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Gruppo IV                            /203.99.11

OGGETTO: Consorzio A.S.I. di XXXX - Costruzione impianto di depurazione - Nomina ingegnere capo.
   
   
   
                 Assessorato regionale industria
                 P A L E R M O

   
                 1. Con la nota cui si risponde vien chiesto l'avviso dello scrivente in ordine ad alcuni quesiti concernenti l'affidamento da parte del Consorzio A.S.I. di XXXX dell'incarico di Ingegnere Capo dei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione a servizio dei comuni di C..., C..., T... e dell'agglomerato industriale.
                 In particolare, premesso che il Consorzio ha affidato l'incarico di Ingegnere capo dei lavori de quibus relativamente al 1° stralcio funzionale di L. 10 miliardi (rispetto all'importo progettuale complessivo di circa 50 miliardi) e che in prossimità dell'ottenimento del finanziamento richiesto per il completamento dell'opera ha incaricato della funzione di Ing. capo l'Architetto YYYY, nella presunzione che potevano permanere in carica entrambi i professionisti distintamente per due stralci dell'opera, viene chiesto l'avviso dello scrivente sui seguenti punti:
   - se la mancanza di un apposito e motivato atto di revoca possa precludere la possibilità di conferire lo stesso incarico ad altro professionista;
   - se può essere nominato l'Ingegnere capo anche in assenza del provvedimento di finanziamento dell'opera - 2° stralcio;
   - se l'incarico di Ingegnere capo per la realizzazione del depuratore debba essere affidato ad ingegnere con specializzazione in idraulica o possa essere affidato ad un architetto.
   
                 2. Sui primi due quesiti sembra opportuno fare un breve cenno alla disciplina che prevede la possibilità di realizzare le opere pubbliche per lotti funzionali.
                 L'art. 4 della l.r. n. 21/85, come sostituito dall'art. 19 della l.r. 10/93, e succ. modif. e integr., al comma 7 prevede che nonostante nel programma di spesa ciascun progetto debba essere sempre finanziato per intero, "è tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur facendo parte di un più ampio progetto generale, siano già dotati di una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli utenti".
                 Dalla lettura della disposizione riportata emerge con tutta evidenza che la previsione di finanziamenti relativi a singoli lotti non è una scelta rimessa alla mera discrezionalità dell'Amministrazione, poichè deve essere giustificata dall'attitudine dei lavori oggetto dei singoli lotti a realizzare una autonoma fruizione, che abbia cioè un significato in sè compiuto, dovendosi, tuttavia, considerare pur sempre un'ipotesi eccezionale rispetto alla regola generale fissata dalla normativa statale e comunitaria (cfr. art. 19, co. 4, R.D. n. 2440/1923; art. 43, co. 2, R.D. n. 827/1924; art. 5, co. 1, D.L.vo n. 406/1991 di attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici), che vieta la realizzazione delle opere mediante "l'artificiosa" suddivisione in lotti.
                 Considerato quanto premesso in via generale sulla possibilità di finanziamenti di opere pubbliche per lotti funzionali, ove detta ipotesi si verifica, come nella fattispecie, è di tutta evidenza che deve procedersi a  distinti appalti e, per quel che qui maggiormente rileva, alla nomina di un Ingegnere capo per ciascun appalto e cioè per ciascun lotto finanziato conformemente, peraltro, all'orientamento esplicitato dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici con circolare 14 maggio 1986, n. 1610/D.R. in cui - proprio con riferimento al predetto art. 22 - è espressamente chiarito che "per importo dell'opera deve intendersi quello del progetto finanziato, al quale la funzione di direttore dei lavori o di ingegnere capo si riferisce, e non all'importo delle opere dell'eventuale progetto generale".
   
   * * * * *


                 In ordine al terzo quesito va osservato in via generale che, ai sensi del più volte citato art. 22 della l.r. 21/85, la funzione di ingegnere capo, ove l'ente sia sprovvisto di capo dell'ufficio tecnico ingegnere o architetto, come nella fattispecie, può essere affidata ad un ingegnere o architetto privato professionista con almeno dieci anni di iscrizione all'albo professionale.
                 Occorre esaminare più in particolare se nei confronti di colui che assume le funzioni di ingegnere capo possano essere rilevati limiti di competenza in relazione al titolo di studio posseduto e alla natura delle opere sulle quali è chiamato a vigilare. In altri termini occorre verificare se i limiti delle competenze professionali degli ingegneri e degli architetti, come risultano definite dall'art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, abbiano o meno incidenza sull'esercizio delle funzioni di ingegnere capo specie se queste ultime vengono affidate, come nella fattispecie, ad un professionista, con il quale il rapporto che viene ad instaurarsi è un vero e proprio rapporto professionale.
                 E' noto che nel nostro ordinamento la capacità di queste due categorie professionali sono regolate da norme comuni, tra le quali vanno ricordate, oltre al citato R.D. n. 2537 del 1925, anche la legge 24 giugno 1924, n. 1395, sulla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti e la legge 2 marzo 1949, n. 143, di approvazione delle tariffe professionali. E' altrettanto noto, inoltre, che tali complessi normativi non contengono una previsione analitica delle singole competenze di queste categorie, dal momento che il citato R.D. 2537/1925, all'art. 52, co. 1, si limita a prevedere che "formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonchè i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative", e provvede poi a disciplinare separatamente solo alcune competenze, che riserva in via esclusiva all'uno o all'altro soggetto.
                 In particolare, all'interno della competenza esclusiva degli ingegneri vanno ricordate quelle previste dal combinato disposto dagli artt. 51 ("il progetto, la condotta, la stima ... dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonchè in generale alla applicazione della fisica...") e 54, ultimo comma, ultimo inciso, ("lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e trasporto e alle opere idrauliche").
                 La giurisprudenza del massimo organo di giustizia amministrativa, dopo aver sottolineato che già sulla base della lettera della norma di cui all'art. 51 e 52 del r.d. n. 2537 deve escludersi che opere fognarie, idrauliche e viarie rientrino nella competenza degli architetti, passa correttamente ad osservare come tale interpretazione sia confermata dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 54 dello stesso decreto afferma in proposito il Consiglio di Giustizia amministrativa, che dalla norma di cui all'art. 54 - la quale dispone che coloro che abbiano conseguito il diploma  di architetto civile entro il 31 dicembre 1924, ovvero entro il 31 dicembre 1925, possono svolgere anche le mansioni riservate agli ingegneri dall'art. 51, ad accezione, fra l'altro, dei lavori succitati - si evince che "le opere stradali ed idrauliche non rientrano nel concetto di opere di edilizia civile (priva di senso sarebbe, altrimenti, la citata eccezione) e, non rientrando neppure nella speciale competenza ad esaurimento prevista per gli architetti diplomati nel 1924-1925, non possono - a fortiori - rientrare nella competenza degli architetti diplomati dopo tale periodo" (C.G.A. 28.7.1992, n. 217; negli stessi termini si è espresso il Consiglio di Stato, tanto in sede consultiva - III 11.12.1984, n. 1538 - che giurisdizionale - IV 19.2.90, n. 92 e da ultimo, proprio con espresso riferimento ad opere idrauliche, C.S. V 6.4.98, n. 416; anche il Consiglio Superiore dei lavori pubblici si è espresso negli stessi termini con parere n. 228 del 16.12.1983).
                 Sembra pertanto allo scrivente che il conferimento dell'incarico di Ingegnere Capo dei lavori dell'architetto succitato si appalesi illegittimo avendosi riguardo ad opera che non rientra nella competenza professionale dell'architetto.
                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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