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Gruppo    III                        /205.99.11

OGGETTO: Consorzio A.S.I. di XXXX - T.F.R. Possibilità di accantonamento e ricongiungimento alla fine del nuovo rapporto di lavoro presso lo stesso Ente.

   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           dell'Industria
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio su una problematica posta dal Consorzio A.S.I. di XXXX e relativa alla possibilità di accantonare e liquidare a conclusione dell'attuale rapporto di lavoro la somma riconosciuta ad una propria dipendente quale trattamento di fine rapporto per un pregresso servizio prestato presso lo stesso Ente.
                 Riferisce il Consorzio interessato che ad una propria dipendente, assunta a seguito di regolare concorso il 25/5/1988, è stato riconosciuto, con sentenza del C.G.A. n. 97/98 del 26/2/98, la sussistenza del rapporto di pubblico impiego per un precedente servizio svolto (presso lo stesso Ente) dal 14 giugno 1980 al 13 dicembre 1983. L'Ente ha, quindi, proceduto alla ricostruzione del trattamento economico alla stessa spettante, nonchè alla "liquidazione del trattamento di fine rapporto".
                 Avendo l'interessata chiesto la ricongiunzione del periodo riconosciuto ai fini del T.F.R. con conseguente accantonamento della somma da trattenere e liquidare a conclusione dell'attuale rapporto di lavoro, si chiede di conoscere il parere dello scrivente circa la possibilità di accoglimento della suddetta richiesta.
   
                 2. In merito alla problematica posta, osserva lo scrivente Ufficio che, in virtù della sentenza del C.G.A., il pregresso rapporto di lavoro della dipendente interessata è stato riconosciuto quale rapporto di pubblico impiego non soltanto ai fini economici ma anche agli "effetti previdenziali".
                 Di ciò sembra aver preso atto il Consorzio interessato quando con delibera n. 89/98 (non allegata agli atti) il periodo di anni tre e mesi sei viene riconosciuto "ai fini giuridici, economici, di buonuscita e di quiescenza". Pertanto, atteso il tenore della sentenza del C.G.A., ritiene lo scrivente che il servizio pregresso prestato dall'interessata vada considerato a tutti gli effetti quale servizio pre-ruolo e che lo stesso possa essere valutato ai fini di quiescenza e previdenza senza alcun onere per l'interessata ove le relative retribuzioni siano state regolarmente assoggettate ai contributi di quiescenza e di previdenza.
   

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