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Gruppo IV                            /209.99.11

OGGETTO: Consorzio XXXX - Anticipazione indennità di fine servizio destinata all'acquisto della prima casa. Quesito.

   
   
   
                                        Assessorato Regionale
                                         Lavori Pubblici
                                         P A L E R M O

   
                 1. Con la nota cui si risponde codesta Amministrazione chiede di conoscere se il Consorzio XXXX abbia legittimamente operato accogliendo le istanze per anticipazione dell'indennità di fine servizio finalizzate all'acquisto della prima casa "relative a richieste ... per abitazioni già acquistate con regolare atto di compravendita anche nel triennio precedente a quello della richiesta" e respingendo quelle concernenti acquisti relativi a periodi precedenti ancorchè avvenuti con accensione di mutui non ancora estinti.
                 Il Consorzio di cui sopra, nel formulare analoga richiesta di parere a codesto Assessorato, motiva tale prassi istruttoria richiamando il tenore letterale della sentenza n° 1379/93 della Corte di Cassazione -Sez. Lavoro- sull'argomento.
   
                 2. Nè il regolamento consortile per la disciplina della indennità di fine servizio e per le concessioni di anticipazioni sulla detta indennità e sullo stipendio, approvato con deliberazione n. 15/AS del 29.4.98,  nè il Regolamento di esecuzione dell'art. 20 della l.r. n.11 del 1988, relativo all'indennità di buonuscita ai dipendenti dell'Amministrazione regionale in servizio, approvato con D.P. 31 luglio 1991, n.41 (sul quale il primo è modellato) disciplinano, per quanto concerne l'acquisto di abitazione da terzi, già perfezionato al momento dell'istanza di anticipazione, il punto su cui si chiede l'avviso dello scrivente e cioè quale è il lasso di tempo massimo che deve intercorrere fra i due momenti dell'acquisto dell'abitazione e dell'istanza di anticipazione.
                 Una risposta al suesposto quesito è offerta dalla circolare della Direzione regionale dei servizi di quiescenza, previdenza e di assistenza del personale n. 4024 del 19 ottobre 1996 laddove dispone che "la richiesta dell'anticipazione per acquisto casa già perfezionato dovrà pervenire alla Direzione servizi di quiescenza per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza entro e non oltre un anno dalla data di acquisto".
                 Il lasso di tempo previsto nella suindicata circolare si appalesa ragionevole ed è conforme alla giurisprudenza di merito intervenuta sul punto (Trib. Torino 23 maggio 1987 e Pret.Milano 11 luglio 1984) che ha sottolineato come l'anticipazione competa solo quando venga documentata l'attualità dell'acquisto della prima casa di abitazione e soprattutto è in linea con la Giurisprudenza della Cassazione, che nella citata sentenza 1379/93 ha testualmente affermato che "l'anticipazione, proprio perchè finalizzata a soddisfare la necessità dell'acquisto non può essere concessa quando tale evento non è più attuale, quando cioè l'acquisto si è verificato in epoca tale rispetto alla domanda da interrompere ogni collegamento causale con l'esigenza che la norma è chiamata a soddisfare, che non è quella di estinguere eventuali debiti assunti per pagare il prezzo dell'immobile ma di favorire l'acquisto dell'abitazione e tale finalità sarebbe del tutto elusa se il diritto all'anticipazione fosse riconosciuto a  distanza di anni dall'acquisto".
                 Conclude infine la Corte affermando che "la verifica dell'esistenza della connessione funzionale tra l'anticipazione e l'acquisto della casa ... dovrà aver riguardo al criterio della contestualità dei due momenti (acquisto e richiesta di anticipazione) chiaramente indicativo del cennato nesso funzionale".
                 Sulla base delle suesposte osservazioni sembra conclusivamente allo scrivente che il Consorzio de quo debba attenersi ai suesposti principi affermati dalla giurisprudenza, recepiti peraltro dalla circolare summenzionata.
   
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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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