non pregiudicare necessariamente l'accesso, da parte del R.T.I. aggiudicataria dell'appalto in argomento, ai piani di coltivazione di cava.
                 In merito, piuttosto, si osserva che se l'Amministrazione, nell'individuare nel capitolato d'appalto, i vari obiettivi del Piano regionale, abbia ritenuto essenziale chiedere espressamente taluni dati per fornire i quali è condizione imprescindibile l'accesso ai piani di coltivazione delle singole cave in attività, appare interesse dell'Amministrazione medesima porre il R.T.I. aggiudicatario nelle condizioni di poter adempiere nel miglior modo possibile alle prestazioni richiestegli.
                 Dunque, nella fattispecie, codesta Amministrazione - non senza aver prima rivalutato l'essenzialità degli obiettivi fissati nel capitolato - dovrà accertare l'effettiva necessità di accedere ai piani di coltivazione "de quibus" quale unico strumento onde poter acquisire le informazioni necessarie ad una soddisfacente redazione del Piano, ed, in caso di positivo riscontro, consentire al R.T.I. l'accesso alle documentazioni utili, indipendentemente dal disposto di cui al citato art.15, atteso che l'esplicita autorizzazione di codesto Assessorato costituirebbe "titolo" per il R.T.I. interessato.
                 Invero, pare allo scrivente, che lo stesso divieto di cui al predetto articolo non sembra porsi in chiaro contrasto con siffatta eventualità: in primo luogo poichè l'essere aggiudicatario di un appalto la cui esecuzione renda assolutamente necessaria la consultazione dei piani di coltivazione delle cave può anche considerarsi equivalente a titolo idoneo, ex art.15, a legittimare l'accesso ai piani medesimi; così come, in secondo luogo non sembra possa realizzarsi violazione del segreto d'ufficio considerato che l'accesso stesso risulta indissolubilmente correlato alla necessità di dare esecuzione all'appalto e che, comunque, sul R.T.I. graverà l'obbligo di assicurare la riservatezza delle informazioni assunte a tale scopo.
   
   3.            Riguardo, inoltre, la possibilità di consentire al R.T.I. medesimo la fotocopiatura per intero delle relazioni tecnico-geologiche, allegate ai progetti relativi alle cave inattive, redatte da professionisti esterni, allo scrivente - ovviamente nell'ipotesi in cui sia effettivamente riscontrata l'obiettiva necessità di accedere a tali documentazioni - non sembrano sussistere presupposti che costituiscano ostacolo al verificarsi di una tale evenienza, qualora l'Amministrazione sia nella condizione di poter disporre completamente delle relazioni in argomento nella misura in cui le stesse siano state acquisite e, dunque, siano entrate a pieno titolo a far parte del patrimonio dell'Amministrazione medesima.
                 Viceversa, qualora si dovesse accertare che i professionisti esterni conservino, in qualche modo, dei diritti sulle relazioni tecniche redatte, allora, in quest'ultima ipotesi, può effettivamente prefigurarsi una lesione della sfera di interessi privati, e pertanto non sembra potersi consentire la fotocopiatura di dette relazioni.
   
       
   
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                 Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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