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Gruppo III                          /201.99.11

OGGETTO: Norme di polizia mineraria - Applicabilità in Sicilia delle norme che regolano la vigilanza e la disciplina sanzionatoria.

   
   
   
                                                           Corpo Regionale delle Miniere
                                                           - ISPETTORATO -
   
                                 e, p.c.            Assessorato regionale
                                                           dell'Industria
                                                           P A L E R M O

   
                 1. Con la nota in riferimento codesto Ispettorato pone talune problematiche relative alla vigilanza e alla disciplina sanzionatoria in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro nel settore estrattivo, attesa la complessità del quadro normativo nazionale e regionale.
                 Riferisce codesta Amministrazione che la materia della sicurezza e della salute dei lavoratori nel settore estrattivo è disciplinata nel territorio della Regione Siciliana dalla L.r. 4.4.1956, n. 23 e dal relativo regolamento, approvato con D.P.Reg. 15.7.1958 n. 7. Hanno trovato anche parziale applicazione (in forza dell'art. 2 del regolamento) le norme generali e speciali emanate in esecuzione della Legge n. 51/1955 (Delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro) e contenute nei D.P.R.  27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro); 19 marzo 1956, n. 302 (norme integrative di quelle generali emanate con il D.P.R. 547/1955; 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro). Inoltre, poichè le norme regionali sono prive di sanzioni penali (riservate esclusivamente alle leggi statali) le infrazioni alle norme regionali sono state sanzionate soltanto con riferimento alle norme previste dal D.P.R. n. 128/1959 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).
                 Nel tempo si è verificato un progressivo inasprimento delle sanzioni penali, tendenza confermata dagli ultimi decreti legislativi emanati in attuazione a direttive CEE (D.Leg.vo 19 settembre 1994, n. 626 "Prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene"; D.Leg.vo 19 marzo 1996, n. 242 di modifica e integrazione del D.Leg.vo precedente; D.Leg.vo 25 novembre 1996, n. 624, norme relative alla sicurezza e salute di lavoratori nelle industrie estrattive).
                 Ciò impone ai funzionari che esercitano funzioni di Polizia giudiziaria, l'esatta individuazione della norma che prevede il fatto di reato, anche in condiderazione delle disposizioni contenute nel capo III (artt. 19 e ss.) del D.Leg.vo 19.12.1994, n. 758 (espressamente richiamato dall'art. 107 del D.Leg.vo 624/1996), il cui art. 20 prevede che l'organo di vigilanza, nell'esercizio di polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita "prescrizione" fissando un termine per la regolarizzazione, il cui adempimento comporta l'estinzione della contravvenzione.
                 Tale essendo il quadro normativo, chiede codesto Ispettorato se, oltre alle norme contenute nei decreti legislativi di attuazione di direttive C.E.E. in materia prevenzionistica, possano trovare applicazione in ambito regionale, le norme di polizia mineraria di cui al D.P.R. n. 128/1959.
       
                 2. La complessità della problematica esposta nella nota che si riscontra rende necessarie talune precisazioni di carattere generale che possono servire da orientamento per i rilevanti compiti attribuiti ai funzionari di codesta amministrazione nella qualità di funzionari di polizia giudiziaria.
   - Come peraltro evidenziato nella nota che si riscontra, è preclusa alla Regione Siciliana qualsiasi competenza in materia penale sussistendo, in tale campo, una riserva costituzionale alla legge statale.
   Ciò comporta, come ha sempre asserito la Corte Costituzionale, che non soltanto è precluso alle Regioni stabilire nuove figure di reato, ma anche richiamare sanzioni comminate da leggi dello Stato, nè le è consentito ampliare o restringere l'ambito della norma penale. Ne consegue che qualsiasi comportamento penalmente sanzionato si applica nell'ambito della Regione Siciliana, comportando un diverso atteggiamento una violazione del principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini.
   - Quando uno stesso fatto è previsto da più norme sanzionatorie penali o penali e amministrative (statali), soccorre l'art. 9, 1° c. della L. 689/1981, in forza del quale non si fa luogo a cumulo di sanzioni, ma trova applicazione solo quella prevista dalla norma che rispetto alle altre presenti i caratteri della specialità; ma se lo stesso fatto è sanzionato da norme penali e sanzioni amministrative regionali prevale sempre (art. 9, 2° c. L. 689/1981) la sanzione penale.
   - La sanzione amministrativa regionale può aggiungersi alla sanzione penale solo se la legge statale espressamente consente il cumulo fra pene e sanzioni amministrative.
                 Passando, in concreto, alla fattispecie che qui interessa, in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro sono stati emanati il D.P.R. 547/1955, il D.P.R. 302/1956 - di integrazione del precedente - e il D.P.R. 303/1956, tutti emanati in base alla legge delega  n. 51/1955.
                 Le norme appena citate (nonchè quelle contenute nel D.Leg.vo n. 758/1994 - disciplina sanzionatoria in materia di lavoro -) sono di carattere generale concernendo vari tipi di infortuni sulle diverse tipologie di lavoro e disposizioni diverse in materia di igiene sul lavoro. Le stesse per espressa disposizione dell'art. 2 dei D.P.R. 547/1955 e 303/1956 non si applicano all'esercizio delle miniere, cave e torbiere e, quindi, norme o disposizioni specifiche possono trovare applicazione solo se espressamente richiamate dalle norme speciali. Norme speciali che, nel settore estrattivo, sono state emanate con il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e che nell'ipotesi, comunque, di concorso su uno stesso fatto prevalgono sulle norme generali.
                 Va sottolineato che le norme di carattere generale di cui ai D.P.R. prima citati sono state in parte modificate e/o sostituite dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 19 marzo 1996 n. 242 emanati in attuazione di direttive CEE e quindi necessitano di un coordinamento così come vanno coordinate le norme speciali per il settore estrattivo previste dal D.P.R. 128/1959 anch'esse in parte sostituite o modificate dal D.Leg.vo 25 novembre 1996, n. 624 emanato in attuazione di direttive CEE.
                 L'entrata in vigore dell'appena citato decreto legislativo, emanato, si ribadisce, in attuazione di direttive CEE, dovrebbe risolvere in gran parte le perplessità manifestate, anche per le vie brevi, da codesto Ispettorato. Invero, poichè il legislatore regionale non ha dettato disposizioni di adeguamento alle direttive comunitarie, le disposizioni contenute nel D.Leg.vo 624/96 trovano applicazione nell'ambito della Regione non solo per le disposizioni sanzionate penalmente, ma anche per le ipotesi sanzionate in via amministrativa, quanto meno fino a quando il legislatore regionale non detterà, in campo amministrativo, proprie disposizioni.
       Pertanto, volendo riassumere sinteticamente, i funzionari di polizia giudiziaria di codesto Ispettorato per individuare la "notizia di reato" necessaria alla conseguenziale "prescrizione" dovranno applicare il D.Leg.vo 624/1996; il D.P.R. 128/1959 troverà applicazione per le parti non sostituite, modificate o abrogate e non in contrasto con il D.Leg.vo 624/1996.
                 Le norme penali generali potranno trovare applicazione solo per le parti espressamente richiamate nella normativa speciale.
                 Infine, si avverte che potrebbero residuare disposizioni contenute nel regolamento regionale contenenti ipotesi non disciplinate in campo statale e che come tali continuerebbero a trovare applicazione nell'ambito della Regione.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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